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Renato V.

Garanzia decennale costruttore

se in un condominio costruito da una impresa, data fine lavori 2009, si riscontrano gravi difetti. Il condomino può rivalersi direttamente sull'assicurazione del costruttore i deve per forza pricedere per forza in prima istanza con il costruttore ?

Grazie in anticipo a chi mi potrà aiutare

La garanzia è fornita dal costruttore per cui si deve richiedere direttamente a lui, se poi il costruttore è assicurato, tanto meglio per lui

L'assicurazione è obbligatoria dal 2005

Se il costruttore è fallito, ci si può rivolgersi all'assicurazione?

L'assicurazione è obbligatoria dal 2005

Se il costruttore è fallito, ci si può rivolgersi all'assicurazione?

Il costruttore è fallito? Non lo so e non lo dici e si potrebbe presumere che non è fallito, per cui per il momento ci si rivale sul costruttore.

Spero di non dire castronerie, ma la situazione dovrebbe essere questa:

 

1) Se l'immobile era di nuova costruzione, ed ha stipulato il contratto d' acquistato in fase di costruzione, scatta la ta tutela prevista dal dlgs 122/2005 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (nel gergo tecnico "T.A.I.C.").

- L'art. 10 del Taic prevede che "Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. "

In sostanza: se c'è TAIC, c'è l'assicurazione a tutela del singolo acquirente, e sarà lei a dover pagare immediatamente senza bisogno di agire contro il costruttore, ci sia stato o meno il fallimento.

 

2) Se ha acquistato l'immobile nuovo ma già costruito, operano i rimedi generali, quali:

- Art. 1667 codice civile "’l' appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna"

- Art. 1668 codice civile "quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia"

Tali norme, pur essendo previste per l'appalto, operano anche in ambito di compravendita di immobili nuovi.

- Spesso e volentieri i costruttori si fanno assicurare, per evitare che un acquirente possa rivalersi direttamente nei loro confronti; in tal caso però bisogna valutare caso per caso verificando se avesse stipulato o meno una polizza assicurativa (in ordine alla quale non sono certo sussista una obbligo di averne una per l'imprenditore).

- Nel caso di fallimento i termini del "gioco" rimangono uguali ma si dovrà coordinare il tutto con la disciplina fallimentare (che è assai perniciosa e sconosco); in ogni caso se c'è stata assicurazione, si potrà richiedere che sia essa a pagare.

 

Spero di aver dato un quadro complessivamente esaudiente!

In sostanza: se c'è TAIC, c'è l'assicurazione a tutela del singolo acquirente, e sarà lei a dover pagare immediatamente senza bisogno di agire contro il costruttore, ci sia stato o meno il fallimento.
Sono pienamente d'accordo sulla fidejussione (assicurazione tra l'altro obbligatoria per le nuovo costruzioni *), però il fatto di rivolgersi direttamente all'assicurazione non credo sia così scontato, anche perchè se il costruttore non è fallito, potrebbe tranquillamente intervenire direttamente lui con la sua ditta di costruzioni per riparare il danno.

Per cui ritengo giusto prima di rivolgersi all'assicurazione sentire il costruttore, specialmente se non è fallito e poi regolarsi di conseguenza.

 

--> (*) http://consumatore.tgcom24.it/2011/07/05/case-in-costruzione-occhio-alla-fideiussione/

Sono pienamente d'accordo sulla fidejussione (assicurazione tra l'altro obbligatoria per le nuovo costruzioni *), però il fatto di rivolgersi direttamente all'assicurazione non credo sia così scontato, anche perchè se il costruttore non è fallito, potrebbe tranquillamente intervenire direttamente lui con la sua ditta di costruzioni per riparare il danno.

Per cui ritengo giusto prima di rivolgersi all'assicurazione sentire il costruttore, specialmente se non è fallito e poi regolarsi di conseguenza.

 

--> (*) http://consumatore.tgcom24.it/2011/07/05/case-in-costruzione-occhio-alla-fideiussione/

Attenzione a non confondere:

 

L'art. 2 TAIC prevede la Fideiussione per il caso in cui tra la stipula del "preliminare" o di vendita con effetti differiti (ovvero vendita di immobile da costruire) si verifichino "situazioni di crisi" (fallimenti, insolvenze ed altri problemi del costruttore).

