#1 Inviato 3 Febbraio, 2017 Buonasera, descrivo i fatti. La società dell'acqua vuole pignorare il condominio per più di € 100.000,00 di fatture scoperte, dei quali 17.000,00 rubati dal precedente amministratore ed il resto derivante dai saldi negativi dei morosi. Ovviamente pignorando andrebbero a toccare prima i morosi, ma trattasi del quartiere disgraziato della città quindi chiunque ha il mutuo con un residuo di almeno 3 volte il valore dell'immobile. Così facendo la società dell'acqua dopo 2/3 anni si rifarebbe sui virtuosi, con almeno il 50% in più del debito per via delle spese legali che ha investito sui morosi senza recuperare nulla (premettendo che le fatture che arrivano ex novo verranno pagate puntualmente). Ci tengo a precisare che i morosi sono 25 su 80 unità immobiliari totali. Ovviamente i condomini coscienziosi hanno deciso di rimboccarsi le maniche e iniziare a pagare per la seconda volta una quota già versata di circa 2.000,00 € a testa in 3 anni. Dopo la delibera a maggioranza, di questo fondo speciale ripartito solo sui virtuosi(in quanto se ripartito anche sui morosi le rate definite con la società creditrice sarebbero saltate alla prima per la mancanza dei versamenti di questi ultimi), che altro non è che un anticipo dei saldi negativi (i cui responsabili, condomini morosi nel frattempo saranno pignorati dal condominio stesso), 2 o 3 condomini si sono impuntati per non pagarlo. Ovviamente non c'è stato nessuna impugnazione di delibera. Domanda: queste persone che non l'hanno versato sono colpibili legalmente o no? Grazie in anticipo.
#2 Inviato 3 Febbraio, 2017 Premesso che sarebbe servito il consenso di tutti i virtuosi, molto dipende da come è stata stilata la delibera.
#3 Inviato 3 Febbraio, 2017 Il cosiddetto "fondo morosi" è illegale e pertanto va approvato con la unanimità dei condomini "virtuosi" (escludendo i morosi che non pagheranno mai) quindi diventa, di fatto, un fondo del tutto facoltativo a cui parteciperanno SOLO i condomini volenterosi, ciò significa che non si dovrà raccogliere un fondo risicato escludendo i morosi, ma bisognerà aggiungere la quota di coloro che non sono d'accordo ad accollarsi tale onere: invece di fare un fondo di 700,00 euro se ne delibera uno di 1000,00, coloro che hanno versato questi 1000,00 saranno a credito col condominio ed un giorno o l'altro potranno recuperare quanto inizialmente anticipato
#4 Inviato 3 Febbraio, 2017 Innanzitutto ringrazio delle delucidazioni. Quindi dalle vostre risposte, posso dedurre che se un condomino mi avesse versato 4 o 5 rate e non tutto il piano, posso a consuntivo ritenerlo a debito delle quote non versate. Ed inoltre se un condomino anche tramite delega mi abbia accettato il fondo e mai pagato una sola rata, lo ritengo dentro e quindi a debito di tutto il fondo!
#5 Inviato 8 Febbraio, 2017 Inoltre, domanda riguardo alla delibera di un fondo morosi, non deliberato all'unanimità: pena di annullabilità o nullità?
#6 Inviato 8 Febbraio, 2017 Che io sappia a non funziona così'. Quello con l'acquedotto e' un contratto di somministrazione e non di opera. In pratica non è' applicabile il criterio della parziareta'.
