#25 Inviato 26 Novembre, 2013 Ciao Dimaraz, purtroppo tali calusole non son nulle; hai però colto il motivo: facile per la parte"forte" approffitarsene Cassazione ha già ampiamente sancito la loro non vessatorietà e quindi piena validità. Il fatto che contesto è altro.... che jerriSM nemmeno comprende.... e su ciò Cassazione ha largamente limitato il locatore. Poi posto tutto, ma prima lascio che, chi ne ha bisogno, ci mediti su...
#26 Inviato 26 Novembre, 2013 Olli ...lo stravagante artista di strada che ama pittare, che declama in Latino e che legge il Diritto per passatempo!!! Giuro che mi son sbellicato dalle risate....già t' immagino con la camicia Hawaiana, i capelli dreadlocks (stile Bob Marley) sotto uno Stetson d' annata, Cubano in bocca, Cicerone sottobraccio, il Codice Civile e Penale in mano, con tracolla di bombolette spray....LOL
#27 Inviato 26 Novembre, 2013 non ha mai scritto: mai asserito che la firma valga meno di un foglio.... ma solo che la risoluzione per inadempimento non è quella che Lei vuol far apparire. Certo io ho usato parole più colorite ma la sostanza è quella: "Se quindi nel suo contratto mancasse tal clausola risolutiva espressa, non si dia troppa cura degli obblighi contrattualmente assunti" Al fine di implementare la sua trentennale esperienza professionale, Le posso allegare la sentenza della Suprema Corte a sostegno di quanto da me asserito Io non cito nessuna sentenza di nessuna corte suprema, per quello c'è google, io parlo solo per esperienza vissuta. Se riporto qualche caso specifico è perchè l'ho vissuto in prima persona, sulla mia pelle ...non su internet. Buona serata.
#28 Inviato 26 Novembre, 2013 Le passo il colorito... son in serata di "grazia", ma non se lo merita per nulla... 🤣
#29 Inviato 26 Novembre, 2013 Visto che non sono un terrorista affamato di poveri locatori? si ma tutto sto sfoggio di sapienza cosa c'entra con la sua affermazione: "Se quindi nel suo contratto mancasse tal clausola risolutiva espressa, non si dia troppa cura degli obblighi contrattualmente assunti" poi oh, può citare altre centomila sentenze, resta il fatto che cosigliare di non rispettare gli obblighi contrattuali sottoscritti A ME, ripeto A ME non sembra una cosa di cui vantarsi. Ma ognuno è fatto alla propria maniera. ripeto, buona serata :thumbup:
#30 Inviato 26 Novembre, 2013 Mica è un problema mio se non capisce cosa asserisco: poteva dirlo prima e Le avrei spiegato meglio la cosa 🙂 1
#31 Inviato 27 Novembre, 2013 La "vessatorietà" non era riferita alla clausola risolutiva...ma ad una clausola che preveda l' obbligo di avvisare anche dove uno vada quando si assenta. Magari il "vessatoria" non è aggettivo adatto ma rende l' idea. Una simile clausola è comunque NULLA perchè contraria alla Legge. Se controli vedrai che nella domanda origianaria scriveva solo l' obbligo di avviso senza menzione della destinazione e che avevo citato come lecito e a mio avviso legale. Nella replica ha detto: Certo, illegale non è, ma obbligarmi a dirgli se vado a pu***** piuttosto che su Marte perchè vado via per 16gg non è corretto Tale clausola secondo mè non sarebbe lecita.