L'art. 4 TAIC prevede una Assicurazione per i dieci anni successivi alla consegna dell'immobile, a tutela dei vizi della costruzione (e non solo).

 

I due articoli disciplinano istituti diversi tra loro (assicurazione e fideiussione) con operatività diverse (prima del trasferimento di proprietà/ dopo trasferimento di proprietà) e meccanismi di tutela dell'acquirente diversi. Su quest'ultimo punto non c'è da "rivolgersi" al costruttore come per la fidejussione, posto che questi paga già un premio all'assicuratore proprio per il caso di detti vizi e danni. Al più informalmente e per fare una cortesia al costruttore si può chiedere se voglia spontaneamente sistemare la cosa, ma è una via che sconsiglio perché potrebbe pregiudicare una eventuale successiva operatività dell'assicurazione, posto che l'asicuratore potrebbe sentirsi "truffato" trovando manufatti "già toccati".

Attenzione a non confondere:

 

L'art. 2 TAIC prevede la Fideiussione per il caso in cui tra la stipula del "preliminare" o di vendita con effetti differiti (ovvero vendita di immobile da costruire) si verifichino "situazioni di crisi" (fallimenti, insolvenze ed altri problemi del costruttore).

L'art. 4 TAIC prevede una Assicurazione per i dieci anni successivi alla consegna dell'immobile, a tutela dei vizi della costruzione (e non solo).

 

I due articoli disciplinano istituti diversi tra loro (assicurazione e fideiussione) con operatività diverse (prima del trasferimento di proprietà/ dopo trasferimento di proprietà) e meccanismi di tutela dell'acquirente diversi. Su quest'ultimo punto non c'è da "rivolgersi" al costruttore come per la fidejussione, posto che questi paga già un premio all'assicuratore proprio per il caso di detti vizi e danni. Al più informalmente e per fare una cortesia al costruttore si può chiedere se voglia spontaneamente sistemare la cosa, ma è una via che sconsiglio perché potrebbe pregiudicare una eventuale successiva operatività dell'assicurazione, posto che l'asicuratore potrebbe sentirsi "truffato" trovando manufatti "già toccati".

Io penso addirittura il contrario, perchè il CC prevede la responsabilità da parte del costruttore verso il committente, ovvero se il costruttore verrà bypassato e fatto riparare da altri e non da lui, quanto da lui garantito, potrà rifiutarsi di riparare eventuali danni successivi;

 

Per cui ritengo logico in prima battuta rivolgersi direttamente al costruttore se non fallito, e poi regolarsi di conseguenza;

 

cc Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Ovvero il codice civile è chiaro, è l'appaltatore in prima battuta ad essere responsabile della garanzia decennale, per cui è logico rivalersi in primis all'appaltatore e se questo non interviene, metti caso per fallimento, ci sarà l'assicurazione, meglio detta fidejussione, sempre che sia stata stipulata ....

- Art. 1668 codice civile "quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata,
Non è questo l'art 1168 cc, si tratta dell'art 1169 cc

 

l'art. 1168 cc dice;

- Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Io penso addirittura il contrario, perchè il CC prevede la responsabilità da parte del costruttore verso il committente, ovvero se il costruttore verrà bypassato e fatto riparare da altri e non da lui, quanto da lui garantito, potrà rifiutarsi di riparare eventuali danni successivi;

 

Per cui ritengo logico in prima battuta rivolgersi direttamente al costruttore se non fallito, e poi regolarsi di conseguenza;

 

cc Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Ovvero il codice civile è chiaro, è l'appaltatore in prima battuta ad essere responsabile della garanzia decennale, per cui è logico rivalersi in primis all'appaltatore e se questo non interviene, metti caso per fallimento, ci sarà l'assicurazione, meglio detta fidejussione, sempre che sia stata stipulata ....

Nelle tue parole c'è una impostazione "socialmente" giusta dell'intendere i rapporti tra costruttore - consumatore ma non in termini della pratica legale ed assicurativa. Mi spiego meglio.

