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Giovanni Inga

Guida Ecobonus 110%

Danielabi dice:

Un conto è "produrre" una dichiarazione dei redditi, un altro essere incapiente.

Non "produrre" la dichiarazione significa non avere redditi imponibili, anche se non sempre, perchè nel caso di percezione di alcuni redditi si è comunque esentati dalla presentazione della dichiarazione; essere incapienti significa avere redditi esclusi dalla tassazione o per previsione di legge oppure perchè assorbiti dalle detrazioni per famigliari a carico  e simili.

Gli incapienti possono cedere la detrazione; chi non ha alcun tipo di reddito non puo'; chi ha anche solo che la casa di abitazione (reddito fondiario) puo' cedere la detrazione.

Grazie per la risposta. Mi spiego meglio: il mio compagno non lavora e quindi non fà la dichiarazione dei redditi. Facendo dei lavori nella casa di sua proprietà... può usufruire del superbonus cedendo la detrazione?

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visogliano dice:

Grazie per la risposta. Mi spiego meglio: il mio compagno non lavora e quindi non fà la dichiarazione dei redditi. Facendo dei lavori nella casa di sua proprietà... può usufruire del superbonus cedendo la detrazione?

Sì, ha cmq il reddito fondiario della casa di proprietà.

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condo77 dice:

Sì, ha cmq il reddito fondiario della casa di proprietà.

Infatti.

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condo77 dice:

Mi era sfuggita la tua implicita domanda... 😉

Solitamente non chiedo nulla, essendo amministratore interno penso che una buona gestione avvantaggi anche me.

Nell'occasione, pensavo però di tenermi la responsabilità dei lavori (direzione, sicurezza ecc naturalmente al tecnico che ci segue) e chiedere il 2,5% (che come responsabile lavori sarebbe coperto dal 110%).

 

Fattibile secondo voi?

Danielabi dice:

Non ti devi far "nominare", perchè come amministratore già lo sei. Ho capito la questione, con la nomina "su carta" diventa detraibile anche il tuo compenso, grazie ad una risposta ad interpello di AdE, il cui testo non riesco a trovare (è di una Direzione Generale)

Mah.....anche a me sembra un escamotage, visto che nominerete il direttore lavori e il responsabile alla sicurezza, alla fine......che fai tu, se non quello che fanno tutti gli amministratori in casi simili? 🤔

condo77 dice:
Danielabi dice:

sisi, gli articoli li ho letti, mi piacerebbe leggere il testo della risposta.

condo77 dice:

Ho scritto a Massimo Antonelli, presidente di "Valore Aggiunto" che ha reso noto l'interpello.

Se mi passa il testo lo allego qui.

 

Eccolo:

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Grazie.

Be'...punto e a capo. Mi piacerebbe sapere se per "responsabile dei lavori" AdE non intenda il "Direttore lavori", ma visto che non posso....

Mi rivedo la normativa relativa al "responsabile", ma temo che sia comunque una strada pericolosa...mine vaganti...

Danielabi dice:

Grazie.

Be'...punto e a capo. Mi piacerebbe sapere se per "responsabile dei lavori" AdE non intenda il "Direttore lavori", ma visto che non posso....

Mi rivedo la normativa relativa al "responsabile", ma temo che sia comunque una strada pericolosa...mine vaganti...

Spero di no, sono due figure distinte, anche se una volta dovevano coincidere, v. p.e.:

 

L’obbligo da parte del committente di individuare, durante l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, la figura del direttore dei lavori quale responsabile dei lavori era stato imposto dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già nella sua versione originaria. Secondo l’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, così come era scritto inizialmente, il responsabile dei lavori era definito il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera” e tale soggetto doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera medesima. In altre parole nel momento in cui il committente, definito ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, intendeva nominare un responsabile dei lavori lo avrebbe dovuto individuare obbligatoriamente nel progettista durante la fase di progettazione dell’opera e nel direttore dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori. In base poi all’art. 93 comma 1 del testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il committente era esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori anche se comunque, in ogni caso, tale conferimento non lo esonerava dalle responsabilità connesse alla verifica che il responsabile dei lavori adempisse ai propri obblighi.