#32 Inviato 27 Novembre, 2013 Da quanto deduco leggendo i vari interventi, l'inquilino può se lo consente di lasciare le chiavi dell'appartamento al proprietario lasciandolo libero d'entrare anche in sua assenza (o presenza) e/o senza permesso e senza suonare al campanello. Bhe quando ero inquilino, nessun proprietario ha mai richiesto tale facoltà, e se la chiedeva certo non avrei accettato ed avrei cercato un altra locazione, anche perchè se fosse stato così, il proprietario poteva entrare ed io ero in altre faccende affaccendato, non so se mi sono spiegato 🤣
#34 Inviato 27 Novembre, 2013 Magari il "vessatoria" non è aggettivo adatto ma rende l' idea. Una simile clausola è comunque NULLA perchè contraria alla Legge. . Capito ora il tuo quesito Se è vero che non si può parlare di vessatorietà (stante la tipicità legale in tal ambito), come hai evidenziato tu di certo illeceità; anche se sottoscritta, una tal clausola sarebbe contraria alla libertà del soggetto (e sotto diversi aspetti); quindi nullità ex combinato art. 1418/1419 CC 🙂
#35 Inviato 28 Novembre, 2013 @ MauroPaK, pur avendo sottoscritto tali clausole contrattuali, accerti nel suo contratto se ad esse sia collegata o meno una clausola risolutiva espressa; in mancanza di questa, l'inadempimento da parte sua non potrà comportare la risoluzione del contratto; infatti l'inosservanza degli obblighi di cui sopra andrà valutata: - alla luce di quanto disposto dall'art. 1455 del C.C. secondo cui: "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra". - alla luce di quanto disposto dalla legge 392/1978 (equo canone) secondo la quale "l’importanza o gravità dell’inadempimento in relazione all’interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa - ai fini della risoluzione del rapporto - all’apprezzamento discrezionale del giudice, bensì predeterminatalegalmente e cioè mediante previsione di un parametro legale ancorato a due elementi rigidi: l’uno d’ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o, trattandosi di oneri accessori, superiore a due mensilità del canone; l’altro d’ordine temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato. (Cassazione sez. II, 10 agosto 1982, n. 4490) Se quindi nel suo contratto mancasse tal clausola risolutiva espressa, non si dia troppa cura degli obblighi contrattualmente assunti e: 1) cambi la chiave di casa; 2) non comunichi nulla circa la sua prolungata assenza. Il locatore di certo non potrà risolvere il contratto; al massimo non le rinnoverà + il contratto alla prima scadenza. Saluti. Ringrazio della cortese ed esaustiva risposta. Mi scuso per il ritardo, ma non ho avuto tempo per rispondere prima. Io, infatti, non per mancanza di rispetto, ma per tutelare le mie proprietà, ho comunque cambiato la serratura, SENZA darne copia. Considerando tra l'altro, che per lavoro, ho materiale che è di particolare importanza e valore ed avendo visto i precedenti comportamenti, NON li lascio di certo al libero accesso! Talvolta ho anche comunicato la mia assenza, ma a livello discorsivo. Purtroppo però, temo di più quando comunico che non ci sono che quando non lo faccio... sono 30 anni che ho a che fare con le cosiddette "inadempienze contrattuali". Se c'è una cosa che non sopporto è appunto chi non rispetta ciò che ha firmato.Personalmente in tutti i contratti che mi sottopongono se una clausola non mi convince o non mi piace chiedo di rimuoverla o di modificarla. Se c'è qualcosa che non capisco mi informo PRIMA di firmare. Se non sono d'accordo su qualcosa non firmo e passo oltre. Ma una volta firmato, una volta dato il mio impegno faccio tutto quello che è in mio potere per rispettare e fare rispettare l'impegno preso. Per questo non sopporto chi fa o consiglia il contrario. Io la penso così. Tanti saluti. Sono d'accordo con quanto dice, ma ci sono clausole che non hanno né capo, né coda, eppure se non firmo, non posso prendere l'appartamento! Eppure sono un ottimo pagatore, mai un ritardo, e rispetto anche più di quanto scritto. Ma quando mi vengono pretese come come la copia di chiavi, l'informazione sulla mia assenza/presenza e, talvolta, anche la pretesa di rispondere al telefono!!! (Questo è avvenuto anche di recente e mi sento dire, come se fosse mio padre: "Ma perché non hai risposto? Ti ho cercato al telefono e dovresti rispondere..." bé, a quel punto mancano proprio le basi della cordialità...)
