Vai al contenuto
sax65

Dopo la morte del padre ne acquisisce la nuda proprietà rinunciando all' eredità chi paga le morosità condominiali?

Salve, nel mio condominio al decesso di un condomino rinunciando all' eredità la figlia ne acquisiscela nuda proprietà e asserendo di non aver accettato l' eredità non è tenuta a pagare le quote condominiali relative all' anno in corso all' acquisizione del bene e all' anno precedente, potete aiutarmi per capirne di piu', grazie.

Non ho capito... se ha rinunciato all'eredità come fa ad acquisire la nuda proprietà di qualcosa che credo era del padre?

Posto che per avere la nuda proprietà..non ha rinunciato a un bel niente...se esiste una nuda proprietà, esisterà anche un usufruttuario...a cui richiedere le quote

Inoltre credo, ma potrei sbagliare, che in caso di successione, il pagamento degli arretrati non si limiti all'anno in corso e a quello precedente...se il debito risale alle calende...chi subentra per successione dovrà pagarlo.

Correggetemi se sbaglio! ^__^

Salve, nel mio condominio al decesso di un condomino rinunciando all' eredità la figlia ne acquisiscela nuda proprietà e asserendo di non aver accettato l' eredità non è tenuta a pagare le quote condominiali relative all' anno in corso all' acquisizione del bene e all' anno precedente, potete aiutarmi per capirne di piu', grazie.

Se c'è una rinuncia all'eredità può conservare il diritto d'abitazione il coniuge superstite o il figlio minore.

Se non ci sono coniugi superstiti o figli minori con la rinuncia dell'erede diretto la proprietà passa ad altri eredi.

Se non ci sono eredi la proprietà passa allo Stato che mette in vendita l'immobile e, nei limiti di quanto ricavato, liquida i creditori.

Chi rinuncia all'eredità non può essere chiamato ad onorare i debiti del cuius... a prescindere da quando siano sorti.

Se ha acquistato la nuda proprietà di un bene del de cuius, non ha fatto alcuna rinuncia poiché non è possibile porre condizioni di alcun genere alla rinuncia stessa.

Chi rinuncia all'eredità non può essere chiamato ad onorare i debiti del cuius... a prescindere da quando siano sorti.

Se ha acquistato la nuda proprietà di un bene del de cuius, non ha fatto alcuna rinuncia poiché non è possibile porre condizioni di alcun genere alla rinuncia stessa.

Forse sax65 si è espresso male.

Magari la figlia ha rinunciato all'eredità ma finchè un altro erede o lo Stato ne acquisisce la proprietà lei ci rimane dentro perchè non può essere sfrattata.

Oggi, con l’entrata in vigore della Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, in virtù della quale l’Amministratore è obbligato ad agire in giudizio nei confronti dei condomini morosi tempestivamente, ossia entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, salvo espressa dispensa dell’Assemblea, si pone con tutta evidenza la necessità di individuare celermente l’effettivo obbligato al pagamento delle spese condominiali maturate dopo il decesso del de cuius e/o delle spese arretrate.L’avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale LDS segnala come, ai sensi dell’art. 752 Cod. Civ., siano gli eredi a dover contribuire al pagamento delle spese condominiali al posto del de cuius in proporzione alla quota ereditaria attribuita a ciascuno o per testamento, sempre che il testatore abbia disposto diversamente, oppure, in mancanza di testamento, per legge, secondo le regole della c.d. successione legittima.Gli eredi, poi, che abbiano accettato puramente e semplicemente l’eredità risponderanno dei debiti ereditari (e quindi anche delle spese condominiali maturate e maturande) tanto con il patrimonio ereditario tanto con il proprio patrimonio personale.Pertanto, a questi il Condominio potrà richiedere il pagamento delle spese condominiali, agendo eventualmente in giudizio contro lo stesso ed escutendo, a sua scelta, il patrimonio ereditato oppure quello personale nei limiti della quota ereditaria attribuita a quest’ultimo dalla Legge o per testamento.La questione, tuttavia, può non essere così semplice. Infatti, ai chiamati all’eredità è attribuito anche il diritto di rinunciare all’eredità, raggiungendo così lo scopo di non rispondere delle posizioni debitorie del defunto.In effetti, avverte l’avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS, i chiamati all’eredità possono letteralmente sottrarsi al pagamento delle spese condominiali (e degli altri debiti del defunto) beneficiando dell’istituto della rinuncia all’eredità, in virtù del quale il chiamato non acquista beni facenti parte della massa ereditaria e, al contempo, non risponde dei debiti del defunto.Proprio in questo caso, come pure nel caso in cui il de cuius non ha istituito eredi per testamento e non ha parenti entro il sesto grado, chiamati all’eredità in forza delle norme sulla c.d. successione legittima, si pone l’annoso problema di chi risponderà, in generale, dei debiti ereditari e, nel caso de quo, di chi pagherà le spese condominiali.In casi simili, il Condominio creditore potrà presentare istanza, ai sensi dell’art. 528 Cod. Civ., al Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, per la nomina di un curatore dell’eredità c.d. giacente, non essendo o non potendo essere accettata da nessuno e non essendoci alcuno nel possesso dei beni ereditari.Il Curatore nominato dal Tribunale, una volta accettato l’incarico e prestato giuramento, dovrà procedere all’inventario dei beni ereditari e alla conseguente custodia e amministrazione, promuovendo le azioni processuali necessarie a tutelare le ragioni ereditarie.In particolare, poi, il Curatore dell’eredità giacente, ai sensi dell’art. 530 Cod. Civ., farà fronte al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale.Ciò posto – conclude l’avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale LDS – il Condominio che volesse recuperare dei crediti vantati nei confronti di un condomino deceduto potrà, in mancanza di eredi oppure in presenza di chiamati all’eredità che abbiano rinunciato, ricorrere al Tribunale competente, Sezione Volontaria Giurisdizione, per far nominare un Curatore dell’eredità giacente; dopodiché il Condominio potrà rivolgere la propria richiesta di pagamento al Curatore, il quale, previa autorizzazione dello stesso Tribunale, potrà provvedere al pagamento del debito con i beni facenti parte dell’asse ereditario.Un’altra situazione in cui l’erede può evitare di essere gravato dei debiti ereditari è quella in cui l’erede accetti l’eredità con il beneficio di inventario.L’avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS precisa che: “Con l’accettazione con beneficio di inventario, i debiti ereditari verranno soddisfatti solo con i beni facenti parte dell’asse ereditario, senza che si crei confusione tra patrimonio dell’erede e del defunto”.In particolare, in tal caso, l’erede diviene l’amministratore del patrimonio del defunto e pertanto il Condominio potrà rivolgere la propria richiesta di pagamento delle spese condominiali proprio a quest’ultimo, che amministrerà il patrimonio nel suo interesse, in quello dei creditori e dei legatari (salva sua responsabilità per l’amministrazione in caso di colpa grave).(studiolegalelds.it)

