#1 Inviato 17 Febbraio, 2010 Alla luce del nuovo Testo Unico della Sicurezza artt. 26, 36, 37, a conferma di quanto già contenuto nella Circolare Min. Lavoro n.28/1997 Direttive applicative del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ”Individuazione datore di lavoro nei condomini. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore” Si precisa quindi quanto segue: L’amministratore di Condominio, in quanto datore di lavoro e responsabile dei sistemi di sicurezza e prevenzione, ha obbligo di: - Corso di formazione 81/08 come datore di lavoro pari a 16 ore relativo al rischio specifico nei condomini secondo art. 10 81/08 - Predisporre adeguato piano di emergenza ed evacuazione - Redigere Documento di valutazione dei rischi se vi sono lavoratori dipendenti o se vi sono nello stabile dei rischi “alti” quali presenza di garage interrati, attività commerciali ad altà rumorosità o vibrazioni - Redigere Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze se vi sono ditte appaltatrici che operano per il condomino (pulizie, manutenzioni, ristrutturazioni)
#2 Inviato 17 Febbraio, 2010 la domanda quale sarebbe? "Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."
#3 Inviato 18 Febbraio, 2010 La domanda?No, è un'affermazione come si evince dal titolo. Visti i tanti interrogativi che circolano nel web si pensava di far cosa gradita...