#36 Inviato 28 Novembre, 2013 Mica vero; solo in presenza di clausola risolutiva espressa; in mancanza di questa si discuterà davanti ad un giudice se l'inadempimento, per le modalità con cui si realizzò, possa considerarsi grave o meno (e comportare la risoluzione) Questo vorrebbe dire che se uno non rispetta una clausola (come quella della consegna di copia delle chiavi), ma non c'è una clausola che dica: "qual'ora tale clausola non venga rispettata, ecc ecc... si può considerare risolto il contratto", salvo che il Giudice non stabilisca lo scioglimento o la violazione del contratto stesso, tale comportamento non lede l'accordo preso?!
#37 Inviato 28 Novembre, 2013 Non consegnare le chiavi lede l'accordo preso: la clausola c'è e non è stata rispettata. Tuttavia il suo comportamento inadempiente, in assenza di clausola risolutiva espressa, non comporterà mai la risoluzione del contratto; andrà valutato dal giudice se ciò sia grave ai fini della risoluzione; di solito tal gravità corrisponde a danni arrecati all'immobile, mancati pagamenti di pigione ed oneri accessori, il tutto reiterato nel tempo; non è di certo il suo caso. Il locatore potrebbe invece rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento/danno; dovrebbe però sempre dar prova del danno patito e dimostrare il nesso cusale con il suo comportamento inadempiente (ad es. Lei si allontana per lavoro per 6 mesi; il locatore non ha copia delle chiavi perchè lei non adempie all'obbligo di consegnarle; vi è la necessità di entrare nell'immobile per riparare un danno; si è costretti ad abbattere la porta....)
#38 Inviato 28 Novembre, 2013 Non consegnare le chiavi lede l'accordo preso: la clausola c'è e non è stata rispettata.Tuttavia il suo comportamento inadempiente, in assenza di clausola risolutiva espressa, non comporterà mai la risoluzione del contratto; andrà valutato dal giudice se ciò sia grave ai fini della risoluzione; di solito tal gravità corrisponde a danni arrecati all'immobile, mancati pagamenti di pigione ed oneri accessori, il tutto reiterato nel tempo; non è di certo il suo caso. Il locatore potrebbe invece rivolgersi al giudice per ottenere un risarcimento/danno; dovrebbe però sempre dar prova del danno patito e dimostrare il nesso cusale con il suo comportamento inadempiente (ad es. Lei si allontana per lavoro per 6 mesi; il locatore non ha copia delle chiavi perchè lei non adempie all'obbligo di consegnarle; vi è la necessità di entrare nell'immobile per riparare un danno; si è costretti ad abbattere la porta....) Davvero esauriente, grazie. A dire il vero però, non ho specificato che quasi sempre, non mi allontano mai per più di un mese e, comunque, il 90% delle volte, se non ci sono io, c'è mia moglie. In 3 anni, il massimo periodo per cui la casa fosse veramente "vuota" è stato si e no di 20gg... Saluti.
#39 Inviato 24 Giugno, 2017 Ciao a tutti, vi chiedo anticipatamente di perdonarmi se sbaglierò sezione o topic ma purtroppo non sono pratica di forum e quant'altro. Se avete accorgimenti sarò ben lieta di correggermi. Come da titolo anche io ho questo problema ma sono in una situazione particolare: sono una studentessa fuori sede che vive in una doppia di un appartamento con un'altra ragazza, questo anno abbiamo deciso di andarcene e all'inizio di giugno lo abbiamo comunicato alla nostra proprietaria. Lei pretende una copia delle chiavi della mia porta della stanza per fare visionare la stanza quando noi saremo partite per ritornare al nostro paese. Noi partiremo a fine luglio e la proprietaria non ha avuto nessuna richiesta di visionare l'appartamento da altri dal momento che noi abbiamo fatto la disdetta e lei ha messo degli annunci su internet. Lei ha gia le chiavi di casa e le chiavi delle porte delle altre due stanze, inoltre risulta vivere con noi anche se lei abita in un'altra casa. Ora pretende anche le nostre chiavi in modo tale da fare visionare l'appartamento quando noi non ci saremo. Noi lasceremo l'appartamento il 30 settembre e dentro la camera lasceremo tante cose di valore, tra cui vestiario e apparecchi quali pc e tablet (Abbiamo intenzione di ritornare i primi di settembre tra il 7 e il 13). Ora la mia domanda è: sono obbligata a lasciarle le chiavi della mia porta della Stanza? Lei continua a sostenere di si ma io non sono tranquilla e sicura. La regola sul contratto è uguale a quella di molti contratto standar dove io devo far visionare l'appartamento a lei o all'amministratore nel qual caso ne abbiano ragione, motivandola. Ma questo di applica anche a questo caso? Vi prego, fate luce su questo mio quesito. Vi ringrazio!
