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gennaro78

Help ripartizione spese frontalini

nel condominio che amministro si devono fare lavori di manutenzione ai frontalini e intonaci dei ballatoi condominiali.

 

ci sono due ballatoi a servizio (in maniere esclusiva poichè chiusi da cancelli) da 3 appartamenti cadauno su cui si dovrà intervenire sui frontalini e sugli intonaci del sottoballatoio.

 

visto che si provvederà al rifacimento dei soli frontalini dei ballatoi e non su tutti i frontalini e considerando che altri condomini hanno già provveduto a ripristinare i frontalini dei loro balconi (esclusivi) a loro spese (prima dell'istituzione del condominio), è ipotizzabile che si accolli la spesa dei frontalini dei ballatoi solo ai reali fruitori dei ballatoi e li si esoneri da una futura spesa di manutenzione agli altri frontalini? in pratica si può procedere come se considerassimo i frontalini NON condominiali ma di pertinenza esclusiva dei balconi/ballatoi di chi realmente ne fa uso?

 

grazie x l'aiuto!!

I frontalini sono condominiali e non privati devono pagare tutti,a meno che si stralci e si deliberi in forma diversa e deliberando ad unanimita'.

 

FATTI!!!

Non parole..

I frontalini sono considerati parti comuni solo quando si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile (Cass.sez.II civ. sentenza n° 2241 del 30/01/2008).

 

Cassazione del 07/09/1996 n. 8159

I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine da esimersi da responsabilità, provare che il danno fù causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso. (Art.1117 cod.civ).

Ciao

Nicola.L

 

Scritto da Nicola L. il 02 Feb 2013 - 08:31:46: I frontalini sono considerati parti comuni solo quando si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile (Cass.sez.II civ. sentenza n° 2241 del 30/01/2008).

...

Concordo: balconi e ballaatoi sono proprietà PRIVATA e ciascuno se ne paga le spese, a meno che non siano balconi "ornamentali" ma dubito che sia questo il caso.

 

Staff

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