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Alessandra Russo

Gli alberi del vicino

Il mio vicino di casa ha nel terreno adiacente il muro di confine con casa mia, una serie di alberi tipo Eucalipto alti circa 25 mt (tre piani di una casa)che oltre a riempirmi di fogliame il mio giardino, mi hanno completamente oscurato tutto il lato sud della casa, che era quello ad avere più sole e luce.

Come e se posso obbligarlo a potarli?

non hai specificato a che distanza sono piantati questi alberi;

ad ogni modo:

 

Art.896 c.c. - Recisione di rami protesi e di radici - Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.843

Sul diritto di godere di aria e luce, ti allego questo articolo:

 

Il diritto al panorama potrebbe essere definito come il diritto di ciascun proprietario di godere di aria, luce e verde nell'affacciarsi dalla finestra o dal balcone. Tuttavia questo diritto non corrisponde ad una specifica fattispecie normativa. La sua tutela è dunque regolata dalle medesime norme sulle distanze fra le costruzioni, sulle luci e sulle vedute (artt. da 900 a 907).

Con luce si intende quell'apertura destinata a dare solo luce ed areazione e che deve essere obbligatoriamente fornita di inferriate, di tre centimetri quadrati al massimo. Con veduta, invece, si intende quell'apertura su cui è possibile affacciarsi sporgendosi anche obliquamente e lateralmente. Il principio generale del Codice è che non si possano aprire finestre o prospetti (balconi e terrazze) con veduta a meno di 1,5 metri dalla proprietà del vicino. La misura si fa, per le finestre, dalla facciata in cui si aprono e per i prospetti dal loro parapetto.

Il diritto di veduta può essere oggetto di accordi tra vicini (accordi scritti, ad esempio il rogito di vendita di un immobile) sempre che rispettino gli strumenti urbanistici locali. La servitù di veduta, ovvero il diritto ad avere una costruzione a meno di tre metri di distanza dalla finestra del vicino, può essere usucapita, ovvero il vicino dopo vent'anni può perdere il suo diritto.

 

Gli Alberi: una buona potatura

Ai fini del diritto di veduta conta anche la chioma. Quando la densità delle foglie o dei rami è tale da impedire la veduta, costituendo un ostacolo assimilabile a una costruzione, la soluzione da adottare è una buona potatura (Cassazione 5618/1995). Gli alberi che sorgono da più di vent'anni a distanze inferiori a quelle legali non possono essere spiantati, se però muoiono non si può sostituirli. In ogni momento il vicino può pretendere il taglio delle radici o dei rami che invadono il suo terreno o lo spazio sovrastante. I frutti caduti dai rami che sporgono sul terreno del vicino gli appartengono di diritto a meno che gli usi codificati stabiliscano il contrario

Mi sembra che la distanza per legge nella maggior parte dei comuni per alberi ad alto fusto sia di 6 metri,..

Scritto da carlui il 16 Mar 2010 - 18:00:08:Mi sembra che la distanza per legge nella maggior parte dei comuni per alberi ad alto fusto sia di 6 metri,..

in base al disposto dell'art. 892 c.c. per gli alberi ad alto fusto la distanza da rispettare è di 3 metri (salvo regolamenti o usi locali)

Grazie mille a tutti per le vostre risposte, anche se la distanza degli alberi nel mio caso è relativa, in quanto io non pretendo l' abbattimento degli alberi ma solo che li potino in maniera tale che anche casa mia possa godere della luce del sole!

Comunque credo di aver trovato un articolo (l'892 del cod. civile) che dice che l'altezza degli alberi non debba superare il muro divisorio. Vi risulta?

Grazie comunque siete stati gentilissimi.

Scritto da Alessandra Russo il 17 Mar 2010 - 12:07:52:Grazie mille a tutti per le vostre risposte, anche se la distanza degli alberi nel mio caso è relativa, in quanto io non pretendo l' abbattimento degli alberi ma solo che li potino in maniera tale che anche casa mia possa godere della luce del sole!

Comunque credo di aver trovato un articolo (l'892 del cod. civile) che dice che l'altezza degli alberi non debba superare il muro divisorio. Vi risulta?

Grazie comunque siete stati gentilissimi.

Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

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