#1 Inviato 13 Febbraio, 2015 Una palazzina nuova composta da 12 appartamenti, 6 venduti per m/m 450 e 4 invenduti per 550. Occorre intraprendere la vita condominiale e nominare un facente funzioni . Su iniziativa di alcuni è stata fissata la data per la prima riunione ma il costruttore si rifiuta di partecipare all'assemblea. Non si conoscono le vere ragioni della sua assenza. Sta di fatto che non essendoci la maggioranza dei millesimi ma solo delle presenze non possiamo deliberare decisioni che attengono a fatti straordinari. Come si risolva la questione, in che modo possiamo deliberare. Grazie
#2 Inviato 13 Febbraio, 2015 Una palazzina nuova composta da 12 appartamenti, 6 venduti per m/m 450 e 4 invenduti per 550. Occorre intraprendere la vita condominiale e nominare un facente funzioni . Su iniziativa di alcuni è stata fissata la data per la prima riunione ma il costruttore si rifiuta di partecipare all'assemblea. Non si conoscono le vere ragioni della sua assenza. Sta di fatto che non essendoci la maggioranza dei millesimi ma solo delle presenze non possiamo deliberare decisioni che attengono a fatti straordinari. Come si risolva la questione, in che modo possiamo deliberare. Grazie In seconda convocazione per alcune delibere è prevista una maggioranza degli intervenuti + 333,33 millesimi. Per le delibere che richiedono 500 millesimi potete deliberare ugualmente ed inviare il verbale al costruttore. Se il costruttore non impugnerà entro 30 giorni dalla data del ricevimento del verbale la deliberà resterà valida per sempre anche se ottenuta con maggioranze inferiori a quelle legali perchè le delibere adottate con maggioranze inferiori sono soltanto annullabili e non nulle.
#3 Inviato 13 Febbraio, 2015 il costruttore ha il diritto di scegliere se partecipare o meno all'assemblea ,e non deve giustificare i motivi della sua decisione . eventualmente deliberare lo stesso ,poi sara' il costruttore eventualmente a impugnare la delibera (se riterra' di farlo )
#4 Inviato 14 Febbraio, 2015 @ robbob Oppure se non volete rischiare una impugnazione, se all'assemblea non si presenta l'amministratore e all'OdG ci sono delibere che necessitano almeno 500 mlm (la maggioranza delle teste già la avete), scrivete il verbale indicando che le delibere non sono passate per mancanza dei mlm e sentite un avvocato per intraprendere la via legale; cc Art. 1105. Amministrazione. ... Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
#5 Inviato 14 Febbraio, 2015 Per autorizzare il posizionamento di un piccolo gazebo-tenda nel giardino di un condomino, la cui decisione sarà valida in futuro anche per gli altri condomini, la decisione può essere presa, in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti e i 333 m/m come mi avete suggerito? Io ho qualche dubbio. Forse la maggioranza su citata è valida per la nomina di un facente funzioni, trattandosi di un numero inferiore a 8 condomini.
#6 Inviato 14 Febbraio, 2015 Per installare un piccolo gazebo sul giardino privato di un condomino non è necessaria nessuna autorizzazione assembleare, però questo gazebo deve rispettare le distanze e se previsto abbia ottenuto il benestare dal Comune.
#7 Inviato 14 Febbraio, 2015 Per autorizzare il posizionamento di un piccolo gazebo-tenda nel giardino di un condomino, la cui decisione sarà valida in futuro anche per gli altri condomini, la decisione può essere presa, in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti e i 333 m/m come mi avete suggerito? Io ho qualche dubbio. Forse la maggioranza su citata è valida per la nomina di un facente funzioni, trattandosi di un numero inferiore a 8 condomini. Il condòmino proprietario di un giardino non ha bisogno di alcuna autorizzazione assembleare perchè il giardino non è condominiale. Se il gazebo sarà fisso i condòmini soprastanti potranno rivendicare solo il diritto di veduta in appiombo per cui il gazebo dovrà stare almeno a 3 metri di distanza da finestre e proiezioni di balconi. Se la distanza è inferiore servirà il consenso scritto di tutti quelli che si trovano nella proiezione inferiore ai 3 metri
#8 Inviato 16 Febbraio, 2015 Vi ringrazio per la puntuale precisazione circa il gazebo, ma volevo precisarVi che la domanda lo posta per il semplice fatto che il mio comune, nel richiedere l'autorizzazione per l'istallazione, mi pretende anche la firma dei condomini. Forse il comune vorrà essere garantito che questo gazebo sia in sintonia con tutto lo stabile, in altre parole che non deturpi la facciata, che per la verità ha un suo particolare aspetto . Altrimenti non saprei il perché.
