#0 Inviato 7 Agosto, 2014 Sono proprietaria di un immobile che è parte di un condominio. L'immobile è del tutto autonomo sia come ingresso che come utenze ha in comune con il condominio una piccolissima parte di copertura. La restante copertura è costituita da una terrazza privata e dal manto stradale. La ripartizione delle spese avviene in modo del tutto iniquo ed ogni qualvolta porto una questione in assemblea, la stessa composta da atri cinque proprietari rappresentati da tre respinge le mie proposte senza tregua. Sarei giunta alla conclusione di chedere la separazione dal condominio. E' possibile e se sì qual'è la procedura da seguire? Grazie
#1 Inviato 7 Agosto, 2014 e' possibile solo se il tuo immobile fosse del tutto autonomo dal condominio ,cosa che come affermi non e' .
#2 Inviato 9 Agosto, 2014 Io prima di dire che non è possibile sentirei un avvocato cosa ne pensa. Purtroppo nel condominio vige la regola dell'indivisibilità delle cose. In una comunione invece la regola é la divisibilità. Su questi due punti spesso si fa confusione e tutti, se vi sono due o più proprietari, ritengono vi sia un condominio ma spesso non è così e si è in presenza di una comunione. Ripeto senti un buon avvocato.
#3 Inviato 9 Agosto, 2014 Non serve nessun avvocato. Da ciò che espone bcatterina non può distaccarsi dal condominio .
#4 Inviato 9 Agosto, 2014 Se è costituito e sono presenti tabelle millesimali etc si. Ma se non ci fossero anche in trenta potrebbe non essere un condominio. E questo non viene chiarito da bcatterina mi pare. Troppo spesso se vi sono due o più proprietari si dice condominio ma non è condominio. Io suggerirei prima di guardare il rogito cosa dice, se vi è specificato qualcosa, un regolamento etc e poi valutare. Magari deve semplicemente sciogliere una comunione.
#5 Inviato 9 Agosto, 2014 Troppo spesso se vi sono due o più proprietari si dice condominio ma non è condominio. Se i proprietari sono due o più di due è un condominio; Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio. Quindi la nascita di un condominio non è collegata ad un formale atto costitutivo, ma si verifica di diritto con la prima vendita, da parte dell'originario proprietario di tutto l'edificio, degli appartamenti o singole porzioni di piano a uno o più soggetti (Cass. 4.11.1994 n. 9062; Cass. 18.12.1978 n. 6073; Trib Roma 2.11.2000)
#6 Inviato 9 Agosto, 2014 Se è costituito e sono presenti tabelle millesimali etc si. Ma se non ci fossero anche in trenta potrebbe non essere un condominio. E questo non viene chiarito da bcatterina mi pare. Troppo spesso se vi sono due o più proprietari si dice condominio ma non è condominio. Io suggerirei prima di guardare il rogito cosa dice, se vi è specificato qualcosa, un regolamento etc e poi valutare. Magari deve semplicemente sciogliere una comunione. Il condominio è una particolare forma di comunione. Ci può essere una comunione anche in trenta se tutti e 30 sono COMPROPRIETARI DI TUTTO (ciascuno e comproprietario anche dell'appartamento degli altri). Se invece questa condizione manca, con o senza tabelle millesimali, anche in presenza di due soli proprietari di singole unità private con parti in comune, siamo di fronte a un condominio. La comunione può essere sciolta se l'unità immobiliare diventa di proprietà di un singolo proprietario. Il condominio può essere sciolto se tutto l'edificio diventa di proprietà di uno o più comproprietari.
#7 Inviato 9 Agosto, 2014 Grazie per le delucidazioni che date anche a me. Mi spiegate questa? --link_rimosso--
#8 Inviato 9 Agosto, 2014 Grazie per le delucidazioni che date anche a me. Mi spiegate questa? --link_rimosso-- La risposta de "Il Salvagente" non è conforme con la logica della Cassazione, ovvero se ci sono due o più proprietari, si tratta comunque di condominio, possono non essere approvate le tabelle millesimali e dividere le spese d'accordo tra i condomini, potrebbe non essere necessario l'amministratore, il quale viene nominato se i condomini sono più di otto, potrebbe essere mancate un regolamento di condominio, per questi casi nel primo l'amministratore si nomina in assemblea se i condomini sono più di otto oppure su ricorso al giudice da parte di uno o più condomini, ma nulla vieta che l'assemblea possa nominare un amministratore se i condomini sono otto o meno di otto ma non ci sarà la possibilità di adire al giudice salvo casi particolari previsti dall'art 1105 cc, il RdC si approva se i condomini sono più di dieci, ma non si può certamente dire che non esiste un condominio.