 

L'assicurazione in oggetto è un contratto in cui una parte si impegna a "coprire" un danno che l'assicurato (il costruttore) potrebbe fare a terzi (l'acquirente) verso il corrispettivo di un prezzo pagato dallo stesso assicurato. Pertanto sì, in generale il consumatore può rivolgersi direttamente tanto all'assicuratore quanto all'assicurato, e ci troveremo di fronte a due diverse strate alternative tra loro. Il problema è che l'atteggiamento delle assicurazioni è un po' in mala fede, pertanto ove non sia "sentita" per prima tende ad annusare truffe dove non ci sono, soprattutto se si trova ad intervenire su interventi di manutenzione straordinaria come nel caso in esame che siano stati già eseguiti senza la sua supervisione. Ne deriva che successive ed eventuali problematicità del medesimo tipo (es: si rompe di nuovo la stessa cosa) non saranno più coperte dall'assicuratore. Pertanto è meglio che si faccia tutto sotto la tua attenta supervisione. Poi sta al cliente decidere.

 

L'assicurazione "meglio detta fidejussione" : NO! L'assicurazione sta alla fidejussione come capre sta a cavoli. La fidejussione è una forma di garanzia personale delle obbligazioni estremamente diversa che consiste nel mettere a disposizione di un creditore (in tal caso il consumatore) un ulteriore patrimonio cui soddisfarsi in caso di inadempimento del proprio debitore (in tal caso il costruttore). Il fidejussore poi potrà rivalersi sul costruttore successivamente. L'ordine di adempimento (se chiedere prima al fidejussore o al costruttore) dipende dalle clasuole negoziali, salvo che la legge preveda diversamente. Nel rapporto "fidejussorio" è come se ci fossero due debitori "insieme "(debitore + fidejussore), e non assicurato ed assicurazione. E bene che si tenga distinta e chiara la terminologia, soprattutto per dare una buona assistenza "tecnica" agli utenti 🙂

Nelle tue parole c'è una impostazione "socialmente" giusta dell'intendere i rapporti tra costruttore - consumatore ma non in termini della pratica legale ed assicurativa. Mi spiego meglio.

 

L'assicurazione in oggetto è un contratto in cui una parte si impegna a "coprire" un danno che l'assicurato (il costruttore) potrebbe fare a terzi (l'acquirente) verso il corrispettivo di un prezzo pagato dallo stesso assicurato. Pertanto sì, in generale il consumatore può rivolgersi direttamente tanto all'assicuratore quanto all'assicurato, e ci troveremo di fronte a due diverse strate alternative tra loro. Il problema è che l'atteggiamento delle assicurazioni è un po' in mala fede, pertanto ove non sia "sentita" per prima tende ad annusare truffe dove non ci sono, soprattutto se si trova ad intervenire su interventi di manutenzione straordinaria come nel caso in esame che siano stati già eseguiti senza la sua supervisione. Ne deriva che successive ed eventuali problematicità del medesimo tipo (es: si rompe di nuovo la stessa cosa) non saranno più coperte dall'assicuratore. Pertanto è meglio che si faccia tutto sotto la tua attenta supervisione. Poi sta al cliente decidere.

 

L'assicurazione "meglio detta fidejussione" : NO! L'assicurazione sta alla fidejussione come capre sta a cavoli. La fidejussione è una forma di garanzia personale delle obbligazioni estremamente diversa che consiste nel mettere a disposizione di un creditore (in tal caso il consumatore) un ulteriore patrimonio cui soddisfarsi in caso di inadempimento del proprio debitore (in tal caso il costruttore). Il fidejussore poi potrà rivalersi sul costruttore successivamente. L'ordine di adempimento (se chiedere prima al fidejussore o al costruttore) dipende dalle clasuole negoziali, salvo che la legge preveda diversamente. Nel rapporto "fidejussorio" è come se ci fossero due debitori "insieme "(debitore + fidejussore), e non assicurato ed assicurazione. E bene che si tenga distinta e chiara la terminologia, soprattutto per dare una buona assistenza "tecnica" agli utenti 🙂

Si e no.

 

La fidejussione qua non c'entra niente, e non è una forma di assicurazione.

 

La fidejussione del TAIC qua non opera (art.2). E quella del TAIC, per altro, prevede espressamente che non ci sia beneficio di preventiva escussione del debitore principale, ma si agisca direttamente sul fidejussore.

