#1 Inviato 22 Agosto, 2014 buona sera Vorrei sapere il mio condominio ecomposto da due scale A e B ed ha un impianto di riscaldamento condominiale Il su detto impianto e composto da una caldai centrale e da n 4 colonne per scala ciascuna fornita da volvole che consentono la chiusura della singola colonna in caso di guasti consentendo all'impiando difunzionare ugualmente. Vorrei il costo della riparazione di una colonna di riscaldamento come deve essere ripartita? Tra coloro che sono serviti dalla colonna o ( come afferma un condominio ) tra tutti i proprietari sia della scala A che della scala B. Perfavore rispondete e se ci sono sentenze in un senso o nell'altro vogliate informarmi. Grazie in anticipo.
#2 Inviato 22 Agosto, 2014 Fatto salvo un regolamento contrattuale che stabilisca una differente convenzione, oppure un accordo all'unanimità (1000/1000), l'impianto di riscaldamento è diviso in due scale perciò ricade nel 3° comma dell'art. 1123 cc, cioè ogni scala manterrà con le spese la parte a interessata questa scala; - Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
#3 Inviato 22 Agosto, 2014 Toglimi una curiosita Recentemente l'assemblea ha deliberato di rivolgersi al giudice per costringere un condomino che si e distaccato, senza dare comunicazione al condominio, il suo riallaccio all'impianto. Il condomino distaccatosi e della scal B. Le spese legali sono stati ripartiti dall'amministratore tra tutti i condomini ( in base alla tabella millesimali ) Secondo un condomino della scala A le spese legali dovranno essere sostenute solo dalla scala B perche il condomino distaccatosi ( arbitrariamente ) appartiene alla scala B. Chi ha raggione l'amministratore o il condominio.
#4 Inviato 23 Agosto, 2014 Secondo me le spese ricadono sulla scala interessata, fatto salvo che come già detto le spese del riscaldamento non siano divise tra tutto il condominio (scala A e scala B), comunque il condomino poteva staccarsi seguendo queste norme e modalità; cc art. 1118; Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Ovvero questo condomino dovrebbe aver ottenuto una perizia dimostrante che non derivano squilibri di funzionamento o aggravi di spesa agli altri condomini, continuando a pagare le spese straordinarie e quelle di conservazione dell'impianto, non pagherà invece le spese per il consumo del combustibile.