#1 Inviato 19 Giugno, 2020 Come da foto un proprietario immette una grata su una finestra della cantina di un altro (non ancorata ma nemmeno appoggiata) adducendo che sul suo piazzale può fare ciò che vuole. Io penso che esistano delle norme che limitano, invece, l'immissione di tali strumenti soprattutto in corrispondenza di un accesso di proprietà seppure posizionato senza toccare la parte comune della facciata Modificato 19 Giugno, 2020 da Marco83
#2 Inviato 19 Giugno, 2020 Quando è stata realizzata la finestra? A meno di diritti precedenti, non si può realizzare una finestra che dà sul fondo altrui, si possono solo realizzare delle luci e le luci devono essere dotate di grata. Se quindi il proprietario della cantina non poteva realizzare una finestra, allora non può lamentarsi della grata, anzi avrebbe dovuto provvedere lui stesso ad installarla. Modificato 19 Giugno, 2020 da condo77
#3 Inviato 19 Giugno, 2020 Se il piazzale è condominiale non può fare quello che vuole. Inoltre, anche la facciata è condominiale (salvo diversa previsione) e, pertanto, qualsiasi modifica può essere apportata previo consenso dell'assemblea dei condomini.
#4 Inviato 19 Giugno, 2020 La finestra c'è sempre stata. Il piazzale è di proprietà esclusiva del proprietario che ha immesso la gratta in prossimità della finestra senza che sia a contatto con i muri (staccata di circa 1/2 cm).
#5 Inviato 19 Giugno, 2020 Marco83 dice: La finestra c'è sempre stata. Il piazzale è di proprietà esclusiva del proprietario che ha immesso la gratta in prossimità della finestra senza che sia a contatto con i muri (staccata di circa 1/2 cm). "Sempre" ne dubito, ma se c'è da più di 20 anni e senza grata, allora può aver usucapito il diritto di veduta sul piazzale, in tal caso deve farsi riconoscere tale diritto per via legale e una volta stabilito il proprietario del piazzale non può porre alcun ostacolo alla veduta a meno di 3 metri dalla finestra.
#6 Inviato 19 Giugno, 2020 Non capisco la questione sollevata. La grata non l'ha messa il proprietario ma un'altro ? E con quale scopo? Oppure per rischio ipotetico visto che la finestra non era protetta?
#7 Inviato 19 Giugno, 2020 L'ha messa il proprietario del piazzale perché asserisce che tenendo una cantina aperta poi entrano animali/freddo che si potrae nell'edificio!! Abbastanza sconvolgente come motivazione. Io penso che se uno a casa sua vuol stare senza finestra in una cantina ci sta....poi motivazioni sue.
#8 Inviato 19 Giugno, 2020 Marco83 dice: L'ha messa il proprietario del piazzale perché asserisce che tenendo una cantina aperta poi entrano animali/freddo che si potrae nell'edificio!! Abbastanza sconvolgente come motivazione. Io penso che se uno a casa sua vuol stare senza finestra in una cantina ci sta....poi motivazioni sue. Bisogna chiarire se il proprietario della cantina abbia diritto ad una finestra, solitamente non è così. Se però avesse diritto alla finestra (e non soltanto alla luce), allora può pretendere la rimozione della grata. Se non avesse diritto alla finestra, allora il proprietario del piazzale ha il diritto di chiedere che la finestra (o luce irregolare) venga resa regolare, cosa che tra le altre comporta l'apposizione di una grata. Articolo 901 Codice civile - Luci Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono(1): 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori; 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa(2). Note (1) Perché una finestra possa essere considerata "luce" deve avere l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza, come indispensabili requisiti strutturali. L'inferriata permette di tutelare la sicurezza del vicino, dal momento che è tale da impedire il passaggio di una persona. La grata evita l'immissione (art. 844 del c.c.) nel fondo vicino di oggetti buttati dalla finestra. (2) Per le luci è necessaria un'altezza minima, interna ed esterna, al fine di evitare la possibilità di vedere sul fondo vicino.