 

Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha ora modificato sia l’art. 89 comma 1 lettera c), sulla definizione del responsabile dei lavori, che l’art. 93 comma 1 sulla responsabilità dei committenti per cui questi attualmente è definito quale il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”; il committente, inoltre, essendo stato eliminato il secondo periodo dell’art. 93 comma 1 che ne fissava l’obbligo, non risponde più, a partire dalla data del 20/8/2009, dell’operato del responsabile dei lavori.

Con il decreto correttivo è stato quindi finalmente precisato che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo da parte del committente ed è stata, altresì, eliminata la scelta obbligata da parte dello stesso committente di individuare il responsabile dei lavori nelle figure del progettista o del direttore dei lavori. E’ chiaro, però, che in mancanza di un preciso incarico conferito dal committente ad un responsabile dei lavori, tale funzione è automaticamente svolta dal committente in prima persona il quale viene considerato sia dalle direttive comunitarie sia dalle norme di legge che dalla giurisprudenza, così come emerge dalle numerose sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in materia, come il “deus ex machina” ed il “perno” della sicurezza sul lavoro nonché il destinatario della programmazione e delle organizzazione del cantiere edile.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/edilizia-C-10/i-quesiti-sul-decreto-81/08-direttore-responsabile-dei-lavori-AR-9282/

condo77 dice:

Con il decreto correttivo è stato quindi finalmente precisato che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo da parte del committente ed è stata, altresì, eliminata la scelta obbligata da parte dello stesso committente di individuare il responsabile dei lavori nelle figure del progettista o del direttore dei lavori.

infatti questo è il problema (mia considerazione: la smettessero di fare correzioni che anzichè correggere creano solo confusione e con questa deroghe e "possibilità": il responsabile c'è ma potrebbe non esserci, quindi se lo nomino.....😡)

In sostanza: il committente "nasce" come responsabile dei lavori; l'amministratore è il rappresentante del committente, agisce in suo nome e per conto. Ergo: non serve una nomina, l'amministratore già è responsabile dei lavori, ma, secondo AdE, se non è nominato il suo compenso non è detraibile; quindi per AdE l'amministratore "responsabile" è un terzo rispetto al condomìnio. Ma se così fosse, l'amministratore non avrebbe la responsabilità della sicurezza dei manutentori (anche nelle piccole manutenzioni), al contrario, la legge gli attribuisce tale responsabilità.

Quindi: ha veramente senso una nomina? Non è pleonastica? 🤔

Danielabi dice:

infatti questo è il problema (mia considerazione: la smettessero di fare correzioni che anzichè correggere creano solo confusione e con questa deroghe e "possibilità": il responsabile c'è ma potrebbe non esserci, quindi se lo nomino.....😡)

In sostanza: il committente "nasce" come responsabile dei lavori; l'amministratore è il rappresentante del committente, agisce in suo nome e per conto. Ergo: non serve una nomina, l'amministratore già è responsabile dei lavori, ma, secondo AdE, se non è nominato il suo compenso non è detraibile; quindi per AdE l'amministratore "responsabile" è un terzo rispetto al condomìnio. Ma se così fosse, l'amministratore non avrebbe la responsabilità della sicurezza dei manutentori (anche nelle piccole manutenzioni), al contrario, la legge gli attribuisce tale responsabilità.

Quindi: ha veramente senso una nomina? Non è pleonastica? 🤔

Gli stessi argomenti del Sole...

Però ad un livello terra-a-terra: se AdE vuole la nomina, perché non accontentarla?

  • Haha 1
condo77 dice:

Gli stessi argomenti del Sole...

Però ad un livello terra-a-terra: se AdE vuole la nomina, perché non accontentarla?

In effetti......come dire: attacca l'asino dove vuole il padrone! 😃

Sai, a volte AdE, o meglio i funzionari che controllano, si "svegliano" e si rendono conto che c'è qualcosa di "strano", ma è anche vero che possono rimanere "dormienti".

Dicono anche che la fortuna aiuta gli audaci........vedi tu se vale la pena correre il rischio.

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Ciao a tutti. La spesa massima per la sostituzione degli infissi è di 54545 €. Ho letto anche di massimale di 650 € al mq per serramento.

