Vai al contenuto
alexbsc

Il mio vicino dice che non potevo mettere il condizionatore

Salve,

 

sono anni che ho installato un condizionatore la cui unità esterna è piazzata a un muro completamente nella mia proprietà, a distanza di circa 2,50 metri dal confine, peraltro siamo separati da un muro alto 3 metri che si protrae dall'abitazione per circa 2 metri, chiarisco che si tratta di villette a schiera.

Nonostante questo, sia per lui che per me, ho fatto mettere delle staffe a regola d'arte con tanto di ammortizzatori per attenuare le vibrazione, inoltre il condizionate è un moderno inverter di "marca" dalle emissioni di rumore molto contenute.

Purtroppo tra noi è nata una lite per il classico albero nel suo giardino posto a 2,60 metri dal confine che dopo 8 anni gli ho detto di togliere perchè adesso è cresciuto e comincia a diventare un problema quando in autunno cadono le foglie.

Lui ha detto che non lo leverà perchè io ho installato il condizionatore senza chiedere il permesso al condominio.

Prima di tutto il condizionatore è sulla facciata ma in una rientranza, posizionato a 20 cm. da terra (piano terra) e neppure si vede dall'esterno a meno che non ti affacci al cancello. Allo stesso modo altri condomini lo hanno installato senza chiedere nessun permesso. Premesso questo alla prossima assemblea chiederò una delibera a maggioranza per poterlo tenere, ma qui vi chiedo se il vicino diretto si può opporre.

 

Grazie

Saluti

Il condizionatore, rispettando le distanze, lo potevi e lo puoi installare senza assolutamente chiedere nulla al condominio eccetto se non vi era un divieto sul regolamento contrattuale (ma non credo,mai sentito) o se nel vostro regolamento è previsto un posizionamento delle uniità esterne particolare.

per quanto riguarda l'albero, ove non sia possibile spostarlo, il vicino deve potarlo in modo che le foglie non cadano regolarmente nella tua proprietà.

Il condizionatore, rispettando le distanze, lo potevi e lo puoi installare senza assolutamente chiedere nulla al condominio eccetto se non vi era un divieto sul regolamento contrattuale (ma non credo,mai sentito) o se nel vostro regolamento è previsto un posizionamento delle uniità esterne particolare.

per quanto riguarda l'albero, ove non sia possibile spostarlo, il vicino deve potarlo in modo che le foglie non cadano regolarmente nella tua proprietà.

Grazie per l'immediata risposta, il condizionatore penso che rispetti ampiamente le distanze ma comunque ne parlerò in assemblea, visto che la maggioranza ce l'ha installato non credo sia per me un problema.

Per quanto riguarda l'albero gli ho sempre detto che non ero d'accordo, all'inizio era a 2 metri dal confine e mi lamentai, mentre era ancora "piccolo lo ha spostato a 2,60 circa, oltre non poteva andare altrimenti si avvicina all'altro confine della villetta a schiera. Finchè era di dimensioni ridotte e per il vivere in pace non gli ho mai detto nulla, anche perchè mi aveva assicurato che lo avrebbe tenuto basso, ma ora che è alto quasi quanto la costruzione (almeno 8 metri) e le molte foglie a causa dei venti che soffiano sempre verso la mia proprietà, mi trovo a dover raccoglierle quasi tutte io ogni autunno e stessa cosa succederebbe se l'albero fosse a 5 metri. Essendo trascorsi circa 8 anni dalla piantagione che non rispetta la distanza di legge credo di potergli chiedere di abbatterlo, l'ho fatto i maniera cordiale spiegandogli la situazione, ma si è subito stizzito e credo che per ripicca lo farà crescere ancora di più. Anzi ha pure detto che per questo tipo di cose l'usucapione è di 4 anni.

Devo andare dall'avvocato a spendere 200 euro per farmi scrivere una lettera?! Io avrei preferito evitarlo...

... Anzi ha pure detto che per questo tipo di cose l'usucapione è di 4 anni.