Non fa una grinza.. il punto è stabilire se abbia accettato o meno.. e questa certezza ancora non l'abbiamo.

Secondo me serve un avvocato.

Anche se avesse rinunciato all'eredità con regolare atto, la rinuncia potrebbe essere revocata o nulla.

L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita.

Se la figlia continua ad occupare l'appartamento senza titolo, si presume che abbia accettato l'eredità per fatti concludenti.

 

Art. 476 c.c.

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

@Leonardo

sono tutti bei discorsi che non fanno una piega. Il punto è che sax65, nel suo primo post, dichiara "asserendo di non aver accettato l' eredità".

Quindi, delle due l'una.. o l'ha accettata con tutte le conseguenze del caso e quindi onerata al pagamento dei debiti o non lo è.

Fino a quando non si chiarisce questo, possiamo stare a chiacchierare a vita..🙂

Ma tornando al punto iniziale....sax65 parla di "nuda proprietà", e non di diritti di abitazione...ora (escludendo il dilemma dell'accettazione o meno..ovvio che se è proprietaria ha accettato) ...se esiste una nuda proprietà, esiste di contro un usufruttuario, e il problema di chi deve accollarsi le spese condominiali non sussiste....

Sax, torna, e chiarisci meglio la questione!!!

Ma tornando al punto iniziale....sax65 parla di "nuda proprietà", e non di diritti di abitazione...

E' evidente che sax65 non si sia espresso nei giusti termini.

Chi rinuncia all'eredità diventa un perfetto estraneo e non può acquisire la nuda proprietà.

Qualora avesse, per qualsiasi motivo e/o causa, acquisito la nuda proprietà, il nudo proprietario è responsabile in solido con l'usufruttuario al pagamento delle spese condominiali, quindi il nudo proprietario nei confronti del condominio ha gli stessi doveri del proprietario, salvo rivalersi sull'usufruttuario per le spese che non gli competono.

#Leonardo

come vedi, stiamo chiacchierando tra noi e si ribadiscono gli stessi concetti...🙂

Anzitutto preme evidenziare come, in caso di usufrutto, non sussiste alcun diritto di abitazione ex lege per mortis causa poiché lo stesso si estingue col decesso dell'usufruttuario. Quanto al quesito di "Sax65": un nudo proprietario può rinunciare tranquillamente all'eredità purché lo faccia con i modi e nei luoghi prestabiliti. Ora bisogna capire se il soggetto era davvero nudo proprietario o cos'altro, se ha rinunziato veramente all'eredità o se ha commesso un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità facendo venir meno un'eventuale atto di rinunzia. Per far questo, l'amministratore condominiale dovrebbe recarsi presso gli uffici del catasto e richiedere una ricerca negli atti di registro a nome del soggetto invocante la rinunzia; se non presente, il nudo proprietario è erede a tutti gli effetti e subentra nei debiti e nei crediti del de cuius mentre se risulta effettuata oltre il tempo previsto può essere impugnata ex lege. Se invece risulta effettuata nei termini, bisogna che si vada a ritroso tra gli eredi legittimi secondo l'art.467 c.c.. Ultimo caso da verificare è il comportamento incompatibile con la rinuncia e se è avvenuto (es. locazione del bene immobile, vendita di uno o più oggetti presenti all'interno dello stesso, ecc...) a nulla vale un'eventuale rinuncia sicché il soggetto è erede a tutti gli effetti.

Ospite
Questa discussione è chiusa.
×