#9 Inviato 9 Agosto, 2014 Grazie per le delucidazioni che date anche a me. Mi spiegate questa? --link_rimosso-- semplice chi risponde alla domanda non conosce la definizione di "condominio" .
#10 Inviato 9 Agosto, 2014 Grazie per le delucidazioni che date anche a me. Mi spiegate questa? --link_rimosso-- "In assenza di condominio, se il titolo o la legge non dispongono diversamente (art. 1100 c.c.) si applicano le disposizioni previste dal codice civile per la comunione: “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali." La premessa fatta dal salvagente è chiara: IN ASSENZA DI CONDOMINIO. In assenza, cioè, delle condizioni da me indicate (proprietri di singole unità e comproprietari solo di alcune parti comuni). Se non c'è condomino l'intero edificio è in COMPROPRIETA' tra tutti i comproprietari. Se nel titolo non è specificata la quota di comproprietà le quote si presumono uguali. Diversamente da questa interpretazione, come detto da Peppe, la risposta non trova alcun fondamento.
#11 Inviato 9 Agosto, 2014 A mepare che anche in presenza di condominio e in alcune circostanze è possibile la divisione del condominio anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice. https://www.condominioweb.com/divisione-condominiale-lindivisibilita-del-condominio-e-la-regola-generale-ma-non-assolutamente.279 saluti
#12 Inviato 9 Agosto, 2014 Appunto nel caso esposto non ci sono le condizioni per staccarsi dal condominio
#13 Inviato 9 Agosto, 2014 Appunto nel caso esposto non ci sono le condizioni per staccarsi dal condominio se vi sono le condizioni le valuterà l'utente "bcatterina" insieme al proprio tecnico di fiducia e eventualmente un legale che le consiglierà il "modus operandi", resta il fatto che la divisione del condominio è fattibile anche se l'immobile non è completamente autonomo e restano in comune alcune cose. saluti 🙂
#14 Inviato 10 Agosto, 2014 Deve "essere autonomo e non "anche se non completamente autonomo". - - - Aggiornato - - - La proprietà di bcaterina non e' completamente autonoma .
#15 Inviato 10 Agosto, 2014 Ma in quanto riportato da Gipar viene detto che resteranno in condominio le cose necessarie alle nuove entità autonome. Nel particolare resterà in condominio solo la copertura di cui parla bcatterina mi pare di capire. Per quanto riguarda invece quanto dice 'il salvagente' come potrebbe non esserci condominio se ci sono due proprietari che hanno la facciata dello stabile in comune? Secondo quanto dite dovrebbe essere già costituito. Inoltre il salvagente va avanti facendo altri esempi che secondo voi dovrebbero automaticamente configurare un condominio secondo il salvagente no.
#16 Inviato 10 Agosto, 2014 disp .att.c.c. Art. 61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
#17 Inviato 10 Agosto, 2014 Bene è se i proprietari sono due come nell'esempio del salvagente? Grazie.
#19 Inviato 10 Agosto, 2014 Nel link che ho riportato del salvagente come esempio i proprietari sono due. Visto che avrebbero la facciata in comune secondo voi sarebbe già un condominio. Quindi chiedevo l'art. 61 che hai riportato come si applica nel caso di due proprietari. Per curiosità, se sai rispondere. Tutto li. Ciao.
#21 Inviato 10 Agosto, 2014 Quindi basta la richiesta di uno dei due? Un terzo, nel caso di due se uno lo chiede é già più di un terzo corretto? Grazie.
#22 Inviato 10 Agosto, 2014 se uno chiede ,e se la matematica non e' un opinione , uno su uno e' 3/3 .(ovvero maggiore di 1/3)
#24 Inviato 10 Agosto, 2014 teoricamente si ,ma in due non ha senso la divisione di un condominio perché se ci sono comunque parti in comune verrebbe a ricrearsi il condominio (visto che comunque esisterebbero parti comuni )