Vai al contenuto
Galdaron

Erbacce provenienti da terreno confinante. Come agire ?

Partecipa al forum, invia un quesito

Il condominio che amministro, ha al suo interno, 7 villette private e indipendenti dai palazzi che sono sempre contenuti nel perimetro condominiale. 

 

Una parte del muro perimetrale della villetta le cui foto sono allegate, è anche il muro di confine del condominio. Questo pezzo di muro insiste su un terreno incolto la cui proprietà è mista (privati e due società).

 

Da questo terreno incolto, le erbacce, insistendo sul muro di confine, scavalcano e invadono parte della villetta. Il proprietario mi ha chiesto di intervenire per rimuovere le erbacce. E' convinto che deve essere il condominio a pagare le spese di potatura e non lui.

 

Secondo me non posso dar seguito alla richiesta del condomino perché il danno è causato dalla incuria del terreno confinante con il condominio.

 

Ho qualche dubbio su questa tesi e per questo chiedo a voi.

 

Tenete presente che ho inviato alla polizia ambientale del comune dove è presente il condominio, una segnalazione della problematica ed intendo anche inviare una raccomandata a tutti i proprietari.

 

Vedendo le foto in allegato e quello che ho scritto, che opinione potete darmi ?

 

Il condomino aspetta la mia risposta per poter agire.

 

Grazie.

Per me, sia il proprietario della villetta che il Condominio stesso, dovrebbero agire, di concerto, contro il terreno confinante. Il muro motivo del contendere delimita, allo stesso tempo sia la proprietà privata che la proprietà condominiale.

Comunque, prima di intraprendere azioni legali, una "rilettura" del regolamento condominiale contrattuale non sarebbe malvagia. Sul regolamento condominiale contrattuale sono regolate le parti condominiali e le parti private. Magari, sul vostro regolamento condominiale può essere stabilito che il muro di cui si tratta sia considerato totalmente/parzialmente condominiale o privato.

1) art 896 cod. civ.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino (1)può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli (2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i fruttinaturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [821].

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

2) la proprietà del muro (condominiale, di uno dei due vicini o di entrambi) è indifferente all'applicazione della norma, la legge tutela un diritto che e a capo del  proprietario dell fondo "invaso" , il diritto di godere pienamente e senza vincoli (se non quelli sanciti dalla legge) della sua proprietà

3)E' il titolare del diritto (il proprietario del fondo invaso) che a la facolta di operare a sua tutela e dunque l'agire è a suo carico. Fatta salvo di diritto di rivalsa.

Appare pressoche inconsistente la richiesta del proprietario di delegare al condominio la tutela di un suo diritto.

ad integrazione

 

 

In alternativa puo nascere eventualmente la comunione di intenti tra proprietario del fondo invaso e proprietario del muro e dunque del terreno in proiezione, ossia il condominio, di agire a tutela ciascuno del proprio diritto. le spese si dovranno dividere per accordo tra le parti o se previso in base al regolamento condominiale

Partecipa al forum, invia un quesito

×