#1 Inviato 15 Dicembre, 2016 In un lastrico solare di proprietà esclusiva la pavimentazione è costituita da piccole mattonelle in cotto. La pavimentazione ha un avvallamento a U per canalizzare l'acqua piovana verso gli scarichi. Naturalmente in corrispondenza dell'avvallamento le mattonelle presentano imperfezioni e hanno facilità a distaccarsi facilitando la possibilità di infiltrazioni. A seguito di un intervento per il rifacimento della guaina impermeabilizzante che ha reso necessario anche il rifacimento della pavimentazione in cotto, è stata posata una canaletta con relativa griglia per meglio gestire la raccolta dell'acqua piovana verso gli scarichi. Si chiede se questo intervento sia configurabile come "miglioria" e quindi se le relative spese siano interamente a carico del proprietario del lastrico solare oppure se siano da suddividere analogamente alle altre spese di ripristino, cioè 1/3 al proprietario e 2/3 ai condomini sottostanti, oppure, come terza ipotesi, se, trattandosi di canalizzazione delle acque piovane, siano da suddividersi tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale generale.
#2 Inviato 15 Dicembre, 2016 L'installazione di una canaletta con relativa griglia nella stessa sede dell'avvallamento ad U è una miglioria del sistema di canalizzazione dell'acqua ma non altera la destinazione originaria. Dal mio punto di vista, beneficiandone tutti, la spesa è da ripartire come disposto dall'art. 1126 del codice civile. Quando si interviene sui lastrici, per prevenire lamentele, è utile confrontarsi con tutte le parti che dovranno partecipare alle spese, prima di effettuare i lavori, dimostrando che le opere sono necessarie per il bene di tutti e non derivano solo da un desiderio di rinnovamento di chi ne ha l'uso esclusivo, a meno che questi non se ne faccia totale carico.
#3 Inviato 15 Dicembre, 2016 Secondo la mia opinione la terza soluzione: anche se poste sul lastrico solare le canalizzazioni che hanno una propria funzione specifica, non fanno parte nè della pavimentazione che sarebbe a carico del proprietario esclusivo, nè dell' impermeabilizzazione che sarebbe da suddividere in base all'art. 1126. P.S. non mi è chiaro il discorso della miglioria parchè non mi pare che vi sai una norma che preveda una miglioria condominiale a carico del proprietario di un lastrico solare
#4 Inviato 15 Dicembre, 2016 Come disposto dall'art. 1117 del Codice Civile sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, tra gli altri, i lastrici solari e gli impianti idrici e fognari, per cui anche i canali di scarico. Le relative spese di manutenzione sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. (art. 1123 c.c.) Tuttavia il Codice Civile fa una distinzione per i lastrici solari, infatti come disposto dall'art. 1126 del Codice Civile Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. L’articolo suddetto fa riferimento sia alle spese di riparazione (manutenzione) che alle spese di ricostruzione (interventi che incidono sugli elementi strutturali del lastrico, come i lavori di impermeabilizzazione), nelle quali rientrano le spese per il canale di raccolta delle acque piovane pertinente al terrazzo, in quanto attinenti alla funzione di copertura dello stesso.
#5 Inviato 15 Dicembre, 2016 Dipende da come si considerano i canali di raccolta delle acque: a mio parere il fatto che si trovino posti sul lastrico solare non significa che facciano parte dello stesso: essi hanno una funzione a se che non è ne quella dell 'impermeabilizzazione e nemmeno quella di copertura svolta dal lastrico solare e quindi vanno considerati rientranti nell' art 1117 c.c. e la relativa spesa ripartita in base all'art. 1123c.c. La stessa cosa accadrebbe ad esempio se sul lastrico solare fosse posta l' antenna condominiale: pur essendo posta sul lastrico non farebbe parte dello stesso. Perché il proprietario del lastrico dovrebbe pagare diversamente per una cosa che serve tutti i condomini in misura uguale anche se posta sulla sua proprietà privata? Questo il mio punto di vista