#7 Inviato 8 Febbraio, 2017 https://www.condominioweb.com/per-recuperare-i-crediti-bisogna-prima-acquisire-i-nominativi.12197
#8 Inviato 8 Febbraio, 2017 Il fondo morosi serve solo per facilitare ancor di più l'aumento del fenomeno. Prendete una mola e tagliate le tubature dei morosi, cosi si evita almeno di non pagare per il futuro. Ieri ho letto sul forum che l'amministratore ha cementificato lo scarico abusivo, cosi si fà, è da ammirare. 1
#9 Inviato 8 Febbraio, 2017 https://www.condominioweb.com/per-recuperare-i-crediti-bisogna-prima-acquisire-i-nominativi.12197 Chi lo fornisce l'elenco morosi? L'amministratore che ha rubato i 17.000 €? Quello attuale che ha trovato la scorciatoia sulle spalle dei virtuosi? Non chiamatelo Fondo, è una estorsione Qualcuno dovrebbe essere gia in carcere, Denunce Penali per coloro che arrecano danni, questa è la strada da percorrere. 1
#10 Inviato 8 Febbraio, 2017 giglio 2 sono d'accordo ma se i condomini lasciano andare avanti la procedura, si finisce nel punto descritto dal tuo link dove si rende necessario l'extra fondo. Allora la società creditrice pignora i morosi ma senza soddisfazioni si rifà sui virtuosi con l'imponibile più spese legali maturate, passando da 130000,00 magari 180000,00 € (parliamo di circa 20 immobili su 80) A quel punto i 20 che hanno comprato all'asta il cui procedimento è stato promosso da chiunque non rientrano nel piano di recupero della società creditrice, perchè per principio di competenza non erano responsabili. Tocca comunque ai 60 pagare cifre ben più alte. Questo è quello che stiamo anticipando, ma che nel tuo articolo è definito come extra fondo versato dai più diligenti. Anche perchè se si lasciano toccare il c/c ci sono momenti in cui il condominio si ritrova con 30/40000 in cassa per far fronte alle spese annue. Ora essendo che in un anno abbiamo recuperato 30000€ dai morosi e pagato 1/3 del debito alla società circa 40000€, pagando tutte le fatture dell'esercizio in corso, volevo sapere se almeno coloro che hanno accettato in assemblea o ad ogni modo hanno versato anche solo una rata del piano di rientro possono essere oggetto di azione legale per recupero morosità.
#11 Inviato 8 Febbraio, 2017 giglio 2 sono d'accordo ma se i condomini lasciano andare avanti la procedura, si finisce nel punto descritto dal tuo link dove si rende necessario l'extra fondo. Allora la società creditrice pignora i morosi ma senza soddisfazioni si rifà sui virtuosi con l'imponibile più spese legali maturate, passando da 130000,00 magari 180000,00 € (parliamo di circa 20 immobili su 80) A quel punto i 20 che hanno comprato all'asta il cui procedimento è stato promosso da chiunque non rientrano nel piano di recupero della società creditrice, perchè per principio di competenza non erano responsabili. Tocca comunque ai 60 pagare cifre ben più alte. Questo è quello che stiamo anticipando, ma che nel tuo articolo è definito come extra fondo versato dai più diligenti. Anche perchè se si lasciano toccare il c/c ci sono momenti in cui il condominio si ritrova con 30/40000 in cassa per far fronte alle spese annue. Ora essendo che in un anno abbiamo recuperato 30000€ dai morosi e pagato 1/3 del debito alla società circa 40000€, pagando tutte le fatture dell'esercizio in corso, volevo sapere se almeno coloro che hanno accettato in assemblea o ad ogni modo hanno versato anche solo una rata del piano di rientro possono essere oggetto di azione legale per recupero morosità. https://www.condominioweb.com/nuovo-condomino-pagamento-oneri.13424
#12 Inviato 9 Febbraio, 2017 Una informazione: ma se un immobile è all'asta perché è stato pignorato da una banca chi paga nel frattempo le spese condominiali? Il proprietario o la banca?
#13 Inviato 9 Febbraio, 2017 Una informazione: ma se un immobile è all'asta perché è stato pignorato da una banca chi paga nel frattempo le spese condominiali? Il proprietario o la banca? art.63 comma 4 delledisp.di attuazione del codice civile
#14 Inviato 9 Febbraio, 2017 E nel frattempo chi le paga? Abbiamo fondati motivi x supporre che all asta non si presenta nessuno visto la perizia esagerata
#15 Inviato 9 Febbraio, 2017 https://www.condominioweb.com/nuovo-condomino-pagamento-oneri.13424 Per me, con tutto il rispetto per l'avvocato che ha postalo l'articolo, è una interpretazione che non mi convince. L'art.63 delle disp.att. c.c., è norma inderogabile . Come qualcuno ha scritto,...."se il legislatore avesse inteso rendere il compratore o l'aggiudicatario di un'asta responsabile illimitatamente del pagamento dei contributi condominiali nei confronti del condominio non avrebbe ritenuto necessaria la previsione normativa di cui all'art.63 disp.att.c.c., rendendola addirittura inderogabile, ( art.73 stesse disposizioni) ma avrebbe ritenuto sufficiente la previsione di cui all'art.1104 c.c.). Che dice l'art.1104 c.c.? Obblighi dei partecipanti Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto . La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
#16 Inviato 9 Febbraio, 2017 Un riferimento, credo, di tutto rispetto puo' essere la sentenza della Cassazione sez.VI del 16/1/2015 n.702