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uliveto

Frazionamento unità immobiliare e tabelle millesimali

Ciao a tutti.

Devo frazionare un appartamento all'interno di un condominio per creare due alloggi.

Senza modificare spazi e impianti comuni, ne le facciate; solo modifiche interne, senza aumenti di superficie o di volume; anche la destinazione d’uso rimarrà residenziale come adesso.

Nello stabile il riscaldamento è centralizzato e la ripartizione avviene a consumo (valvole e contabilizzatori istallati anni addietro).

Entrambe gli alloggi rimarranno di mia proprietà.

 

È necessario variare le tabelle millesimali?

 

Grazie

Saluti

a mio avviso basta dividere per due gli attuali valori millesimali riferite all'intera unità

Grazie Josefat.

Anche se gli alloggi risultanti non saranno uguali? (uno circa 50 mq, l'altro circa 70)

basta fare una proporzione in base alla grandezza dei due appartamenti e ripartire la somma dei millesimi.

Che significa invece che vanno revisionate le tabelle nei casi in cui "è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino"?

La mia modifica in qualche modo crea un'alterazione ma non capisco se influisce

Che significa invece che vanno revisionate le tabelle nei casi in cui "è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino"?

La mia modifica in qualche modo crea un'alterazione ma non capisco se influisce

la tua modifica non ha comportato aumenti di superficie o di volume, in quanto è stato semplicemente diviso l'appartamento in due, pertanto non è stato alterato il valore proporzionale dell'unità immobiliare.

Al termine dei lavori, come comunico che la divisione non ha comportato alterazioni?

Al termine dei lavori, come comunico che la divisione non ha comportato alterazioni?
Prima di iniziare i lavori devi avvisare l'amministratore, avrai un progetto approvato, fai una fotocopia e consegnala all'amministratore

 

cc Art. 1122. Opere su parti di proprietà o uso individuale.

Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.

Quando avrai finito i lavori dovrai comunicare all'amministratore i dati per l'anagrafe condominiale, le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.

Grazie Tullio Ts, seguirò il consiglio.

Nello stabile, in passato, alcuni condòmini hanno fatto divisioni senza comunicazione.

Sfruttando il doppio ingresso dei loro appartamenti hanno creato alloggi per se e i propri figli. Non abbiamo rilevato variazioni anagrafiche o di tabelle. Probabilmente la ripartizione delle spese avviene all'interno del contesto familiare.

Per la maggior parte dei condòmini non è stato un problema, visto che non si è violato il regolamento; un solo condomino ha protestato.

Come posso rispettare le norme e limitare i "commenti"? Mi piacerebbe mantenere discrezione in merito per evitare inutili ingerenze e spiacevoli discussioni.

Non è possibile ad un proprietario frazionarsi proporzionalmente i millesimi totali di una propria unità, nella divisione in più unità lasciando sostanzialmente invariati i millesimi di tutti gli altri condomini, soprattutto se è un condominio numeroso.

Non è possibile ad un proprietario frazionarsi proporzionalmente i millesimi totali di una propria unità, nella divisione in più unità lasciando sostanzialmente invariati i millesimi di tutti gli altri condomini, soprattutto se è un condominio numeroso.

se è stata frazionata un'unità immobiliare creando due alloggi eseguendo soltanto modifiche interne, senza aumenti di superficie o di volume, a cosa serve rivedere le tabelle millesimalli

Buonasera a tutti, sono nuova e mi aggiungo alla discussione anche se non molto recente perchè ho un problema analogo nel mio condominio.

Non sono d'accordo che non si debbano rivedere le tabelle millesimali in caso di frazionamento, infatti l'art 69 dis. att. c.c. parla non solo di aumento di volumi e superfici ma anche "di incremento o diminuzione delle unità immobiliari".

Frazionando un appartamento in due si ha un carico urbanistico diverso ad esempio 2 bagni, 2 cucine anzichè uno, con un maggiore utilizzo delle parti comuni es. degli scarichi condominiali e delle fosse biologiche (nel caso che esistano, come a Firenze) e se si ricalcolano i millesimi dei due nuovi appartamenti si vede che la somma dei due è maggiore dei millesimi dell'appartamento originario.

Infine c'è da tener conto che se uno dei due nuovi appartamenti fosse venduto ad un nuovo proprietario, il numero dei votanti all'assemblea aumenta.

Per questi motivi credo che le tabelle millesimali vadano ricalcolate.

Le tabelle millesimali devono essere ricalcolate poiché

a)cambierà la superficie netta calpestabile con l'aggiunta di nuovi tramezzi (anche se di poco);

b)le destinazioni degli ambienti presumibilmente saranno diverse rispetto alle precedenti;

c)in caso di vendita di uno dei due appartamenti non ci sarà un criterio per suddividere le spese.

Il tecnico incaricato, quindi, andrà a ricalcolare la superficie virtuale dei due appartamenti, calcolando in proporzione i millesimi di TUTTI gli appartamenti.

Non sono d'accordo che non si debbano rivedere le tabelle millesimali in caso di frazionamento, infatti l'art 69 dis. att. c.c. parla non solo di aumento di volumi e superfici ma anche "di incremento o diminuzione delle unità immobiliari".

Le tabelle millesimali devono essere ricalcolate

La parte dell'art. 69 d.a.c.c. che interessa va letto per intero e non solo per quello che interessa !

"[...] Tali valori possono essere rettificati o modificati [...]

1) [...]

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita' immobiliari, e' alterato per piu' di un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. [...]"

E' inimmaginabile che un frazionamento di un immobile produca una alterazione millesimale superiore al 20% del valore originario.

E' inimmaginabile che un frazionamento di un immobile produca una alterazione millesimale superiore al 20% del valore originario.

 

io sono un semplice condomino quindi la mia immaginazione è limitata così come la sua risposta.

E' inimmaginabile che un frazionamento di un immobile produca una alterazione millesimale superiore al 20% del valore originario.

 

io sono un semplice condomino quindi la mia immaginazione è limitata così come la sua risposta.

una modifica che non ha comportato aumenti di superficie o di volume, non arriverà a produrre un'alterazione millesimale superiore al 20% del valore originario.

io sono un semplice condomino quindi la mia immaginazione è limitata così come la sua risposta.

Abbia pazienza... anch'io sono un semplice condomino.

Se la mia risposta le risulta limitata, basta non tenerne conto fino a che uno o più addetti ai lavori le confermeranno la correttezza dell'interpretazione resa sull'art. 69 d.a.c.c.

A guardar bene, assensi e conferme di quanto sostenuto sono già pervenute anche all'interno di questa discussione.

Se invece si cercava una risposta di segno contrario... allora e a quanto pare questa non è la discussione adatta allo scopo.

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