Non riesco a capire quale sia il valore di riferimento.

Grazie.

Michele.

marvin69 dice:

Ciao a tutti. La spesa massima per la sostituzione degli infissi è di 54545 €. Ho letto anche di massimale di 650 € al mq per serramento.

Non riesco a capire quale sia il valore di riferimento.

Grazie.

Michele.

Il massimale di euro 650/mq. è quello della Tabella Allegato I del Decreto Requisiti:

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento 550,00 €/m2
Serramento +chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Serramento 650,00 €/m2
Serramento +chiusura oscurante (persiana, tappare Ile, scuro) 750,00 €/m2

 

La detrazione e la spesa massima variano se si tratta d'intervento trainato (110%) o no (50%)

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari.

50%

Detrazione 60.000 Euro - Spesa 120.000 Euro

110%

Detrazione 60.000 Euro - Spesa 54.545 Euro

Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

Il massimale di euro 650/mq. è quello della Tabella Allegato I del Decreto Requisiti:

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento 550,00 €/m2
Serramento +chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Serramento 650,00 €/m2
Serramento +chiusura oscurante (persiana, tappare Ile, scuro) 750,00 €/m2

 

La detrazione e la spesa massima variano se si tratta d'intervento trainato (110%) o no (50%)

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari.

50%

Detrazione 60.000 Euro - Spesa 120.000 Euro

110%

Detrazione 60.000 Euro - Spesa 54.545 Euro

Ok, però mi sorge un dubbio che questi massimali possano essere superati con l'asseverazione di un tecnico.

 

Allegato I: Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

 

 

marvin69 dice:

Ok, però mi sorge un dubbio che questi massimali possano essere superati con l'asseverazione di un tecnico.

 

Allegato I: Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

 

 

I massimali indicati dal Decreto Requisiti non comprendono i costi dell'installatore, dell'iva e degli interventi di altri professionisti.

Al contrario, i massimali di costo detraibili indicati da AdE sono comprensivi di tutti i costi.

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marvin69 dice:

Ok, però mi sorge un dubbio che questi massimali possano essere superati con l'asseverazione di un tecnico.

 

Allegato I: Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

 

 

I costi sostenuti per gli interventi devono risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato dall’asseverazione rilasciata da tecnico abilitato sulla base dei modelli definiti dal D.M. 03/08/2020 (comma 13 dell’art. 119 del D.L. 34/2020).

Per asseverare la congruità della spesa in relazione agli interventi effettuati, si fa riferimento ai criteri indicati al punto 13 dell’Allegato A R al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, e cioè:

a) i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari delle opere pubbliche predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento;

b) in mancanza, si può far riferimento a prezzari commerciali;

c) in mancanza - o comunque se il tecnico lo ritenga maggiormente idoneo - i prezzi possono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (Stima del costo di costruzione e utilizzo degli indici Istat) o con riferimento all’Allegato I al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020;

d) per gli interventi per i quali è consentito (Allegato A al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020) di sostituire l’asseverazione del tecnico con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, i limiti di costo sono individuati dall’Allegato I al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020;

e) quanto invece ai compensi professionali, sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’APE nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche (vedi Determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici negli appalti pubblici).

Il tecnico incaricato è tenuto ad allegare il computo metrico nonché, in caso di ricorso a stima dei costi analitica, la relazione per la definizione dei nuovi prezzi.

Ai sensi del punto 13.3 dell’Allegato A R al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, se le spese sostenute superano i costi massimi come sopra individuati, la detrazione si applica sui detti massimi.

Modificato da studiofrancescopozzi
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Danielabi dice:

I massimali indicati dal Decreto Requisiti non comprendono i costi dell'installatore, dell'iva e degli interventi di altri professionisti.

Al contrario, i massimali di costo detraibili indicati da AdE sono comprensivi di tutti i costi.