#40 Inviato 24 Giugno, 2017 Non sei obbligata a lasciare le chiavi di "casa tua" , e la proprietaria non ha nessun diritto di accedere in "casa tua" senza tuo consenso , ove dovesse accedere senza autorizzazione e' passibile di denuncia per violazione di domicilio
#41 Inviato 26 Giugno, 2017 Come da titolo anche io ho questo problema ma sono in una situazione particolare: sono una studentessa fuori sede che vive in una doppia di un appartamento con un'altra ragazza, questo anno abbiamo deciso di andarcene e all'inizio di giugno lo abbiamo comunicato alla nostra proprietaria. Lei pretende una copia delle chiavi della mia porta della stanza per fare visionare la stanza quando noi saremo partite per ritornare al nostro paese. Noi partiremo a fine luglio e la proprietaria non ha avuto nessuna richiesta di visionare l'appartamento da altri dal momento che noi abbiamo fatto la disdetta e lei ha messo degli annunci su internet. Lei ha gia le chiavi di casa e le chiavi delle porte delle altre due stanze, inoltre risulta vivere con noi anche se lei abita in un'altra casa. Ora pretende anche le nostre chiavi in modo tale da fare visionare l'appartamento quando noi non ci saremo. Noi lasceremo l'appartamento il 30 settembre e dentro la camera lasceremo tante cose di valore, tra cui vestiario e apparecchi quali pc e tablet (Abbiamo intenzione di ritornare i primi di settembre tra il 7 e il 13). Ora la mia domanda è: sono obbligata a lasciarle le chiavi della mia porta della Stanza? Lei continua a sostenere di si ma io non sono tranquilla e sicura. La regola sul contratto è uguale a quella di molti contratto standar dove io devo far visionare l'appartamento a lei o all'amministratore nel qual caso ne abbiano ragione, motivandola. Ma questo di applica anche a questo caso?Vi prego, fate luce su questo mio quesito. Vi ringrazio! Quando si è bloccati da una fastidiosa insicurezza si va in giro a raccogliere un po’ di pareri esterni per fare il solito impacco lenitivo di tiepida comprensione. Tuttavia, ti ricordo che tra i pareri esterni è probabile trovare anche qualche opinione che non collima con la nostra. Non me ne volere, perciò, Flavia, se non procedo con una scontata iniezione di fiducia (sarebbe un inutile palliativo), ma ti preparo un infuso classico (è molto amaro, ma come digestivo è ottimo) che si usa per accompagnare i disinganni. Permettimi di dirti subito che nel contratto che stiamo esaminando di cui non chiarisci la tipologia (probabilmente transitorio: pare trattarsi di un particolare tipo di locazione parziale plurilaterale di un appartamento con altri studenti, che a Torino prevede che il locatore sia convivente con i conduttori (condizione, peraltro, qui assente: scrivi: “Inoltre risulta vivere con noi anche se lei abita in un'altra casa” e che potreste “mettere sul piatto” in caso di contenzioso con la proprietaria) e richiede la vidimazione da parte delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, il che induce a ritenere due cose. La prima è che voi non conviviate con la proprietaria, ma con altri coinquilini, titolari del medesimo contratto (il contratto a Torino è “uno e unico” recita la convenzione locale). La seconda (ma attendo conferma) è che si debba procedere con una cessione di contratto in capo a nuovi conduttori, e non con una risoluzione anticipata che scioglierebbe integralmente il vincolo contrattuale per l’intera compagine conduttrice collettivamente considerata (ma per una risposta più precisa e puntuale, dovrei esaminare lo statuto locativo). Nel contratto che avete sottoscritto è prevista un’apposita clausola che autorizza il locatore o l’amministratore a visitare l’immobile per determinate esigenze e quasi sicuramente è anche contenuta una clausola finale (se hai un contratto per studenti, vedi l’articolo “Varie”) che dispone il rinvio agli usi locali, ossia all’accordo locale per la disciplina del rapporto locatizio e agli usi provinciali