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benedetta olari

Fattura e pagamento individuale lavori condominiali

Dovendo eseguire lavori su parti comuni in condominio che non ha l'amministratore (3 condomini con condòmino che "svolge funzioni analoghe"):

 

1) Chi firma il contratto di appalto?

 

2) E' possibile fattura a proprio nome e pagamento separato per ciascuno dei condomini in ragione dei millesimi come deliberato (anziché globale per il condominio), atteso che ciascuno intende fruire dello sgravio 50%?

ciao

firmate tutti e chiedete le fatture separate e ognuno fa i propri versamenti secondo le norme per usufruire del 50% delle detrazioni.

ciao

io farei firmare a tutti ( siete solo in tre) evitando qualsiasi problema e con assunzione di un terzo della spesa ciascuno.

Allora, ai fini detrazione 50%, è possibile che ciascun condomino paghi con fattura separata in ragione dei propri millesimi (se così si è deliberato)? (anche se il contratto di appalto è stato firmato dal "facente funzioni analoghe a quelle dell'amministratore", come da delibera, non essendo possibile diversamente?)

O meglio, mettiamola così: la guida dell'AdE parla di "certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione".

Però in un condominio di 3 persone non è per legge obbligatorio l'amministratore.

 

Quindi, in tal caso, non avendo amministratore che raccolga soldi, paghi, attesti ecc, possono fruire della detrazione 50% pagando ognuno per proprio conto con fattura separata?

Il terzo condòmino è latitante. Presenti solo 2.

ciao

 

cosa intendi per latitante ? Se non avete accordato anche con lui i lavori, chi li paga per lui ?? Anticipate voi ? Penso che l'impresa non sia molto felice di accettare l'incarico, non ostante i tempi.

Grazie Camillo. Ti spiego. Il terzo condomino non abita qui, viene solo ogni tanto e per lui si tratta di seconda casa. Ha sempre osteggiato i lavori.

I lavori sono stati tuttavia regolarmente delberati in assemblea, lui assente, dai due presenti con circa 2/3 delle quote.

Tralasciando però tutti gli altri problemi connessi a questa situazione, vorrei risolvere un dubbio per volta, e reitero la domanda semplice:

 

In un condominio di tre condomini e perciò senza (obbligo di-) amministratore , i condomini possono pagare ognuno per proprio conto con fattura separata e fruire della detrazione 50%?

ciao

si.

 

Il mio dubbio resta in merito al terzo, se non dovesse pagare la sua quota.

mi associo a Camillo ... chi paga per il terzo ? tutti potete firmare, o uno solo... tutti potete pagare singolarmente le vostre quote ma, chi paga per il terzo che ostacola i lavori ? non sappiamo quali siano le parti comuni ma anche il tetto è parte comune!!!! prima accertatevi che il "terzo" paghi ,in alternativa l'azienda incaricata , in base al 63 cc che recita:

 

63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,

l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione

immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non

ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo

l'escussione degli altri condomini...

 

quindi valutate bene .. !

mi associo a Camillo ... chi paga per il terzo ? tutti potete firmare, o uno solo... tutti potete pagare singolarmente le vostre quote ma, chi paga per il terzo che ostacola i lavori ? non sappiamo quali siano le parti comuni ma anche il tetto è parte comune!!!! prima accertatevi che il "terzo" paghi ,in alternativa l'azienda incaricata , in base al 63 cc che recita:

 

63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,

l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione

immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non

ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo

l'escussione degli altri condomini...

 

quindi valutate bene .. !

Mi confermi dunque che secondo te si può pagare singolarmente, secondo il riparto spese deliberato in ragione dei millesimi, indicando semmai nel bonifico il CF del condominio, suppongo. Ed ottenere ugualmente la detrazione 50%. Ho capito bene?

 

 

I lavori consistono in : collegamento pozzetti di scarico comuni alla rete fognaria pubblica e opere accessorie; riparazione muri perimetrali e portanti ammalorati dall'umidità.

