#1 Inviato 15 Maggio, 2013 Ciao a tutti... ho bisogno del vostro aiuto per capire come sia meglio gestire un rimborso assicurativo... In un condominio l'aiuola comune ha determinato infiltrazioni che hanno danneggiato i muri di un box privato, alcuni oggetti in esso contenuti e i muri del corridoio comune delle cantine. In fase di trattativa per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione dell'aiuola, la ditta appaltatrice si è impengata ad eseguire i lavori di ripristino dell'intonaco danneggiato di cantine e garage privato a titolo gratuito. Ora l'assicurazione ha decretato il seguente rimborso: - rimborso parziale al condominio per danni da acqua condotta a muri delle cantine e al muro del box auto; - rimborso parziale al condòmino per i danni agli oggetti contenuti nel box; Il parere che vi chiedo è questo: io direi che per quanto concerne l'imbiancatura del box auto se il condòmino decide di avvalersi dell'imbiancatura gratuita propostagli dal condominio il rimborso pecuniario relativo a quei danni spetti appunto al condominio; viceversa se il condòmino deciderà di farsi liquidare dal condominio il rimborso assicurativo dovrà poi occuparsi lui in toto dell'imbiancatura e relative spese... è corretto???? Grazie!!!!
#2 Inviato 15 Maggio, 2013 No. Il condominio NON aveva nessun titolo d'intervento all'interno del box. -------------------------------------------------------------------------- La ripartizione delle spese relative al giardino condominiale che funge da copertura ai box,è a carico del condominio per il 50% relativamente alla soletta, restando la parte restante a carico dei box - la pavimentazione è a carico del condominio,i soffitti a carico dei box - applicabilità dell’art. 1125 c.c. Nel corso del passato, la giurisprudenza ha ritenuto di doversi applicare la regola dell’art. 1126 cod. civ. riguardante i lastrici ad uso esclusivo, anche alle aree condominiali come giardini e cortili che fungono da copertura ai box interrati, addebitando al condominio solo 1/3 della spesa, lasciando i 2/3 a carico dei box. Secondo la Cassazione più recente (sentenza n. 15841 del 19/07/2011),ci sono invece le condizioni per un'applicazione dell'articolo 1125 del codice civile che stabilisce che i costi per la riparazione delle "solette" sono ripartiti in parti uguali tra i proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastante e quindi, nel caso in esame, con l'addebito dell'intervento per una metà a carico di tutti i condomini e per l'altra in capo ai proprietari delle autorimesse: a carico dei primi restano le coperture del pavimento e a carico degli altri l'intonaco e la tinteggiatura della parte sottostante della soletta.A parere di questo operatore, quest’ultimo orientamento appare certamente più equo rispetto a quello che applicava l’art. 1126 c.c., che attraverso una visione distorta, riteneva, sbagliando, i cortili e i giardini equiparabili ai lastrici esclusivi.
#3 Inviato 15 Maggio, 2013 Il danno è stato cagionato da problemi all'aiuola condominiale che NON funge da copretura per i box. L'aiuola aveva da anni problemi di perdita d'acqua, i problemi sono stati lasciati irrisolti per anni e anni e col tempo l'acqua si è infiltrata anche nell'adiacente portico guastando la guaina. Di fatto quindi il danno è stato pagato da tutti proprietari dell'aiuola, ora però ho questo rimborso assicurativo che non so se spetti o meno al proprietario del garage danneggiato considerandeo che il condominio offre al danneggiato il totale ripristino dei danni subiti, a costo zero. La differenza (che è di fatto il totale del rimborso) spetta al condominio secondo me e non al danneggiato... è corretto? Spero di riuscire a spiegarmi...
#4 Inviato 15 Maggio, 2013 Il tuo discorso è corretto, il rimborso serve a rimediare ai danni, se il condomino se li fa da solo, i lavori, avrà il rimborso (imbiancatura), se li fa il condominio li incassa il condominio stesso (e quindi in quota parte anche il condomino danneggiato), quelli per gli oggetti contenuti di sua proprietà gli spettano di diritto.
#5 Inviato 15 Maggio, 2013 Scritto da alfonso.polizzi il 15 Mag 2013 - 14:00:38: Il tuo discorso è corretto, il rimborso serve a rimediare ai danni, se il condomino se li fa da solo, i lavori, avrà il rimborso (imbiancatura), se li fa il condominio li incassa il condominio stesso (e quindi in quota parte anche il condomino danneggiato), quelli per gli oggetti contenuti di sua proprietà gli spettano di diritto. I danni per gli oggetti vengono liquidati completamente dalla compagnia assicurativa direttamente al condominio danneggiato. Al condominio viene liquidata solo la parte espessamente riferita ai danni ai muri. Quindi il conodominio incasserà l'intero rimborso e provvederà a far eseguire a sue spese l'imbiancatura (spese che saranno pari a zero) oppure a liquidare la parte indicata dall'assicurazione come rimborso per il danno al box al danneggiato che poi provvederà a far imbiancare a chi vorrà lui pagando le relative spese senza null'altro pretendere dal condominio... è giusto? Grazie mille davvero per tutti vostri preziosissimi aiuti!
#6 Inviato 15 Maggio, 2013 I danni per gli oggetti verranno completamente liquidati dall'assicurazione direttamente al CONDOMINO danneggiato. Mi sono accorta di aver scritto condominio anzichè condomino.