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geppo30

Frontalini e solette balconi

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Ciao a tutti

in un palazzo che amministro dovranno essere eseguiti lavori di rifacimento frontalini e solette balconi aggettanti

Da premettere che il regolamento contrattuale annovera tra le parti di proprietà esclusiva gli sporti balconi

Ho fatto presente ai condomini che sporti balconi sono da considerarsi sia le solette che i frontalini ma alcuni condomini sostengono che i frontalini sono invece parti comuni

Cosa ne pensate?

Grazie

Ciao a tutti

in un palazzo che amministro dovranno essere eseguiti lavori di rifacimento frontalini e solette balconi aggettanti

Da premettere che il regolamento contrattuale annovera tra le parti di proprietà esclusiva gli sporti balconi

Ho fatto presente ai condomini che sporti balconi sono da considerarsi sia le solette che i frontalini ma alcuni condomini sostengono che i frontalini sono invece parti comuni

Cosa ne pensate?

Grazie

Dipende da che cosa tante volte si intende per "frontalino".

Leggi le risposte n. 24-27-30 di questo topic --link_rimosso--

Ciao Dolore

Nel regolamento contrattuale sono annoverate tra le parti di proprietà esclusiva genericamente gli sporti balconi

Secondo me gli sporti balconi sono sia le solette che i frontalini

Fa testo il regolamento contrattuale

Se si parla genericamente di sporti, ritengo che sia da annoverarsi, anche soletta e frontalino.

Ciao Kurt quindi se sono parti di proprietà esclusiva l'amministratore non sarà tenuto a seguire i lavori tantomeno l'assemblea potrà deliberare l'esecuzione dei lavori che riguardano parti di proprietà esclusiva!

Che ne pensate?

Fatemi sapere

Grazie

Ciao Kurt quindi se sono parti di proprietà esclusiva l'amministratore non sarà tenuto a seguire i lavori tantomeno l'assemblea potrà deliberare l'esecuzione dei lavori che riguardano parti di proprietà esclusiva!

Che ne pensate?

Fatemi sapere

Grazie

Giusta conclusione.

Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietà esclusiva dei condomini.

Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199 .

Non possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietà esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso).

Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilità - le delibere condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di impugnabilità, senza limiti di tempo,dell'atto presupposto inficiato da nullità si estende anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.

Ciao

il regolamento contrattuale annovera però tra le parti comuni "tutte le opere decorative e di rivestimento esterne all'edificio".

A questo punto considerando che l'intonaco è un rivestimento dovrei ripartire tra tutti i condomini le spese di rifacimento intonaco soletta -fronte balconi aggettanti nonostante lo stesso regolamento annoveri po gli sporti balconi tra le proprietà esclusive.

Attendo soluzioni

Grazie

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