vigenti per quanto non previsto e disciplinato dal contratto stesso: gli usi locali non sono legge, ma valgono, se richiamati, come patto contrattuale e alcune raccolte provinciale degli usi (vedi ad es. quella di Firenze) prevedono esplicite previsioni in caso di cessazione della locazione. Le ragioni per cui il locatore può legittimamente pretendere di visitare l’immobile in corso di contratto sono le più varie (la casistica è ampia): dalla tutela di eventi dannosi che necessitano di riparazioni urgenti, alla verifica di eventuali abusi – qualora sussistano fondati dubbi – di una sublocazione pattiziamente vietata o di un mutamento dei luoghi o dell’uso del bene locato, alla necessità di far visionare l’immobile ad altri potenziali inquilini: in tutti i contratti-tipo agevolati, transitori e per studenti universitari vi è poi l’espressa previsione (vedi l’articolo “Accesso”) di un obbligo preciso di consentire la visita in giorni e orari prestabiliti e con modalità da convenire nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata. Nella nuova convenzione nazionale (DM 16 gennaio 2017) che ha rinnovato le regole per la pattuizione locale e riscritto i testi contrattuali, tale obbligo è espressamente previsto per tutti i tre tipi contrattuali non solo nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobilare, ma anche nel caso in cui intenda semplicemente locarla: previsione che è stata aggiunta nei modelli in questione rispetto ai precedenti modelli, infatti non si capisce la ragione per cui il locatore non possa far visitare l’immobile ad aspiranti inquilini nel caso in cui il contratto stia per scadere e sia stato disdettato dallo stesso conduttore. In ogni caso, indipendentemente da una previsione contrattuale, ti posso dire che sussiste sempre il diritto del locatore a far eseguire delle visite periodiche presso l’immobile locato ogni qual volta si presenti una necessità fondata, giustificata e legittima (come, appunto, in caso di recesso del contratto da parte del conduttore e riaffitto dell’immobile o di parte di esso) e che ne sia fornito congruo preavviso, purché tali visite non vadano a costituire delle vere e proprie molestie al pacifico godimento della cosa (ad es. in orari inusuali). In sostanza, il conduttore non può ostacolare una nuova locazione o la vendita dell’immobile: la Suprema Corte è stata molto chiara in merito: “il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può far visitare la cosa locata, con le modalità previste dagli usi vigenti, al fine di stipulare altro contratto di locazione alla scadenza di quello in corso ovvero di vendere il bene, e il conduttore si opponga ingiustificatamente all’effettuazione di queste visite incorre in inadempimento, che può costituire causa di risoluzione del contratto” (Cass. n.5147/1981: nello stesso senso Cass. 5133/1979 e 4316/1974). Pertanto, qualora la proprietaria-locatrice dovesse trovare nuovi inquilini e concordare appuntamenti entro la fine di luglio o tra la prima o la seconda settimana di settembre e il 30 settembre (scrivi: “Noi partiremo a fine luglio”; “Abbiamo intenzione di ritornare i primi di settembre tra il 7 e il 13”; “Noi lasceremo l'appartamento il 30 settembre”), tu e la tua coinquilina dovrete concordare con la proprietaria modalità e orari di accesso alla vostra stanza. Nel caso gli usi locali prevedessero una modalità di visita, dovrete seguirla in forza della clausola finale del contratto, se gli usi locali tacciono, dovrete accordarvi con lei per definire i giorni e gli orari di visita. Per il periodo in cui sarete assenti (agosto + prima o seconda settimana di settembre) – in cui il mercato degli affitti rallenta la sua corsa (le agenzie immobiliari cominciano a chiudere a fine luglio e riaprono dopo il 20 agosto e gli studenti ricompaiono sulla scena a fine settembre - soccorre il buonsenso, fermo l’obbligo di rispettare la clausola contrattuale (non è pensabile che per un