 

Il terzo non saprei. Che vuol dire "accertatevi prima che il terzo paghi"? Prima di cosa? prima di cominciare?In presunzione che non paghi non si iniziano i lavori?

se dividete la spesa, il bonifico potete farlo anche singolarmente indicando il codice fiscale del debitore... per quanto riguarda il terzo ,non è che non dovete iniziare i lavori ma, una volta finiti tutti devono pagare.. ecco il consiglio di Camillo di far firmare a tutti , poi se è latitante ... beh questa è un'altra storia .. a lavori finiti l'impresa dovrà prima cercare di recuperare il credito dal moroso poi , non riuscendoci, si rivarrà su di voi; comunque nel nuovo codice art 1135 cap 4 dice

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori

 

Io, comincerei a raccogliere le somme subito , anche dal terzo

ciao Olli

 

sono 3 proprietari dove il condominio non si è costituito. Non si sa quali lavori siano da farsi ne se c'è stata la assemblea dei comunisti dove l'intervento è stato approvato. Non vedo nessuna controindicazione a tre fatture separate, visto che non c'è l'amministratore.

I lavori sono condominiali su parti comuni; a mio avviso sono necessari:

- delibera assembleare

- riparto quote

- dichiarazione dell'amministratore (o suo facente funzioni) ad accertare l'avvenuto versamento quote e relativo diritto alla detrazione

- fattura intestata al Condominio per i lavori eseguiti sulle parti comunui (mica si potrà fare una fattura intestata al privato... non sono lavori privati)

- pagamento con bonifico intestato al Condominio

 

Una ragione in + per eseguire tutto questo iter è la possibilità (mai remota in Condominio) che vi sia un moroso: se uno dei tre non pagasse, come riuscire a risolvere la vicenda? La ditta ha emesso tre fatture distinte.... c'è da provare anche la solidarietà passiva, gli altri diranno io ho già pagato la mia fattura per i mei lavori... non mi compete... mentre gestendo il tutto come "condominio" chi ha versato oterrà la detrazione in base alla stessa certificazione rilasciata dal facente funzioni (per aver partecipato al fondo str. costituito); il moroso non solo non detrarrà nulla, ma verrà anche aggredito con D.I. per il mancato versamento: lo vedi un avvocato disrticarsi in questo "disastro" con tre fatture separate...??

Poi ci son le ritenute da operare. Ed il modello 770? Infine: fossero in parte lavori di mautenzione ordinaria, non operando in tal modo rischierebbero di perdere tutto.... i privati mica possono detrarre l'ordinarietà.

 

Il fatto che non esista obbligo all'amministratore è irrilevante ai fini fiscali; il condominio esiste, dovranno dotarsi di un codice fiscale e trarne tutte le conseguenze. A tal proposito si rammenti la circolare 204/E del 6/11/2000 che così dispone per i condomini senza amministratore:

le ritenute previste dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice

fiscale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, a effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti

d'imposta per le ritenute"

Forse mi son perso qualche novità di ADE che ha allegerito la procedura (vedasi vecchia comunizazione inizio lavori/Pescara)? 🙂

ciao

 

non c'è condominio, e quindi non c'è codice fiscale, non c'è assemblea, insomma non c'è nulla di nulla, salvo che tre persone sono comproprietarie di un qualcosa in comune. Firmano all'impresario tutti e tre ll'incarico, si fanno fare la fattura di loro competenza e pagano. Se non pagano l'impresario si attiva contro il singolo che non paga.

Non c'è nessuna violazione, e pagando con bonifico, posso procedere al recupero edilizio.

 

Perchè complicare quello che non è complicato e buttare al vento soldi per delle formalità non indispensabili?

Non c'è condominio? C'è eccome: ex legis.

Non hanno codice fiscale: lo dovranno ottenere, ma mettano fine a tal pigrizia, cosa gli costa?

Tu parli di complicanze... io le vedo a procedere nel modo non "corretto" e sono tante, fosse solo per il possibile recupero del moroso e per i rapporti di solidarietà passiva con il creditore... altro che semplice detrazione fiscale.