 

Qui opera una polizza assicurativa (NON FIDEJUSSORIA)(Art. 4), e la disciplina in esame che è speciale deve essere coordinata con la generale del c.c (in tal caso il 1668, che non prevede un "obbligo" di rifarsi necessariamente secondo un sistema di graduazione). Non c'è "onere di preventiva escussione" (che è un meccanismo della fidejussione non sempre operante), e sì, opera in più ma alternativamente e non "consequenzialmente".

Si e no.

 

La fidejussione qua non c'entra niente, e non è una forma di assicurazione.

 

La fidejussione del TAIC qua non opera (art.2). E quella del TAIC, per altro, prevede espressamente che non ci sia beneficio di preventiva escussione del debitore principale, ma si agisca direttamente sul fidejussore.

 

Qui opera una polizza assicurativa (NON FIDEJUSSORIA)(Art. 4), e la disciplina in esame che è speciale deve essere coordinata con la generale del c.c. Non c'è "onere di preventiva escussione" (che è un meccanismo della fidejussione non sempre operante), e sì, opera in più ma alternativamente e non "consequenzialmente".

Va bene, comunque la fidejussione è obbligatoria (*), l'assicurazione come la intendi tu non è obbligatoria, per cui ribadisco il principio del codice civile, il primo a garantire da vizi decennali è l'appaltatore, per cui il committente può rivolgersi direttamente al costruttore e non all'assicurazione (come l'intendi tu) anche perchè questa non è obbligatoria a garanzia del committente, ovvero non è una RCA come per le autovetture.

 

(*) Dettagli della garanzia fideiussoria

Il costruttore, entro l’atto della stipula del contratto preliminare, ha l'obbligo di legge di consegnare all’acquirente una fideiussione, ...

--> https://www.borsinoimmobiliare.it/guide/1639/GUIDA-ALL-ACQUISTO-SICURO

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Va bene, comunque la fidejussione è obbligatoria (*), l'assicurazione come la intendi tu non è obbligatoria, per cui ribadisco il principio del codice civile, il primo a garantire da vizi decennali è l'appaltatore, per cui il committente può rivolgersi direttamente al costruttore e non all'assicurazione (come l'intendi tu) anche perchè questa non è obbligatoria a garanzia del committente.

 

(*) Dettagli della garanzia fideiussoria

Il costruttore, entro l’atto della stipula del contratto preliminare, ha l'obbligo di legge di consegnare all’acquirente una fideiussione, ...

--> https://www.borsinoimmobiliare.it/guide/1639/GUIDA-ALL-ACQUISTO-SICURO

Se opera il TAIC, obbligatoria è la fidejussione (art.2 "il costruttore e' obbligato, [...] a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione) nonché una assicurazione (art. 4 "il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa) con spazi di operatività diversi; in particolare l'assicurazione si accosta al rimedio generale ex 1668 c.c.

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Se opera il TAIC, obbligatoria è la fidejussione (art.2 "il costruttore e' obbligato, [...] a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione) nonché una assicurazione (art. 4 "il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa) con spazi di operatività diversi; in particolare l'assicurazione si accosta al rimedio generale ex 1668 c.c.

Infatti è quello che ho detto, la Fidejussione è obbligatoria, e mi sa non ci siamo capiti, quella che tu dici assicurazione non è altro che la Fidejussione, e comunque il committente deve in primis rivolgersi all'appaltatore e poi eventualmente non avendo soddisfazione (p.es per fallimento o altri motivi), potrà rivalersi sulla fidejussione.

Molto interessante il vostro scambio, ma nel mio condominio per un intervento straordinario sui balconi (circa 300 per un preventivo di €.500.000,00) alla garanzia fidejussoria veniva aggiunta la polizza decennale postuma, purtroppo non emerge dal verbale se questo fu esposto dall'amministratore o da un consigliere.

Ora, dopo 4 anni, alcuni balconi presentano fessurazioni, alla richiesta di esaminare la polizza postuma abbiamo appeso che non esiste. L'impresa ha una comune generica polizza RCT.

Segnalo questo perchè come da voi indicato è necessario avere la documentazione e se del caso sottoporla all'esame del proprio assicuratore.

Molto interessante il vostro scambio, ma nel mio condominio per un intervento straordinario sui balconi (circa 300 per un preventivo di €.500.000,00) alla garanzia fidejussoria veniva aggiunta la polizza decennale postuma, purtroppo non emerge dal verbale se questo fu esposto dall'amministratore o da un consigliere.

