#1 Inviato 11 Aprile, 2015 Ciao a tutti. Mi è arrivato un avviso di pagamento dell' AdE, relativo ad un (presunto) mancato pagamento di annualità successiva di imposta di registro, per un immobile commerciale che avevo dato in fitto nel gennaio 2009, contratto poi estinto a mezzo di sentenza di sfratto per morosità, emessa nello stesso anno (luglio 2009), perché l' inquilino aveva smesso da subito di pagare i canoni di locazione. Mi viene contestato il mancato pagamento per l' imposta dell' anno 2010. Riassumo schematicamente per meglio esemplificare: - gennaio 2009, stipulo contratto di locazione commerciale con l' inquilino; - luglio 2009, lo stesso contratto cessa di esistere per sentenza di sfratto per morosità del tribunale; A questo punto credo di avere fatto l' errore di non avere pagato subito i 67 euro, che poi ho pagato successivamente (e spontaneamente) nell' anno 2011, comprensivi di sanzioni e interessi. Per quello che ne so io, l' AdE mi avrebbe potuto contestare l' imposta di registro per le annualità di canone NON PERCIPITO fino all' emissione della sentenza di sfratto, ma io la sentenza l' ho avuta nello stesso anno di stipula del contratto, il primo anno. Sarei stato "moroso" nei confronti dell' AdE della imposta di risoluzoine del contratto (i famosi 67 eurro) che pero' ho pagato, spontaneamente, nel 2011, calcolando sanzioni e interessi. E' giusto il mio ragionamento o devo pagare all' AdE l' imposta di registro del 2010 per questo contratto estinto, a mezzo di sentenza del tribunale, nel luglio 2009? Grazie a chi mi aiuterà. Ciao a tutti.
#2 Inviato 11 Aprile, 2015 Ci sono due ordini di problemi da chiarire. 1) Imposta di registro 67 €. per recesso anticipato A parte che con la sentenza di convalida dello sfratto, non era necessario versare i 67 €. per recesso anticipato, ma bastava recapitare copia di questa sentenza all'ufficio AdE competente. Credo anche che nella tua buona fede la copia del versamento effettuato nel 2011 non l'hai consegnato (o spedito a mezzo raccomandata AR) all'Ufficio AdE competente. Se la risposta è SI (ovvero all'epoca non hai consegnato nulla ad AdE), l'inghippo sta qui: tutto ciò che non è "annualità successiva", va sempre recapitato in copia all'Ufficio AdE competente altrimenti loro non se ne accorgono... ed emettono delle cartelle di pagamento ! E' meglio se riesci a fissare appuntamento presso il suo ufficio con la persona preposta a seguire la tua pratica così da presentargli la tua documentazione a discolpa. 2) Tu scrivi "mi viene contestato il pagamento dell'imposta per l'anno 2010": è una affermazione che lascia aperti tre interrogativi: -solo imposte di registro ? - o anche imposte IRPEF ? - l'annualità 2010 significa dichiarazione redditi presentata nel 2011 per l'anno 2010, o significa semplicemente annualità 2010 ?
#3 Inviato 11 Aprile, 2015 Ci sono due ordini di problemi da chiarire. 1) Imposta di registro 67 €. per recesso anticipato A parte che con la sentenza di convalida dello sfratto, non era necessario versare i 67 €. per recesso anticipato, ma bastava recapitare copia di questa sentenza all'ufficio AdE competente. ........ Albano puoi postare i riferimenti normativi in merito all'esclusione dal pagamento dei 67,00€ in caso di sfratto convalidato??? mi faresti cosa gradita visto che ho proprio un contensioso con l'AdE in merito a questo aspetto....
