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Griglie su lastrico solare: migliorie o no?

In un lastrico solare di proprietà esclusiva la pavimentazione è costituita da piccole mattonelle in cotto.

La pavimentazione ha un avvallamento a U per canalizzare l'acqua piovana verso gli scarichi.

Naturalmente in corrispondenza dell'avvallamento le mattonelle presentano imperfezioni e hanno facilità a distaccarsi

facilitando la possibilità di infiltrazioni.

A seguito di un intervento per il rifacimento della guaina impermeabilizzante che ha reso necessario anche il rifacimento

della pavimentazione in cotto, è stata posata una canaletta con relativa griglia per meglio gestire la raccolta dell'acqua piovana

verso gli scarichi.

Si chiede se questo intervento sia configurabile come "miglioria" e quindi se le relative spese siano interamente a carico

del proprietario del lastrico solare oppure se siano da suddividere analogamente alle altre spese di ripristino, cioè

1/3 al proprietario e 2/3 ai condomini sottostanti, oppure, come terza ipotesi, se, trattandosi di canalizzazione delle acque piovane,

siano da suddividersi tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale generale.

L'installazione di una canaletta con relativa griglia nella stessa sede dell'avvallamento ad U è una miglioria del sistema di canalizzazione dell'acqua ma non altera la destinazione originaria.

 

Dal mio punto di vista, beneficiandone tutti, la spesa è da ripartire come disposto dall'art. 1126 del codice civile.

 

Quando si interviene sui lastrici, per prevenire lamentele, è utile confrontarsi con tutte le parti che dovranno partecipare alle spese, prima di effettuare i lavori, dimostrando che le opere sono necessarie per il bene di tutti e non derivano solo da un desiderio di rinnovamento di chi ne ha l'uso esclusivo, a meno che questi non se ne faccia totale carico.

Secondo la mia opinione la terza soluzione: anche se poste sul lastrico solare le canalizzazioni che hanno una propria funzione specifica, non fanno parte nè della pavimentazione che sarebbe a carico del proprietario esclusivo, nè dell' impermeabilizzazione che sarebbe da suddividere in base all'art. 1126.

 

P.S. non mi è chiaro il discorso della miglioria parchè non mi pare che vi sai una norma che preveda una miglioria condominiale a carico del proprietario di un lastrico solare

Come disposto dall'art. 1117 del Codice Civile sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, tra gli altri, i lastrici solari e gli impianti idrici e fognari, per cui anche i canali di scarico.

 

Le relative spese di manutenzione sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. (art. 1123 c.c.)

 

Tuttavia il Codice Civile fa una distinzione per i lastrici solari, infatti come disposto dall'art. 1126 del Codice Civile

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

 

L’articolo suddetto fa riferimento sia alle spese di riparazione (manutenzione) che alle spese di ricostruzione (interventi che incidono sugli elementi strutturali del lastrico, come i lavori di impermeabilizzazione), nelle quali rientrano le spese per il canale di raccolta delle acque piovane pertinente al terrazzo, in quanto attinenti alla funzione di copertura dello stesso.

Dipende da come si considerano i canali di raccolta delle acque: a mio parere il fatto che si trovino posti sul lastrico solare non significa che facciano parte dello stesso: essi hanno una funzione a se che non è ne quella dell 'impermeabilizzazione e nemmeno quella di copertura svolta dal lastrico solare e quindi vanno considerati rientranti nell' art 1117 c.c. e la relativa spesa ripartita in base all'art. 1123c.c. La stessa cosa accadrebbe ad esempio se sul lastrico solare fosse posta l' antenna condominiale: pur essendo posta sul lastrico non farebbe parte dello stesso. Perché il proprietario del lastrico dovrebbe pagare diversamente per una cosa che serve tutti i condomini in misura uguale anche se posta sulla sua proprietà privata? Questo il mio punto di vista

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