#9 Inviato 16 Febbraio, 2015 Se il Regolamento Comunale non impedisce l'installazione a norma delle distanze previste, non deve chiedere nulla al condomino richiedente, o dir si voglia il permesso con delibera o firme dei condomini; CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE EDILIZIA - NON È NECESSARIO L'ASSENSO DEI CONDOMINI AI FINI DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER LE OPERE NELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 giugno 1997, n. 699) In molti uffici tecnici comunali è diffusa l'abitudine di chiedere, in presenza di domande di concessione o autorizzazione edilizia interessante in qualche modo il condominio o le parti comuni, atti di assenso da parte degli altri condomini, verbali di assemblea, controfirme sui disegni da parte dell'amministratore e così via, a seconda della fantasia o dell'umore del momento. Malgrado l'evidente arbitrarietà di tali richieste, al limite della vessazione e comunque censurabili in linea di principio anche ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 (l'amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria), si ritiene opportuno rendere nota una conclusiva decisione sul punto, del massimo organo di giustizia amministrativa (contro il Comune di Milano, si noti, non contro il Comune di Roccacannuccia). A prescindere dalla banalità dell'oggetto trattato in causa (una canna fumaria) e fermi restando, ovviamente, i rapporti condominiali come regolati dalle norme civilistiche, risulta evidente che la pubblica amministrazione non è competente a "conoscere" i rapporti tra privati e non può imporre al privato la dimostrazione dell'assenza di pretese da parte di terzi. La lettura della sentenza, una volta tanto chiarissima, non necessita di altri commenti. Vedi la sentenza; http://www.ancebrescia.it/?p=476
#10 Inviato 16 Febbraio, 2015 Una palazzina nuova composta da 12 appartamenti, 6 venduti per m/m 450 4 invenduti per 550. E le 2 u.i. mancanti come le conteggiamo ???? E' solo per comprendere se questo condominio sia in grado di muoversi autonomamente e senza dover cercare collaborazione nel Costruttore.
#11 Inviato 16 Febbraio, 2015 Chiedo scusa a ALBANO59 ed agli altri, per l'imprecisione commessa nel omette le altre due unità. Affermo quindi la correzione che, delle 12 unità sei sono vendute e sei invendute. Aggiungo inoltre che la versione del sig. TULLIO TS sembra sposarsi con una certa logica. Ringrazio. vi terrò al corrente degli sviluppi
#12 Inviato 16 Febbraio, 2015 Ed allora c'è da stare poco allegri. In una qualche maniera (più o meno rappezzata) si dovrà gestire il Condominio a questo punto neanche con un facente funzione, perché per la nomina di un incaricato facente funzione o amministratore sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole del Costruttore. Questo almeno fino alla comparsa del 9° condòmino (da non confondersi con la vendita dalla 9° u.i. anche se la vendita può pure coincidere con l'acquisizione del 9° condòmino): a quel punto, se persisterà la non collaborazione del Costruttore, e se ancora vi mancano i numeri per le doppie maggioranze potrete richiedere una nomina giudiziaria dell'amministratore ex-art.1129 c.c.
#13 Inviato 16 Febbraio, 2015 Voi adesso siete già in 7 condòmini (6 + il Costruttore): ve ne mancano altri due; e visti i numeri che ballano non escluderei che anche con la prossima vendita potreste anche costituirvi in assemblea e deliberare svincolati dal Costruttore, probabilmente anche la nomina dell'amministratore, purchè facciate fronte unico e comune.