Ok. Tuttavia non mi è chiaro il limite al mq per serramento, perché 650 € nel mio caso sono facilmente superabili. Per fare un esempio un serramento basso emissivo di comprensivo di scuro in alluminio esterno costa sui 1000/1100 €/mq. È vero che è compresa anche la posa in opera, turtavia il rischio che si debbabo sborsare soldi extra è concreto. Poi non capisco il prezzo massimo di 54.450 €. Nel mio appartamento il preventivo di spesa per tutti i serramenti è di circa 25.000 €, notevolmente inferiore al limite di 54.450, ma superiore ai 650 €.

marvin69 dice:

Ok, però mi sorge un dubbio che questi massimali possano essere superati con l'asseverazione di un tecnico.

 

Allegato I: Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

 

 

Esatto, i massimali in tabella nel decreto valgono solo per gli interventi che non prevedono asseverazione rispetto alla congruenza dei costi.

condo77 dice:

Esatto, i massimali in tabella nel decreto valgono solo per gli interventi che non prevedono asseverazione rispetto alla congruenza dei costi.

no no...l'asseverazione di congruità c'è sempre solo che se non ci sono :

  • nè i prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari delle opere pubbliche predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti
  • nè i prezzari commerciali
  • in mancanza dei due riferimenti di cui sopra, se il tecnico lo ritenga maggiormente idoneo - i prezzi possono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (Stima del costo di costruzione e utilizzo degli indici Istat) o con riferimento all’Allegato I al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020;
  • GLI IMPORTI DI TABELLA I SERVONO SOLO PER LA CONGRUITA' DELLA SPESA (NON FARE CONFUSIONE MARVIN)

non importa se il tuo preventivo è di 25.000 euro... puoi spendere fino a 54.545 euro che è il massimo (se è un intervento trainato)

 

Modificato da studiofrancescopozzi
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studiofrancescopozzi dice:

no no...l'asseverazione di congruità c'è sempre solo che se non ci sono :

No, p.e. per il solo cambio degli infissi o la sola sostituzione della caldaia non serve l'asseverazione e si può far riferimento all'allegato del decreto.

 

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studiofrancescopozzi dice:

in mancanza dei due riferimenti di cui sopra, se il tecnico lo ritenga maggiormente idoneo - i prezzi possono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso (Stima del costo di costruzione e utilizzo degli indici Istat) o con riferimento all’Allegato I al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020

Esatto, anche questo è un possibile utilizzo dei prezzi massimi esposti nell'allegato I. 👍

condo77 dice:

No, p.e. per il solo cambio degli infissi o la sola sostituzione della caldaia non serve l'asseverazione e si può far riferimento all'allegato del decreto.

Che è l'asseverazione di congruità (dei costi)

Danielabi dice:

Che è l'asseverazione di congruità (dei costi)

No, è una dichiarazione del fornitore o installatore, diversa dall'asseverazione del tecnico, come allegato sopra (v. 13.2).

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marvin69 dice:

Ok. Tuttavia non mi è chiaro il limite al mq per serramento, perché 650 € nel mio caso sono facilmente superabili. Per fare un esempio un serramento basso emissivo di comprensivo di scuro in alluminio esterno costa sui 1000/1100 €/mq. È vero che è compresa anche la posa in opera, turtavia il rischio che si debbabo sborsare soldi extra è concreto. Poi non capisco il prezzo massimo di 54.450 €. Nel mio appartamento il preventivo di spesa per tutti i serramenti è di circa 25.000 €, notevolmente inferiore al limite di 54.450, ma superiore ai 650 €.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha risposto a un quesito posto dalla Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (Finco), precisando che i massimali di costo, indicati dal decreto Requisiti Tecnici, non comprendono la posa in opera dei prodotti.

Il decreto Mef del 6 agosto 2020 definisce i requisiti tecnici – compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento – che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, cd. Ecobonus, e gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, cd. Bonus facciate.

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condo77 dice:

No, è una dichiarazione del fornitore o installatore, diversa dall'asseverazione del tecnico, come allegato sopra (v. 13.2).

No, in presenza del tecnico, questi può avvalersi dell'allegato I se non ha di meglio, o deve avvalersi dell'allegato I per gli interventi semplificati che, normalmente, presi da soli, non richiederebbero il suo intervento. Ma se lui c'è, l'asseverazione è sempre a firma sua.

sandro solfiti dice:

No, in presenza del tecnico, questi può avvalersi dell'allegato I se non ha di meglio, o deve avvalersi dell'allegato I per gli interventi semplificati che, normalmente, presi da soli, non richiederebbero il suo intervento. Ma se lui c'è, l'asseverazione è sempre a firma sua.