mese e mezzo la proprietaria non possa fare accedere nella stanza i possibili inquilini perché siete ritornate nel borgo natio), sotto pena di risarcimento del danno ove la proprietaria non abbia potuto locare nuovamente l’immobile causa di ingiustificata opposizione da parte vostra. Se non consentite alla proprietaria l’accesso diretto alla stanza, o siete presenti e disponibili, come da clausola (l’orario delle visite vi deve essere comunicato per tempo, e concordato sulla base delle esigenze vostre e di lei, ma non potete rimandarle all’infinito) oppure lasciate in custodia la chiave (o copia di essa) ad una amica oppure ad una persona di fiducia da voi delegata. Posto che avete già esercitato un autonomo diritto di recesso, sempre che il contratto in discorso sia un contratto per studenti universitari fuori sede (il recesso in tali tipi di contratto è individuale e non in solido, anche uno solo dei conduttori firmatari può recedere singolarmente), la proprietaria potrebbe agire giudizialmente non certo per la risoluzione, ma per un comportamento lesivo in danno ai suoi interessi, oltre a ricorrere ad eventuali tatticismi e “ritorsioni” di varia natura: ad esempio non vi libera dal contratto o accetta la riconsegna della porzione d’alloggio con riserva, contestando l’insussistenza dei motivi di recesso, che devono essere “gravi”, ossia consequenziali a fattori esterni, oggettivi, estranei alla vostra volontà. Ma, a prescindere dalla questione “gravi motivi”, è anche vostro interesse che il locatore trovi in tempi rapidi nuovi inquilini. Infatti è sempre bene che l’uscita dal contratto dei recedenti sia contestuale all’ingresso dei subentranti: un ostinato rifiuto a non consentire l’acceso alla stanza potrebbe indispettire i conduttori che restano che, in assenza di subentranti, si troverebbero a sopportare un canone e degli oneri pro quota proporzionalmente superiori a quelli convenzionalmente pattuiti, il che potrebbe anche indurli a ritardare il rimborso della quota del deposito cauzionale in attesa che un subentrante la restituisca loro. Non ho più nulla da aggiungere, se non i miei più cordiali saluti che accompagno ad una piccola riverenza in segno di deferente commiato.
#42 Inviato 2 Novembre, 2017 scusate se mi inserisco, sono da poco un locatore. Nel contratto che abbiamo stipulato esiste la clausola "il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonchè ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione" e non ci sono clausole per eventuali assenze . A differenza di un altro mio co-locatore(siamo in tre), in due non abbiamo tenuto copia delle chiavi. quindi la domanda è: un localore può o deve tenere le chiavi??
#43 Inviato 2 Novembre, 2017 scusate se mi inserisco, sono da poco un locatore.Nel contratto che abbiamo stipulato esiste la clausola "il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonchè ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione" e non ci sono clausole per eventuali assenze . A differenza di un altro mio co-locatore(siamo in tre), in due non abbiamo tenuto copia delle chiavi. quindi la domanda è: un localore può o deve tenere le chiavi?? Il conduttore deve consentire l'accesso, significa che se il locatore chiede di entrare, il conduttore deve aprire (oppure dargli un appuntamento per una visita). Di certo, non significa che il locatore abbia le chiavi e possa entrare in qualsiasi momento senza preavviso perché sarebbe VIOLAZIONE DI DOMICILIO!
#44 Inviato 2 Novembre, 2017 Visita della casa locata: la parte conduttrice assume l'obbligo di consentire l'accesso nell'immobile locatogli per il controllo del suo stato di manutenzione ovvero ai fini di locazione o vendita, PREVIO avviso del locatore. LE chiavi non ce l'ha in quanto le ha consegnate al conduttore al momento della stipula del contratto , a meno che non si è fatto una copia, ma come è stato già detto comunque non può entrare si ravvisa la violazione di domicilio.
