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graz68

Il giardino entra nei millesimali ?

Buongiorno

 

nel 2002 ho acquistato un appartamento con un giardino di circa 120 metri quadrati .

L'appartamento fa parte di un palazzo di cinque piani .Quando acquistai l'appartamento

firmai un regolamento condominiale (contrattuale) redatto dalla immobiliare.

La tabella millesimale del mio appartamento includeva anche il giardino, quindi ho e stò sempre

pagando una rata condominiale molto alta (per esempio più alta di un condominio che abita al quinto piano

in attico e servito da ascensori che io non uso mai). Nonostante alcuni tentativi di far togliere

il giardino dai millesimali (dal 2002 al 2007 ci ho provato), l'impresa non è riuscita in quanto

la modifica dei millesimali avrebbe richiesto la maggioranza o l'unaminità (ora non ricordo esattamente)

dei condomini. Ora, qualche giorno fa, mi è giunta voce da un amico, che dal 2012 sarebbe stato chiarito nel codice civile

che il giardino non deve essere pagato, e lui dice che l'amministratore dovrebbe correggere le tabelle millesimali

e informare i condomini, senza richiesta di voto, non solo dovrei essere anche rimborsato dal 2012 ad oggi.

Confermate anche voi questa voce ? Avete riferimenti sul codice ? Grazie !

Il giardino rientra tra le aree scoperte da valutare in sede di redazione delle tabelle millesimali di proprietà generale ed ha un modesto indice di 0.15 come coeff. di destinazione.

Non mi risulta quanto riportato dalla "voce da un amico".

Le tabelle possone essere sottoposte a revisione solo nei seguenti casi:

«Art. 69. (inderogabile)

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Grazie. Ecco, come non detto allora, continuo a pagare.

 

Circa "l'indice di 0.15" dove lo trovo sul codice civile ? Grazie

No. Lo trovi nella circolare 12480 del 1966.

Sul forum c'è un apposito link...

te ne allego un estratto:

"Per il coefficiente di destinazione si indicano i seguenti valori:

- camere ……………………………..………………..…… 1,00

- servizi (cucina, bagno, latrina, ripostiglio) ……..…….. 0,90

- corridoi, disimpegni …………………………….………. 0,80

- logge racchiuse tra tre pareti ………………..………… 0,500,35

- cantine e soffitte (di sgombero) …………..………….… 0,450,30

- balconi coperti ……………………………….…………. 0,30

- balconi scoperti ……………………………….………… 0,25

- terrazzo a livello …………………………….………….. 0,22

- giardini ed aree di rispetto …………………………….. 0,150,10

è peraltro da tenere presente che per le terrazze a livello, i giardini e le aree di rispetto, i valori del coefficiente sono solo indicativi influendo nella valutazione, in modo sostanziale, l'entità dell'estensione di dette superfici sia rispetto alla superficie dell'alloggio, sia rispetto all'effettivo grado di utilizzazione e di godimento.

Inoltre, il valore del coefficiente di destinazione potrà essere opportunamente ridotto in caso di particolari servitù dell'ambiente da valutare."

... La tabella millesimale del mio appartamento includeva anche il giardino, quindi ho e stò sempre pagando una rata condominiale molto alta (per esempio più alta di un condominio che abita al quinto piano in attico e servito da ascensori che io non uso mai).

Mi permetto di farti notare che "le spese ascensore e/o scale" le pagano tutti i condomini. Secondo dei coefficienti tabellari è vero, ma sono a carico di tutti i condomini. Si pagano per "l'uso potenziale" e non per "l'uso effettivo". Dal pagamento di tali spese si può essere esentati, SOLO se previsto nel regolamento contrattuale sottoscritto all'atto d'acquisto della prima unità immobiliare. Successivamente al regolamento condominiale SOLO se deliberato in assemblea all'unanimità dei condomini (quindi non l'unanimità dei soli presenti all'assemblea).

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