Mi pare che stiamo dicendo la stessa cosa.

I prezzi dell'allegato I servono in primis per determinare la congruità dei prezzi in assenza di asseverazione del tecnico (per i lavori che non la richiedono), inoltre possono anche essere presi a riferimento (assieme ai prezzari regionali o al DEI) dall'asseveratore che in tal caso naturalmente firmerà la dichiarazione.

condo77 dice:

Spero di no, sono due figure distinte, anche se una volta dovevano coincidere, v. p.e.:

 

L’obbligo da parte del committente di individuare, durante l’esecuzione dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, la figura del direttore dei lavori quale responsabile dei lavori era stato imposto dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, già nella sua versione originaria. Secondo l’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, così come era scritto inizialmente, il responsabile dei lavori era definito il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera” e tale soggetto doveva coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera medesima. In altre parole nel momento in cui il committente, definito ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 come il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, intendeva nominare un responsabile dei lavori lo avrebbe dovuto individuare obbligatoriamente nel progettista durante la fase di progettazione dell’opera e nel direttore dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori. In base poi all’art. 93 comma 1 del testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 il committente era esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori anche se comunque, in ogni caso, tale conferimento non lo esonerava dalle responsabilità connesse alla verifica che il responsabile dei lavori adempisse ai propri obblighi.

 

Il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha ora modificato sia l’art. 89 comma 1 lettera c), sulla definizione del responsabile dei lavori, che l’art. 93 comma 1 sulla responsabilità dei committenti per cui questi attualmente è definito quale il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”; il committente, inoltre, essendo stato eliminato il secondo periodo dell’art. 93 comma 1 che ne fissava l’obbligo, non risponde più, a partire dalla data del 20/8/2009, dell’operato del responsabile dei lavori.

Con il decreto correttivo è stato quindi finalmente precisato che la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà e non un obbligo da parte del committente ed è stata, altresì, eliminata la scelta obbligata da parte dello stesso committente di individuare il responsabile dei lavori nelle figure del progettista o del direttore dei lavori. E’ chiaro, però, che in mancanza di un preciso incarico conferito dal committente ad un responsabile dei lavori, tale funzione è automaticamente svolta dal committente in prima persona il quale viene considerato sia dalle direttive comunitarie sia dalle norme di legge che dalla giurisprudenza, così come emerge dalle numerose sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in materia, come il “deus ex machina” ed il “perno” della sicurezza sul lavoro nonché il destinatario della programmazione e delle organizzazione del cantiere edile.

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/edilizia-C-10/i-quesiti-sul-decreto-81/08-direttore-responsabile-dei-lavori-AR-9282/

Letta la risposta e queste considerazioni la penso come Il Sole 24 ore e cioè di un palese escamotage e quindi di grossi problemi nel caso di controlli che ci saranno sicuramente, specialmente se l'amministratore non è un tecnico abilitato ed è stato nominato un direttore dei lavori. Insomma, se la nomina è solo sulla carta e con la stessa non sono svolte attività o sono state assunte responsabilità.

Io non lo farei mai, troppo il rischio di vedersi contestata la cosa fra anni e a quel punto anche la memoria dei condomini è andata a quel paese...

davidino1978 dice:

Letta la risposta e queste considerazioni la penso come Il Sole 24 ore e cioè di un palese escamotage e quindi di grossi problemi nel caso di controlli che ci saranno sicuramente, specialmente se l'amministratore non è un tecnico abilitato ed è stato nominato un direttore dei lavori. Insomma, se la nomina è solo sulla carta e con la stessa non sono svolte attività o sono state assunte responsabilità.

Io non lo farei mai, troppo il rischio di vedersi contestata la cosa fra anni e a quel punto anche la memoria dei condomini è andata a quel paese...

Con la nomina vengono sicuramente assunte responsabilità.

Per le attività, devo capire bene cosa comprendano, diciamo che il confine tra amministratore, responsabile lavori e direttore lavori mi pare fluido.

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