#45 Inviato 8 Novembre, 2017 Buonasera, visto che si parla di proprietario e inquilini, vi chiedo una risposta in merito a questa situazione: Io sono inquilina di una stanza in appartamento. L'amministratore non chiude il bilancio da più di due anni e dopo continue pressioni al mio proprietario per avere una situazione chiara dei consumi e rendiconto, lui si avvale della collaborazione di una persona(la nipote) per chiarire la situazione con l'amministratore. Adesso che questa persona mi ha inviato un riepilogo excel, io chiedo di poter parlare e quindi chiarire il discorso consumi e gli elevati importi richiesti dall'amministratore. Il proprietario m i dice che però devo pagare io la consulenza. Posso rifiutarmi di pagarla, dato che se fosse stato necessario il pagamento potevo fare diversamente avendo la sua delega? Inoltre, posso rifiutarmi di pagare fino a quando non ho il rendiconto di due anni e le fatture di acqua e riscaldamento che sono entrate nel condominio? (visto che già una volta l'amministratore si è sbagliato ad imputare i costi di conguaglio) Vi ringrazio in anticipo
#46 Inviato 4 Settembre, 2019 Iorek dice: In ogni caso, indipendentemente da una previsione contrattuale, ti posso dire che sussiste sempre il diritto del locatore a far eseguire delle visite periodiche presso l’immobile locato ogni qual volta si presenti una necessità fondata, giustificata e legittima (come, appunto, in caso di recesso del contratto da parte del conduttore e riaffitto dell’immobile o di parte di esso) e che ne sia fornito congruo preavviso, purché tali visite non vadano a costituire delle vere e proprie molestie al pacifico godimento della cosa (ad es. in orari inusuali). A noi sta capitando una cosa simile, il locatore ha visitato l'appartamento un anno fa e vuole rivederlo. Ora dato che i nostri rapporti sono peggiorati a causa di alcuni suoi congiunti e che abbiamo convenuto che ci stanno lavorando ai fianchi per farci mollare l'appartamento (il nostro avvocato sospetta la molestia!) e che ci hanno aggredito con epiteti, ingiurie, maldicenze sulla pubblica via riteniamo che la visita sia non solo inopportuna, ma che vada evitata per non peggiorare la situazione, tanto che abbiamo chiesto d'inviarci una terza persona che non siano né i proprietari né i loro congiunti, dai quali è nato tutto. Inoltre la giurisprudenza (sentenze) ammette cose ben specifiche (cambiamento di destinazione dell'immobile, costruzione di muri e/o variazioni interne tali che ne modifichino la caratteristiche ecc.ecc.) per motivare la visita di un immobile e come scritto in altra parte di questo sito e non solo.
#47 Inviato 4 Settembre, 2019 Pinopad dice: A noi sta capitando una cosa simile, il locatore ha visitato l'appartamento un anno fa e vuole rivederlo. Ora dato che i nostri rapporti sono peggiorati a causa di alcuni suoi congiunti e che abbiamo convenuto che ci stanno lavorando ai fianchi per farci mollare l'appartamento (il nostro avvocato sospetta la molestia!) e che ci hanno aggredito con epiteti, ingiurie, maldicenze sulla pubblica via riteniamo che la visita sia non solo inopportuna, ma che vada evitata per non peggiorare la situazione, tanto che abbiamo chiesto d'inviarci una terza persona che non siano né i proprietari né i loro congiunti, dai quali è nato tutto. Inoltre la giurisprudenza (sentenze) ammette cose ben specifiche (cambiamento di destinazione dell'immobile, costruzione di muri e/o variazioni interne tali che ne modifichino la caratteristiche ecc.ecc.) per motivare la visita di un immobile e come scritto in altra parte di questo sito e non solo. Ciao, Per favore riusciresti a postare un topic tuo personale e a non aprire topic vecchi che va contro il regolamento del forum?