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MassimoS

Ecobonus e Serramenti

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Il nostro condominio ha optato per ecobonus 110% per cappotto termico, sostituzione caldaie, sostituzione serramenti e persiane.

 

L’amministratore ed il general contractor sostengono che la sostituzione degli scuri, nel nostro caso persiane, può avvenire solo ed esclusivamente in abbinamento alla sostituzione dei serramenti.

 

loro sostengono che non è possibile sostituire solo i serramenti o solo gli scuri, o si fanno entrambi o nulla.

 

a me non risulta che sia così, mi potete dare un vostro parere?

 

avendo io già cambiato i serramenti sarei ovviamente interessato a cambiare solo le persiane, è fattibile?

 

grazie,

Massimo

E' vero che gli scuri sono detraibili solo se sostituiti con il serramento; il serramento è detraibile indipendentemente dal cambio degli scuri.

 

Danielabi dice:

E' vero che gli scuri sono detraibili solo se sostituiti con il serramento; il serramento è detraibile indipendentemente dal cambio degli scuri.

 

Gli oscuranti sono detraibili anche separatamente, purché migliorativi rispetto a quelli esistenti.

Fonte: ENEA

Modificato da condo77
condo77 dice:

Gli oscuranti sono detraibili anche separatamente, purché migliorativi rispetto a quelli esistenti.

Fonte: ENEA

AdE lo sa?

condo77 dice:

Ora lo sa. 😄

 

Speriamo!

claudioalp dice:

Lei è certo che l'ENEA abbia competenze in campo fiscale?

Più di noi sicuramente.

AdE si rivolge ad ENEA per smarcare gli aspetti tecnici.

 

Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome
(aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve
possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della
precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.

 

condo77 dice:

Gli oscuranti sono detraibili anche separatamente, purché migliorativi rispetto a quelli esistenti.

Fonte: ENEA

🙄 dove l'hai letto nel documento che hai postato?

 

Le istruzioni iniziano così:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

 

Puo' essere che interpreti male, ma a mio parere "montate in modo solidale" significa che devono essere montate con l'infisso, non separatamente.

Anche in quest'altro documento è indicato che non possano essere "smontabili" :

 

 

Danielabi dice:

🙄 dove l'hai letto nel documento che hai postato?

 

Le istruzioni iniziano così:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata.

 

Puo' essere che interpreti male, ma a mio parere "montate in modo solidale" significa che devono essere montate con l'infisso, non separatamente.

Anche in quest'altro documento è indicato che non possano essere "smontabili" :

 

 

pag. 2

Modificato da condo77
  • Grazie 1

Grazie Daniela e Condo,

leggendo i documenti che avete postato la frase "...montate in modo solidale all’involucro edilizio " mi fa ben pensare che, come le persiane attuali, debbano avere il telaio fissato in modo solidale alla parete sulla quale verrà applicato il cappotto, non che debbano essere montate con l'infisso, infatti all'inizio del documento scrivono: "Sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata." quindi sono validi tutti i modi di montaggio, ma quello che preme a me, come dice Condo, è la frase "Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti....." che mi dice chiaramente che il General Contractor e l'Amministartore non mi stanno dicendo il vero.

Saluti,

Massimo

MassimoS dice:

il General Contractor e l'Amministartore non mi stanno dicendo il vero.

Stessa cosa che hanno detto a due miei parenti, uno a Bologna l'altro a Trento, general contractor + amministratore + tecnico.

Come vedi è un'opinione abbastanza diffusa, vediamo come andrà a finire con loro ora che hanno le "cartucce" ENEA da sparare (sono fiducioso, il tecnico si è già convinto, restano gli altri 2). 😉

 

Spazziamo via gli ultimi dubbi, guida AdE ecobonus del 2019:

 

Schermature solari
Per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 è riconosciuta una detrazione, nella misura massima di 60.000 euro, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.
La detrazione è pari:
 al 65%, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017
 al 50%, per le spese effettuate negli anni 2018 e 2019.

Sul sito dell’Enea sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio. In particolare:
 devono possedere, se prevista, una marcatura CE
 devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie eventualmente necessarie per la posa in opera e per le prestazioni professionali.

 

Quindi anche AdE non menziona il cambio degli infissi in occasione del cambio delle schermature.

Punto.

Danielabi dice:

Spazziamo via gli ultimi dubbi, guida AdE ecobonus del 2019:

 

Schermature solari
Per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 è riconosciuta una detrazione, nella misura massima di 60.000 euro, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.
La detrazione è pari:
 al 65%, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017
 al 50%, per le spese effettuate negli anni 2018 e 2019.

Sul sito dell’Enea sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio. In particolare:
 devono possedere, se prevista, una marcatura CE
 devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie eventualmente necessarie per la posa in opera e per le prestazioni professionali.

 

Quindi anche AdE non menziona il cambio degli infissi in occasione del cambio delle schermature.

Punto.

Le schermature solari però sarebbero le tende.

Imposte, scuri, persiane, frangisole, tapparelle ecc. cadono sotto il nome di "chiusure oscuranti". 😉

 

condo77 dice:

Le schermature solari però sarebbero le tende.

Imposte, scuri, persiane, frangisole, tapparelle ecc. cadono sotto il nome di "chiusure oscuranti". 😉

 

Non importa, perchè rientrano tutte nell'allegato M del Dlgs 311/2006, stesso trattamento.

  • Mi piace 1
Danielabi dice:

Non importa, perchè rientrano tutte nell'allegato M del Dlgs 311/2006, stesso trattamento.

Hai ragione. 👍

 

  • Grazie 1

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