#4 Inviato 11 Aprile, 2015 credo di avere fatto l' errore di non avere pagato subito i 67 euro, che poi ho pagato successivamente (e spontaneamente) nell' anno 2011, comprensivi di sanzioni e interessi. C'è un po' di confusione. Prima di tutto non è grave, ma vediamo un po'. Il tuo comportamento non è stato limpidissimo ed integerrimo, quindi si spiega questa chiamiamola /incomprensione/ con la AdE. Come già ti ha spiegato Albano, dato che c'era stato uno Sfratto sentenziato, allora non dovevi pagare nulla per la Risoluzione. Analogamente a quando c'è una compravendita, oppure una Successione Ereditaria. (Ex Lege) Non chiedono il pagamento dell'obolo da 67 euri. Però avresti dovuto comunicargli la chiusura del contratto, consegnando apposito modulo 69 allo sportello dove avevi fatta la prima registrazione. In mancanza della consegna del modello 69, loro dell'Ufficio del Registro non possono sapere se il contratto è stato chiuso, o ceduto, o che altro, o se continua... N.B. potrebbe anche darsi che l'avvocato che ti ha seguito nello Sfratto, potrebbe darsi che abbia registrato anche la decisione del giudice, ma questa Registrazione di un Atto del Giudice, non ha comunque nessuna valenza sull'aspetto delle imposte annuali del Registro... Sono due uffici separati che non comunicano tra di loro. Per questo motivo si deve andare a consegnare allo sportello un modulo che informi delle variazioni. (nel 2009 si usava il modello 69, nel 2015 adesso si userebbe il nuovo modulo RLI) Il ritardo nella consegna allo sportello del modulo 69 quando dovuto, lo fanno pagare con metodiche credo variabili da ufficio ad ufficio. Devi recarti allo sportello territoriale del tuo Ufficio, con la cenere già cosparsa sul capo, e chiedere gentilmente che mettano un po' di ordine in quella pratica. Tu qualche soldo lo avevi già tirato fuori, vedi se riesci a fare una compensazione...
#5 Inviato 11 Aprile, 2015 Albano puoi postare i riferimenti normativi in merito all'esclusione dal pagamento dei 67,00€ in caso di sfratto convalidato??? Siamo alle solite... Ade che vai, usanze che trovi ! Circolare Ministeriale n.8 del 22/01/1986, che indica chiaramente che l'atto di sfratto convalidato dal giudice non e' soggetti all'obbligo di registrazione ( e dunque NON si deve pagare le 67,00 Euro) ma vanno solo depositati e comunicati alla AdE per evitare futuri accertamenti. Fonte >>> --link_rimosso-- (discussione molto interessante!) Ti indico anche altro link autorevole, che conferma ed evidenzia la difformità interpretativa e di comportamento tra i vari Uffici periferici di AdE.... --link_rimosso--
#6 Inviato 12 Aprile, 2015 Ringrazio innanzitutto tutti quelli che hanno scritto in questo 3d, per i loro interventi. Faccio una risposta e una domanda cumulative : ). Da quello che ho letto oltre a non dovere nessuna imposta di registro per l' anno 2010 (per quanto riguarda l' IRPEF ho dichiarato quanto dovuto, e nulla mi è stato contestato, almeno fino a questo momento) non dovevo pagare nemmeno i 67 euro che poi ho versato io spontaneamente (arghh!!!). Vi chiedo a questo punto, quando andro' all' AdE per farmi annullare questo avviso per una imposta che non devo pagare posso chiedere pure di recuperare questi 67 (che sono circa 90 con le sanzioni e interessi da me pagati all' epoca, anno 2011)???
#7 Inviato 12 Aprile, 2015 posso chiedere pure di recuperare questi 67 (che sono circa 90 con le sanzioni e interessi Salve, la risposta alla tua domanda te la ho già scritta Ieri, 13:35 #4, facciamo come dicevano i latini Repetita Juventus ! (!) Il ritardo nella consegna allo sportello del modulo 69 quando dovuto, lo fanno pagare con metodiche credo variabili da ufficio ad ufficio. Devi recarti allo sportello territoriale del tuo Ufficio, con la cenere già cosparsa sul capo, e chiedere gentilmente che mettano un po' di ordine in quella pratica. Tu qualche soldo lo avevi già tirato fuori, vedi se riesci a fare una compensazione... Con il termine usato "compensazione" intendevo dire che la multa per non aver consegnato allo sportello enrto i 20 giorni dall'accaduto, il modulo 69 corredato da altre fotocopie giustificative di quanto acaduto, questo ritardo nella consegna potrebbero "tassartelo" atingendo da quella cifra che non avresti doputo pagare. In oltre, se hai letto gli interventi precedenti, potresti (forse) essere sfortunato, e rientrare in qual novero di Uffici Territoriali che non ritengono applicabile la Circolare Ministeriale n.8 del 22/01/1986 e quindi se rientri in questo caso, allora devi pagare oltre alla multa per ritardo nella consegna del modello 69, anche i famosi euro 67 di diritto fisso.
#8 Inviato 12 Aprile, 2015 potresti (forse) essere sfortunato, e rientrare in qual novero di Uffici Territoriali che non ritengono applicabile la Circolare Ministeriale n.8 del 22/01/1986 e quindi se rientri in questo caso, allora devi pagare oltre alla multa per ritardo nella consegna del modello 69, anche i famosi euro 67 di diritto fisso. L'argomento comunque non è chiaro, mi sembra di aver capito che l'atto di sfratto non necessita di registrazione, ma comunque i 67,00 euro vanno pagati per la risoluzione materiale del contratto.... insomma il solito casino italiano....