Ora, dopo 4 anni, alcuni balconi presentano fessurazioni, alla richiesta di esaminare la polizza postuma abbiamo appeso che non esiste. L'impresa ha una comune generica polizza RCT.

Segnalo questo perchè come da voi indicato è necessario avere la documentazione e se del caso sottoporla all'esame del proprio assicuratore.

Siete sicuri che il vostro caso sia quello in cui l'appaltatore deve garantire l'opera per 10 anni (--> art. 1169 cc) e non quello in cui la garanzia dell'appaltatore sia di 2 anni (--> art. 1667 cc)?
Infatti è quello che ho detto, la Fidejussione è obbligatoria, e mi sa non ci siamo capiti, quella che tu dici assicurazione non è altro che la Fidejussione, e comunque il committente deve in primis rivolgersi all'appaltatore e poi eventualmente non avendo soddisfazione (p.es per fallimento o altri motivi), potrà rivalersi sulla fidejussione.

"Quella che tu dici assicurazione" : Non lo dico io, lo dice il TAIC. Non capisco il come e perché tu ti stia impuntando su una cosa che si risolverebbe leggendo con cognizione di causa una legge (il dlgs 122/2005, TAIC per l'appunto) che prevede DUE rimedi DIVERSI quali una ASSICURAZIONE ed una FIDEJUSSIONE quali strumenti con DIVERSA OPERATIVITA', diversa FUNZIONE e diversa STRUTTURA.

 

Evidentmente una laurea in giurisprudenza, la scuola e la pratica notarile in cui scrivo dalla mattina alla sera per i clienti contratti in cui applico la disciplina del TAIC non servono a nulla, ed anzi: faccio stipulare contratti nulli, evidentemente.

"Quella che tu dici assicurazione" : Non lo dico io, lo dice il TAIC. Non capisco il come e perché tu ti stia impuntando su una cosa che si risolverebbe leggendo con cognizione di causa una legge (il dlgs 122/2005, TAIC per l'appunto) che prevede DUE rimedi DIVERSI quali una ASSICURAZIONE ed una FIDEJUSSIONE quali strumenti con DIVERSA OPERATIVITA', diversa FUNZIONE e diversa STRUTTURA.

 

Evidentmente una laurea in giurisprudenza, la scuola e la pratica notarile in cui scrivo dalla mattina alla sera per i clienti contratti in cui applico la disciplina del TAIC non servono a nulla, ed anzi: faccio stipulare contratti nulli, evidentemente.

Dimmi per favore dove è prescritto per LEGGE che l'appaltatore DEVE dotarsi di assicurazione per garantire i 10 anni per le opere previste dal'art 1069 cc, Grazie.

 

p.s. l'appaltatore deve solamente effettuare una Fidejussione

--> http://consumatore.tgcom24.it/2011/07/05/case-in-costruzione-occhio-alla-fideiussione/

ma nulla in più.

 

Inoltre dimmi dove è previsto per LEGGE che il committente nel caso di Fidejussione possa rivolgersi direttamente all'assicuratore invece di rivolgersi in prima battuta al costruttore. Grazie.

Molto interessante il vostro scambio, ma nel mio condominio per un intervento straordinario sui balconi (circa 300 per un preventivo di €.500.000,00) alla garanzia fidejussoria veniva aggiunta la polizza decennale postuma, purtroppo non emerge dal verbale se questo fu esposto dall'amministratore o da un consigliere.

Ora, dopo 4 anni, alcuni balconi presentano fessurazioni, alla richiesta di esaminare la polizza postuma abbiamo appeso che non esiste. L'impresa ha una comune generica polizza RCT.

Segnalo questo perchè come da voi indicato è necessario avere la documentazione e se del caso sottoporla all'esame del proprio assicuratore.

I rimedi operanti dipendono, come specificato nel mio primo commento, dal fatto se ha acquistato l'immobile in fase di costruzione o già costruito (ed in quest'ultimo caso bisogna distinguere se era nuovo o "di seconda mano).. Questo è lo spartiacque per capire se opera la disciplina speciale del TAIC o i normali rimedi del codice civile, cui possono aggiungersi diverse forme di garanzie (del tutto non obbligatorie).