Devo andare dall'avvocato a spendere 200 euro per farmi scrivere una lettera?! Io avrei preferito evitarlo...

Chiedi al vicino dove ha letto che l'usucapione per gli alberi è di 4 anni, così lo metti in difficoltà

 

Codice Civile;

Art. 892 - Distanze per gli alberiChi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Per canale si intende sia quello naturale che quello artificiale.

Art. 894 - Alberi a distanza non legale

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Art. 894 - Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 495 - Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale (892).

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Il diritto di tenere alberi o siepi a distanza non legale si acquista o per convenzione o per destinazione del padre di famiglia o per usucapione ventennale

--link_rimosso--

Purtroppo se desideri far valere tutte queste belle cose, se il vicino non le recepisce da se, sarà necessario agire tramite avvocato ed altre vie legali (vedi Tribunale), e mi auguro per te che una lettera del legale dia buoni frutti, e forse non costerà 200 Euro, ma dipenderà dall'avvocato.

Se hai come vicino di casa un tipo del genere......che vuoi farci???Accendi tutti i giorni un bel barbecue ora che è estate, con ventilatore puntato verso di loro e ci piazzi sopra le cipolle (mi raccomando a brace lenta)....vedrai che profumino e come passano tutte le prepotenze......

Conoscendolo entro pochi minuti mi vedo arrivare l'autopompa dei pompieri...

 

- - - Aggiornato - - -

 

Grazie Tullio, sarà difficile convincerlo con le buone, ma visto che ci sono tirerò fuori dal cilindro anche un altro suo sgarro: ha installato sul muro di confine (che poi a vederla tutto è completamente nella mia proprietà) un lavandino in giardino che sta facendo umidità sul mio lato, credo e spero che anche per questo oggetto debbano trascorrere i 20 anni.

Scusate, visto che siete molto preparati in materia vi chiedo un'altra informazione.

La mia abitazione è una villetta a schiera con i 2 classici piccoli giardini, davanti e dietro.

Il mio vicino, lo stesso che nel giardino dietro ha l'albero a meno di 3 metri di distanza dal confine, lo stesso anno (9 anni fa) ha piantato nel giardino davanti anche 3 cipressi (che ora cominciano a essere considerevoli, figuriamoci tra altri 11 anni!!) e un olivo. In questo caso non ha rispettato la distanza per tutti e 4 gli alberi però dal confine dell'altro vicino, che informerò presto della faccenda.

Quello che voglio sapere però è un'altra cosa. I 3 cipressi sono piantati a distanza non regolamentare (2 a 1 metro e uno a 2 metri) dal muro di "cinta" oltre il quale corre un marciapiede condominiale e oltre ancora c'è il giardino pubblico.

Le distanze di cui all'art 892 del c.c. vanno rispettate anche se la proprietà adiacente è condominiale? Quindi in questo caso doveva chiedere in assemblea l'autorizzazione a piantare le piante, e se l'assemblea dovesse ritenerlo opportuno dovrà toglierle?

 

Scusate, sono 9 anni che sopporto sto tizio, mi ha fatto decine di soprusi, per il quieto vivere ho sempre sorvolato, ma ora il vaso è colmo, l'ultima volta mi ha preso davvero per i fondelli davanti ad altre persone, è giunto il momento che paghi per ogni singola cosa che mi ha fatto!

 

Ps: altro sopruso... 5 anni fa 10 condomini su 12 hanno deciso di costruire una tettoia tra cui il mio solito vicino. Io non ero favorevole perchè rovina a mio dire l'estetica del complesso oltre a rendere buia la cucina. Ma la maggioranza vince, così hanno richiesto la DIA e regolarmente l'hanno costruita. Un giorno son tornato a casa e mi son trovato gli operai del vicino nella MIA proprietà intenti a montare la tettoia, facendo tra l'altro dello sporco per terra. Mi sono innervosito, ho minacciato di chiamare le forze dell'ordine per violazione di proprietà privata e sono scappati. Essendo la tettoia adiacente al confine, quando piove o il tipo la lava, cade acqua sul mio pavimento, posso richiederne la rimozione?

×