#1 Inviato 11 Agosto, 2013 Ciao a tutti, ho letto che il condomino di uno stabile può fare lui stesso l'Amministratore secondo la 220/2012 anche senza aver frequentato nessun corso, formazione periodica, iscrizione a nessun albo ed addirittura la licenza di scuola media superiore. Questo si estende anche ai figli che vivono con lui?
#2 Inviato 12 Agosto, 2013 Ciao a tutti, ho letto che il condomino di uno stabile può fare lui stesso l'Amministratore secondo la 220/2012 anche senza aver frequentato nessun corso, formazione periodica, iscrizione a nessun albo ed addirittura la licenza di scuola media superiore. Questo si estende anche ai figli che vivono con lui? No, si estende solo ad eventuali comproprietari indicati nell'atto di proprietà. Se il figlio non è anche lui comproprietario si intende estraneo al condominio.
#3 Inviato 12 Agosto, 2013 Sarebbe amministratore esterno a tutti gli effetti in quanto non proprietario di u.i. del tuo condominio, quindi, corso, ecc.ecc.
#4 Inviato 29 Agosto, 2013 Buongiorno a tutti, una curiosita'...il figlio di un condomino non puo' fare l'amministratore..ma in un condominio dove non e' obbligo averlo..puo' fare il "referente del condominio"...per pagamenti fatture, bollette, certificazioni, 770 ecc. ?
#5 Inviato 29 Agosto, 2013 Buongiorno a tutti, una curiosita'...il figlio di un condomino non puo' fare l'amministratore..ma in un condominio dove non e' obbligo averlo..puo' fare il "referente del condominio"...per pagamenti fatture, bollette, certificazioni, 770 ecc. ? Il "referente del condominio" è una figura che non esiste quindi può farlo chiunque
#6 Inviato 29 Agosto, 2013 Sarebbe amministratore esterno a tutti gli effetti in quanto non proprietario di u.i. del tuo condominio, quindi, corso, ecc.ecc. E se venisse nominato lo stesso cosa potrebbe capitargli?
#7 Inviato 29 Agosto, 2013 E se venisse nominato lo stesso cosa potrebbe capitargli? Diventerebbe amministratore e quindi dovrebbe essere in regola con l'art. 71-bis delle dacc del codice civile
#8 Inviato 29 Agosto, 2013 E se venisse nominato lo stesso cosa potrebbe capitargli? Un facente funzioni non può essere nominato ma se non viene nominato nemmeno l'amministratore dovrà essere indicato in modo che sia visibile dall'esterno solo il nominativo del referente; cosa, a dire il vero, a cui nella mia città non ha ancora attemperato almeno un buon 90% degli amministratori professionisti. Poichè nei condominii fino ad 8 condòmini non è obbligatorio avere un amministratore un modo ci dovrà pur essere per mandare avanti il condominio. Io ritengo che l'assemblea debba solo individuare la persona che deve custodire i documenti condominiali, deliberando che avendo tutti i condòmini diritto a partecipare nell'amministrazione della cosa comune chiunque vorrà 8anche a rotazione mensile) potrà provvedere ad incassare le quote deliberate dall'assemblea e provvedere ai pagamenti consegnandone la documentazione al custode dei documenti. Altra soluzione in mente non me ne viene.
#9 Inviato 29 Agosto, 2013 Un facente funzioni non può essere nominato ma se non viene nominato nemmeno l'amministratore dovrà essere indicato in modo che sia visibile dall'esterno solo il nominativo del referente; cosa, a dire il vero, a cui nella mia città non ha ancora attemperato almeno un buon 90% degli amministratori professionisti.Poichè nei condominii fino ad 8 condòmini non è obbligatorio avere un amministratore un modo ci dovrà pur essere per mandare avanti il condominio. Io ritengo che l'assemblea debba solo individuare la persona che deve custodire i documenti condominiali, deliberando che avendo tutti i condòmini diritto a partecipare nell'amministrazione della cosa comune chiunque vorrà 8anche a rotazione mensile) potrà provvedere ad incassare le quote deliberate dall'assemblea e provvedere ai pagamenti consegnandone la documentazione al custode dei documenti. Altra soluzione in mente non me ne viene. Scusa, non mi riferivo al caso del "facente funzione" ma a quello del "figlio del condomino".
#10 Inviato 29 Agosto, 2013 Scusa, non mi riferivo al caso del "facente funzione" ma a quello del "figlio del condomino". Secondo me dove non c'è l'obbligo dell'amministratore ed i condòmini non vogliono nominarne uno, SOLO i condòmini hanno diritto di autogestirsi perchè solo tra condòmini (e loro amministratore) non c'è privacy. Se incaricano un estraneo (il figlio di un condòmino) di occuparsi della gestione del condominio questi di fatto diventa un amministratore (perchè non partecipa allagestione di una sua proprietà comune) e dovrà avere i requisiti richiesti dalla legge.
#11 Inviato 29 Agosto, 2013 Un facente funzioni.... Il facente funzioni non esiste, è una figura mitologica!!
#12 Inviato 29 Agosto, 2013 E se venisse nominato lo stesso cosa potrebbe capitargli? se non ha i requisiti ,decade dall'incarico . e un qualsiasi condomino puo' chiedere la nomina di un nuovo amministratore .
#13 Inviato 30 Agosto, 2013 Il facente funzioni non esiste, è una figura mitologica!! Infatti o c'è l'amministratore o c'è l'autogestione con la partecipazione di tutti e le responsabilità di tutti, piò o meno come avviene per l'amministrazione tra proprietari in comunione regolata dall'art. 1105 c.c.