#14 Inviato 20 Febbraio, 2015 Vista la gentile collaborazione vi pongo un altro argomento:Muro esterno di recinzione. L'appartamento in cui abito ha davanti un piccolo giardino delimitato, dalla parte condominiale (strada ), da un muretto alto circa 1 metro e settanta, che a sua volta delimita anche tutto il palazzo. Dato che il muretto sorge a quota zero, mentre il mio appartamento è a +1.6 mt., ho pensato di livellare con apporto di terra la quota del mio giardino. Il costruttore mi ha scritto una raccomandata dicendomi ..."che il muretto è privo di armature poichè progettato e realizzato per assolvere alla funzione di mera recinzione e non con finalità di contenimento delle forze e dei pesi che provocherebbe la terra riportata. Senza pensare ad un non corretto deflusso delle acque a causa dello spianamento del terreno." Consultando il regolamento condominiale non trovo specificamente riportati questi muri , che tra l'altro delimitano altri giardini, come facenti parte del complesso condominiale, per cui non so rendermi conto, e mi sorge giustamente la domanda: Sono veramente condominiali , o fanno parte della mia proprietà privata? nel caso fossero condominiali come asserisce il costruttore, per non rifare tutto il lavoro di sterro, posso assumermi, nei confronti di tutto il resto del condominio, la responsabilità di tutti i danni futuri? Una dichiarazione in tal senso, fatta in sede assembleare, avrebbe la sua validità? Grazie
#15 Inviato 20 Febbraio, 2015 Penso di potermi sbilanciare dicendo che il muretto è condominiale: se fosse privato e tuo, ne avresti una espressa citazione e traccia sul tuo rogito, ma così non è a quanto pare, altrimenti l'avresti già riferito. Perché assumerti qualsiasi tipologia di danno futuro, anche quelle a cui magari non hai pensato ?! Limitati a richiedere all'assemblea l'autorizzazione ad aggiungere del terreno di riporto sul tuo giardino precisando che l'operazione sarà comunque eseguita a regola d'arte. Poi vedi cosa ti chiedono e se ti chiedono delle garanzie; a quel punto offrirai le giuste assicurazioni solo per le garanzie richieste dall'assemblea.
#16 Inviato 3 Marzo, 2015 Sempre in tema di buon comportamento del nostro costruttore che si rifiuta di partecipare alle assemblee di condominio, il fatto nuovo è che il signorino si rifiuta, almeno per il momento, di partecipare alle spese condominiali. Preciso che sono già passati i due anni nei quali per contratto era esonerato dalle spese. Potrebbe essere in qualche modo un aggravante al sua comportamento generale? Grazie.
#18 Inviato 23 Giugno, 2015 Una lavastoviglie non scarica l'acqua, la riparazione spetta la conduttore o al locatore, trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
#19 Inviato 23 Giugno, 2015 Una lavastoviglie non scarica l'acqua, la riparazione spetta la conduttore o al locatore, trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria.Forse sei fuori tema, questo topic tratta di mlm di presenza del costruttore in assemblea
#21 Inviato 24 Giugno, 2015 non capisco il fuori tema, l'argomento a chi lo devo porre. grazieTu hai chiesto; Una lavastoviglie non scarica l'acqua, la riparazione spetta la conduttore o al locatore, trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria. mentre il tema del topic è; --link_rimosso-- Ti sembra che l'argomento sia lo stesso? Per cui sarebbe meglio che tu apra un nuovo Topic nella sezione dedicata; [h=2]--link_rimosso--[/h]
#22 Inviato 7 Novembre, 2015 Voglio riallacciarmi all'argomento precedente, anche se è passato un pò di tempo, e parlare del nostro costruttore che si rifiuta ancora di partecipare alle spese condominiali, nonostante che sono già passati i due anni nei quali per contratto era esonerato dalle spese, ed ora siamo alla fine del terzo anno. La decisione di farle un decreto ingiuntivo, come lei suggeriva, non l'abbiamo ancora presa. In questo stato di cose vorrei chiederle , Il tizio in questione ha diritto di convocare un'assemblea straordinaria ? ha diritto di voto ? .Un'altra domanda che le vorrei sopporle è questa: Un condomino, secondo la nuova nornativa, può delegare il proprio genitore a rappresentarlo in assemblea, Grazie
#23 Inviato 7 Novembre, 2015 Nel tuo caso, il costruttore essendo condomino ha il diritto di convocare un'assemblea ed ha anche diritto di voto, se non vietato dal RdC, ogni condomino può delegare qualsiasi persona di propria fiducia.
#24 Inviato 7 Novembre, 2015 Voglio riallacciarmi all'argomento precedente, anche se è passato un pò di tempo, e parlare del nostro costruttore che si rifiuta ancora di partecipare alle spese condominiali, nonostante che sono già passati i due anni nei quali per contratto era esonerato dalle spese, ed ora siamo alla fine del terzo anno. La decisione di farle un decreto ingiuntivo, come lei suggeriva, non l'abbiamo ancora presa.In questo stato di cose vorrei chiederle , Il tizio in questione ha diritto di convocare un'assemblea straordinaria ? ha diritto di voto ? .Un'altra domanda che le vorrei sopporle è questa: Un condomino, secondo la nuova nornativa, può delegare il proprio genitore a rappresentarlo in assemblea, Grazie In mancanza di amministratore ciascun condòmino ha il diritto di convocare un'assemblea ed il diritto di votare. Sia secondo la nuova che la vecchia normativa, ciascun condòmino può delegare chiunque a rappresentarlo, che sia un parente o sia anche un estraneo raccolto per strada.