#1 Inviato 15 Giugno, 2017 Sapete dirmi se la garanzia decennale prescritta dall'art 1669 (confermato anche da una sentenza della cassazione - n. 22553/2015, depositata il 4 novembre 2015) si può considerare valida anche per un rifacimento di un manto stradale per una rampa di servizio ai garage??
#2 Inviato 15 Giugno, 2017 ciao secondo me, in linea di massima no, in quanto avete solo rifatto il manto di asfalto ad una rampa, e quindi non c' sono vizi occulti possibili.. Qualche ragione potrebbe invece esserci se è stato fatto anche il fondo e il sottofondo di posa, anche se gli assestamenti potrebbero portare a rsultati diversi.
#3 Inviato 15 Giugno, 2017 la garanzia decennale riguarda soltanto le nuove costruzioni. Per quanto riguarda invece le ristrutturazioni si fa riferimento al dispositivo dell'art. 1667 Codice Civile L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera [1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore . Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [1670]. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [181 disp. att.; 240, 855 c. nav.].