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Emme Elle

Esclusione dalle spese di chi ha votato contrario

Nell'assemblea precedente l'amministratore ha dato le dimissioni perchè l'assemblea non ha approvato il bilancio consuntivo. Tre condomini, compreso l'amministratore che è anche condomino, hanno votato a favore del bilancio. L'assemblea ha anche deliberato di affidare all'amministratore entrante od ad un revisore il controllo del bilancio non approvato con le relative spese. Ho effettuato il controllo, lungo e gravoso e sistemato le cose che non andavano, convocato una nuova assemblea e presentato il nuovo bilancio di previsione. In questo bilancio era presente anche il mio compenso per la revisione.

L'amministratore uscente, ora condominio, ha votato contrario con una "dichiarazione di voto" nella quale chiede che la voce di spesa relativa al controllo del bilancio venga tolta dalle spese di proprietà (Tabella generale) ma inserita in una tabella specifica in quanto (sostiene) chi ha votato favorevole all'approvazione del bilancio non deve sostenere le spese di revisione, richiesta a suo dire solo da quelli che lo hanno respinto.

Istintivamente mi sono detto contrario a questo modo di procedere, ma poi vista l'insistenza, ho dichiarato che avrei verificato.

Cosa ne dite? La spesa va suddivisa tra tutti con la tabella generale oppure va messa a carico solo di chi non ha votato il bilancio?

Art 1137cc se la delibera e' regolare tutti devono contribuire per millesimi di proprietà

Come ha detto Tullio, se l'assemblea, come sembra dalle tue parole, ha deliberato in tal senso con il previsto quorum, hai operato per il giusto.

Ti riporto l'art. 1137 c.c.

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

Nei giorni scorsi non ho potuto visitare il forum e non ho letto le vostre risposte delle quali vi ringrazio. Mi rimane un dubbio per quanto riguarda il quorum delle votazioni. Il Bilancio Vecchio non è stato approvato a maggioranza di 600 millesimi e 21 presenti su 35. Con la stessa votazione si include anche la delibera che dispone una revisione sulla contabilità del bilancio.

Ho fatto la revisione e messo il mio compenso nelle spese di proprietà del Bilancio di Previsione, che è stato approvato con circa 430 millesimi in quanto i presenti non superavano il 50%. Tutto a posto quindi?

Bastava 1/3 per l'approvazione del Bilancio preventivo e di questa spesa in esso compresa?

Grazie

Per il bilancio (consuntivo - preventivo) e' sufficiente in 2* conv. La maggioranza semplice 1/3 e 1/3.

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