#1 Inviato 8 Gennaio, 2014 Ciao a tutti in un palazzo che amministro dovranno essere eseguiti lavori di rifacimento frontalini e solette balconi aggettanti Da premettere che il regolamento contrattuale annovera tra le parti di proprietà esclusiva gli sporti balconi Ho fatto presente ai condomini che sporti balconi sono da considerarsi sia le solette che i frontalini ma alcuni condomini sostengono che i frontalini sono invece parti comuni Cosa ne pensate? Grazie
#2 Inviato 8 Gennaio, 2014 Ciao a tuttiin un palazzo che amministro dovranno essere eseguiti lavori di rifacimento frontalini e solette balconi aggettanti Da premettere che il regolamento contrattuale annovera tra le parti di proprietà esclusiva gli sporti balconi Ho fatto presente ai condomini che sporti balconi sono da considerarsi sia le solette che i frontalini ma alcuni condomini sostengono che i frontalini sono invece parti comuni Cosa ne pensate? Grazie Dipende da che cosa tante volte si intende per "frontalino". Leggi le risposte n. 24-27-30 di questo topic --link_rimosso--
#3 Inviato 8 Gennaio, 2014 Ciao Dolore Nel regolamento contrattuale sono annoverate tra le parti di proprietà esclusiva genericamente gli sporti balconi Secondo me gli sporti balconi sono sia le solette che i frontalini Fa testo il regolamento contrattuale
#4 Inviato 8 Gennaio, 2014 Se si parla genericamente di sporti, ritengo che sia da annoverarsi, anche soletta e frontalino.
#5 Inviato 9 Gennaio, 2014 Ciao Kurt quindi se sono parti di proprietà esclusiva l'amministratore non sarà tenuto a seguire i lavori tantomeno l'assemblea potrà deliberare l'esecuzione dei lavori che riguardano parti di proprietà esclusiva! Che ne pensate? Fatemi sapere Grazie
#6 Inviato 9 Gennaio, 2014 Ciao Kurt quindi se sono parti di proprietà esclusiva l'amministratore non sarà tenuto a seguire i lavori tantomeno l'assemblea potrà deliberare l'esecuzione dei lavori che riguardano parti di proprietà esclusiva!Che ne pensate? Fatemi sapere Grazie Giusta conclusione.
#8 Inviato 9 Gennaio, 2014 Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietà esclusiva dei condomini. Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 . Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso). Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo,dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.
#9 Inviato 10 Gennaio, 2014 Ciao il regolamento contrattuale annovera però tra le parti comuni "tutte le opere decorative e di rivestimento esterne all'edificio". A questo punto considerando che l'intonaco è un rivestimento dovrei ripartire tra tutti i condomini le spese di rifacimento intonaco soletta -fronte balconi aggettanti nonostante lo stesso regolamento annoveri po gli sporti balconi tra le proprietà esclusive. Attendo soluzioni Grazie