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DomenicoLoPresti

Esonero spese costruttore. Tribunale di Roma sentenza n. 2786 del 16 febbraio 2021

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Buongiorno a tutti, allego un estratto della sentenza in oggetto. A breve l’assemblea del condominio che amministro dovrà approvare il bilancio preventivo e il riparto. I condómini, leggendo la recente sentenza, hanno sollevato dubbi sull’esonero parziale alla partecipazione del costruttore/venditore alle spese (illuminazione, manutenzione, pulizia). Come posso gestire la situazione? Se i condómini approvano il bilancio ma non il riparto? Come devo comportarmi? Grazie anticipatamente.

Modificato da DomenicoLoPresti

Personalmente non condivido l'inquadramento fatto dal tribunale di Roma, perché l'art 1123 cc non subordina ad alcun tipo di causa una convenzione sulle spese condominiali. Credo sia più aderente l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo cui la clausola di esonero del costruttore sarebbe nulla nel caso in cui i condomini fossero persone fisiche a cui si applicherebbe il codice del consumo e nei confronti dei quali la clausola risulterebbe vessatoria.

Se i condomini, approvando il riparto, dovessero estendere al costruttore le spese, credo si debbano poi preparare ad affrontare un contenzioso. Tu, come amministratore, devi riscuotere le somme in base al riparto approvato.

Ricordo una sentenza che affermava che una eventuale esenzione scritta sul 1' rogito, vale per tutti al massimo due anni

Comunque ho trovato su Altalex che una clausola del genere è nulla sentenza 11 10 17 n 483

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Ricordo una sentenza che affermava che una eventuale esenzione scritta sul 1' rogito, vale per tutti al massimo due annI. 

ecco la sentenza.

 

 

E’ legittimo l’esonero, parziale o totale, dalle spese condominiali in favore dell’originario costruttore che maturano sulle unità immobiliari invendute, se tale accordo è previsto dal regolamento contrattuale o da tutti i titoli di compravendita, atteso che le disposizioni di cui all’art. 1123 cod. civ. sono derogabili esclusivamente attraverso un atto di convenzione.
L’esonero, tuttavia, non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita. Infatti, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi bisognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione.
Questo, in sostanza, l’orientamento della Cassazione rispetto ad una tematica oltremodo ricorrente, specie in tempi di crisi economica come quella attuale.

 

 

(Cass. sez. II., 25.3 2004. n. 5975 ; id. sez. II, 16.12.1988 n. 6844: id. sez. II, 23.12.1988 n. 7039.)

Massi dice:

Ciao @Tullio01 Non riesco a trovarla

Ok, sono al telefonino e non osso fare copia e incolla ma apena potro cerchero di postarla ma non dice tanto di piu

Modificato da Tullio01
Massi dice:

Ciao @Tullio01 Non riesco a trovarla

Ecco quello che si riesce a leggere per i non abbonati (come me)

 

Tribunale, Larino, sez. unica, sentenza 11/10/2017 n° 483

Di Redazione Altalex

Pubblicato il 13/03/2018

E’ nulla la clausola del regolamento condominiale predisposto dall'impresa costruttrice/venditrice, anteriormente alla conclusione dei contratti di compravendita immobiliare, ed accettato, espressamente e per relationem, dai singoli acquiren...

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Tullio01 dice:

Ecco quello che si riesce a leggere per i non abbonati (come me)

 

Tribunale, Larino, sez. unica, sentenza 11/10/2017 n° 483

Di Redazione Altalex

Pubblicato il 13/03/2018

E’ nulla la clausola del regolamento condominiale predisposto dall'impresa costruttrice/venditrice, anteriormente alla conclusione dei contratti di compravendita immobiliare, ed accettato, espressamente e per relationem, dai singoli acquiren...

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@Tullio01

 

Modificato da Massi

Buon pomeriggio. In linea teorica, l'esonero del costruttore dalla contribuzione condominiale potrebbe essere qualificato come previsione vessatoria, ma andrebbe visto il singolo caso. Il costruttore, ad esempio, potrebbe dimostrare d'avere ''negoziato'' la specifica clausola.  Sul piano processuale, non è scontato il risultato, ci si potrebbe trovare anche con due giudizi contestuali, uno per l'impugnazione della delibera, preceduto dalla mediazione, e l'altro per opposizione a decreto ingiuntivo.

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