 

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Dimmi per favore dove è prescritto per LEGGE che l'appaltatore DEVE dotarsi di assicurazione per garantire i 10 anni per le opere previste dal'art 1069 cc, Grazie.

 

p.s. l'appaltatore deve solamente effettuare una Fidejussione

--> http://consumatore.tgcom24.it/2011/07/05/case-in-costruzione-occhio-alla-fideiussione/

ma nulla in più.

 

Inoltre dimmi dove è previsto per LEGGE che il committente nel caso di Fidejussione possa rivolgersi direttamente all'assicuratore invece di rivolgersi in prima battuta al costruttore. Grazie.

Se opera il TAIC, questo prevede:

 

Art. 4.

Assicurazione dell'immobile

 

1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

 

che SI AGGIUNGE e non SOVRAPPONE alla FIDEJUSSIONE che è una cosa DIVERSA, di cui all'articolo 2, che prevede:

 

Art. 2.

Garanzia fideiussoria

 

All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

I rimedi operanti dipendono, come specificato nel mio primo commento, dal fatto se ha acquistato l'immobile in fase di costruzione o già costruito (ed in quest'ultimo caso bisogna distinguere se era nuovo o "di seconda mano).. Questo è lo spartiacque per capire se opera la disciplina speciale del TAIC o i normali rimedi del codice civile, cui possono aggiungersi diverse forme di garanzie (del tutto non obbligatorie).

 

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Se opera il TAIC, questo prevede:

 

Art. 4.

Assicurazione dell'immobile

 

1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

 

che SI AGGIUNGE e non SOVRAPPONE alla FIDEJUSSIONE che è una cosa DIVERSA, di cui all'articolo 2, che prevede:

 

Art. 2.

Garanzia fideiussoria

 

All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

Dove trovo il riscontro legislativo per il TAIC? Grazie.

 

p.s. questo TAIC è la prima volta che lo sento nominare in questo Forum, eppure sono più di 10 anni che lo frequento.

 

Ho sempre saputo delle fdejussione, ma del TAIC mai.

Dove trovo il riscontro legislativo per il TAIC? Grazie.

 

p.s. questo TAIC è la prima volta che lo sento nominare in questo Forum, eppure sono più di 10 anni che lo frequento.

Come già detto nel mio primo commento, questa disciplina di particolare tutela opera solo ed esclusivamente per i contratti di compravendita aventi oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione/ultimazione (siano essi preliminari o contratti di vendita cd. obbligatoria ossia ad efficacia reale differita). Negli altri casi opera la disciplina generale del c.c. L'ho sottolineato e ribadito più e più volte, ma mi pareva più che chiaro nel mio primo commento (il quale era diviso per l'appunto in due punti).

 

Direttamente dal sito della Camera: --link_rimosso--

Direttamente dal sito della Camera: --link_rimosso--
Ok, per me questa è nuova e non ne ero a conoscenza, comunque non dice, se non erro, che il committente possa rivolgersi direttamente all'assicurazione, per cui non credo di aver sbagliato col dire al post #2

 

- La garanzia è fornita dal costruttore per cui si deve richiedere direttamente a lui, se poi il costruttore è assicurato, tanto meglio per lui

ed al post #6

- Per cui ritengo giusto prima di rivolgersi all'assicurazione sentire il costruttore, specialmente se non è fallito e poi regolarsi di conseguenza.

Ok, per me questa è nuova e non ne ero a conoscenza, comunque non dice, se non erro, che il committente possa rivolgersi direttamente all'assicurazione, per cui non credo di aver sbagliato col dire al post #2

 

- La garanzia è fornita dal costruttore per cui si deve richiedere direttamente a lui, se poi il costruttore è assicurato, tanto meglio per lui

ed al post #6

- Per cui ritengo giusto prima di rivolgersi all'assicurazione sentire il costruttore, specialmente se non è fallito e poi regolarsi di conseguenza.

Nessun problema: è normale, non si smette mai di imparare 🙂

Ove non fosse fallito (in termini generali), potrebbero cercare sì di risolverla tra di loro, rischiando però di perdere la copertura dell'assicurazione (banalmente: come accade quando si ha un tamponamento con l'auto! 🙂
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