I lavori sono comuni e condominiali: puoi dimostrare il contrario? Se è una norma che stabilisce la natura del tipo d'intervento, la stessa norma deve essere seguita ove s'intenda conseguire la detrazione; per i lavori comuni è il condominio, non il singolo condòmino ad operare. Mancasse l'amministratore si può ovviare a ciò, ma non di certo facendo risultare i lavori come privati (fatturazione e pagamenti separati)

 

Credimi Camillo,

lo scorso hanno ho assistitoun cliente che s'è visto contestare, in sede di controllo, la detraibilità della spesa sostenuta; Condominio di 4 soggetti; lavori ordinari (ripasso del tetto + pluviali); pagamento "personalizzato" (fatture intestate singolarmente); contestazione ADE: non detraibile in quanto il lavoro ordinario spetta solo al Condominio 😂

ciao

 

scusa la sintesi per risponderti sulle tue affermazioni

 

Non c'è condominio? C'è eccome: ex lege.... .

Non cavilliamo. E' un condominio minimo, ma si applicano le norme sulla comunione e non quelle del condominio. Questo è il succo.

 

Non hanno codice fiscale: lo dovranno ottenere, ma mettano fine a tal pigrizia, cosa gli costa?...

con il codice fiscale, scatta la responsabilità di qualcuno, che non può essere gratuita.

 

... ho assistitoun cliente che s'è visto contestare, in sede di controllo, la detraibilità della spesa sostenuta; Condominio di 4 soggetti; lavori ordinari (ripasso del tetto + pluviali); pagamento "personalizzato" (fatture intestate singolarmente); contestazione ADE: non detraibile in quanto il lavoro ordinario spetta solo al Condominio : Ignorantia legis non excusat.

e vero che certe spese sono detraibili solo per il condominio, ma... se ho una fattura di mantenzione straordinaria la cui detraibilità è consentita anche al proprietario di un appartamento non in condominio l'AdE può sostenere quello che viuole.

ciao

 

 

 

Non cavilliamo. E' un condominio minimo, ma si applicano le norme sulla comunione e non quelle del condominio. Questo è il succo.

 

 

 

con il codice fiscale, scatta la responsabilità di qualcuno, che non può essere gratuita.

 

 

e vero che certe spese sono detraibili solo per il condominio, ma... se ho una fattura di mantenzione straordinaria la cui detraibilità è consentita anche al proprietario di un appartamento non in condominio l'AdE può sostenere quello che viuole.

 

Camillo, Camillo..... proprio non ci siamo; mi spiace riprenderti ma esponi gravi errori che potrbbero indurre altri a sbagliare

ciao

la sentenza stessa non conferma la tua conclusione.

La frase " E' vero che nessuna norma che le disposizioni per il condominio negli edifici non si applichino "al condominio minimo", - per me significa che non esiste alcuna norma obbligatoria di applicazione delle norme di condominio e non altro.

 

 

Camillo, Camillo..... proprio non ci siamo; mi spiace riprenderti ma esponi gravi errori che potrbbero indurre altri a sbagliare
ciao

Io la penso così, è la mia opinione che non voglio imporre a nessuno, ma ritengo opportuno, specie se oneroso, salvo casi particolari, sia più economico e pratico, evitare tanta inutile burocrazia.

Ecco Camillo,

questa precisazione chiude tutto; però non devi indurre alcuno a ritenere che le tue posizioni errate siano fondanti in punto di diritto; non occorre essere dei giuristi per cogliere il significato della giurisprudenza che ti ho indicato; frasi come la tua: al condominio mnimo si applicano le disposizion sulla comunione, sono, attualmente, inconcepibili.

Non mi dilungo sul resto: inutile, dato l'assioma erroneo da cui muovi; rilevo solo o tutta una serie di gravi pericoli cui si esporrà chi applicasse la tua "visione" (in primis a livello fiscale), ed in questo forum in molti (non professionisti) sono a seguirci.

Saluti 🙂

1) Cassazione civile , SS.UU., sentenza 31.01.2006 n° 2046, Cassazione 21.09.2012 n. 16128:

]"nessuna norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al "condominio minimo", composto da due soli proprietari.

 

veramente questa frase significa che nessuna legge prevede che il condominio minimo sia dispensato dall'applicazioni delle norme relative al condominio . quindi significa che anche il condominio minimo deve attenersi alle disposizioni previste per il condominio .

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