#1 Inviato 19 Settembre, 2019 Supponiamo che 2 palazzine in un supercondominio per condivisione parcheggi abbiano un problema . La palazzina A deve fare dei lavori di facciata. La palazzina B no. Palazzina ha prepara inpreventivi e deve redigere assemblea per a scelta finale . L amministratore comunica essendo un unico condominio con CF. UNICO non può essere convocato solo con i diretti interessati ma bensi devono essere convocate entrambe le palazzine. ORA al di là della correttezza della situazione formale non e’ Una pazzia ? Palazzina A dipende da palazzina B anche per lavori che riguardano solo la A ? Se nessuno della palazzina B si presenta non ci sarebbe nemmeno il quorum o peggio, se B si incazzasse e votasse a sfavore , palazzina A non farebbe mai i lavori (tralasciando i fattori pericoli o emergenza) o c’è un modo che non conosco per bypassare la palazzina B non essendo minimamente interessata in nessun modo ?
#2 Inviato 19 Settembre, 2019 A mio parere si applica il 3° comma dell'art. 1123: Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità Se le palazzine sono separate fra loro, per quanto con unico codice fiscale, di fatto sono due entità diverse, con proprie esigenze per le quali possono e devono decidere autonomamente. 1
#3 Inviato 20 Settembre, 2019 A me l amministratore ha detto unico cf non può indire assemblea solo per una palazzina
#4 Inviato 20 Settembre, 2019 sbirulino dice: L amministratore comunica essendo un unico condominio con CF. UNICO non può essere convocato solo con i diretti interessati ma bensi devono essere convocate entrambe le palazzine. L'amministratore sbaglia perchè come ha specificato Daniela, trattandosi di condominio parziale, devono essere convocati ed hanno diritto di voto solo "gli aventi diritto" e non tutti i condòmini e pertanto i millesimi di proprietà e le relative maggioranze saranno riproporzionati solo alla palazzina interessata. Se proprio l'amministratore vuole convocare tutti i condòmini, può farlo solo per conoscenza ma l'altra palazzina non ha diritto di partecipare al voto e pertanto non deve essere conteggiata ne nel quorum costituivo, ne nel quorum deliberativo. CXhe all'assemblea hanno diritto a partecipare solo gli aventi diritto e non tutti i condòmini è specificato proprio nell'art. 1136 del codice civile novellato dalla riforma per chiarire anche questo aspetto. Ti posto qui uno stralcio dell'art. 1136 del codice civile, sia prima della riforma che dopo la riforma entrata in vigore il 18/06/2013 Art.1136 c.c. PRIMA DELLA RIFORMA ... L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.... Art.1136 c.c. DOPO LA RIFORMA ...L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati... 1 2
#5 Inviato 20 Settembre, 2019 Leonardo53 dice: L'amministratore sbaglia perchè come ha specificato Daniela, trattandosi di condominio parziale, L'amministratore sbaglia e di grosso!!! Non ripeto le argomentazioni di @Danielabi e di @Leonardo53 perchè sarebbe una perdita di tmpo e dico solo quello che facciamo nel nostro condominio o meglio nel nostro supercondominio visto che ci sono tre palazzine praticamente uguali con in comune cortile ecc. Proprio in questi mesi dobbiamo mettere mano ai cornicioni e altri lavori, ma ogni palazzina farà solo i lavori necessari che riguardano la propria palazzina. Quando ci sono lavori che interessano una sola palazzina vengono convocati solo i condomini di quella palazzina e votano. Qusndo ci sono state infiltrazioni nella palazzina A ha discusso e votato e pagato solo la palazzina A. Per le tabelle dell'ascensore, pur interessando tutte le tre palazzine, ha preso una decisione solo la mia, la B, proprio perchè il discorso l'ho portato avanti io. Ecc
#6 Inviato 20 Settembre, 2019 @sbirulino dice; L amministratore comunica essendo un unico condominio con CF. UNICO Altalex risponde ... Codice fiscale del supercondominio e del condominio parziale In caso di supercondominio (un complesso immobiliare composto da più edifici, ciascuno dei quali costituito in condominio) o di condominio parziale (ad esempio nel caso di gestione separata di una porzione di condominio funzionalmente destinata al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell’edificio condominiale), se sussiste una gestione autonoma con specifici adempimenti separati da quelli del condominio, gli stessi hanno l’obbligo di richiedere un proprio codice fiscale. In tal caso infatti il supercondominio e/o il condominio parziale devono assolvere ai propri adempimenti fiscali e sono sostituti d’imposta in modo distinto rispetto al condominio. ... --link_rimosso-- p.s. in questo forum abbiamo esperti in materia fiscale, credo che queste cose siano di loro conoscenza, io sono un semplice condomino e di fisco non capisco nulla, ma so leggere e copio ed incollo, altro non posso fare, ne rispondere ad eventuali domande. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#7 Inviato 20 Settembre, 2019 Si, è vero che in caso di supercondomìnio ogni singolo condomìnio ha il proprio codice fiscale e quindi ogni condomìnio è sostituto d'imposta. Il problema, già sollevato anche in altri topic, e non ancora risolto, è: è d'obbligo (necessario, coercitivo, doveroso....) scindere un condomìnio formato da piu' palazzi, con unico codice fiscale, in piu' condomìni con piu' codici fiscali? Per il momento esiste una pronuncia della Corte di Cassazione, che stabilisce che al supercondominio si applicano le norme del condominio e non della comunione, e che il supercondomìnio esiste ipso iure et facto come, del resto il singolo condomìnio. Pero', spesso leggiamo di condomìni, minimi ma pur sempre condomìni, che non hanno chiesto l'attribuzione del codice fiscale, eppure ipso iure et facto esistono, sono condomìni di fatto. I condomìni non hanno personalità giuridica, non sono regolati da norme precise sulla loro costituzione e non hanno, di conseguenza, una capacità patrimoniale singola, che potrebbe dirimere la questione "condominio singolo e supercondomìnio" Il codice fiscale è necessario (d'obbligo) per le questioni fiscali, ma è sufficiente per stabilire come debba costituirsi un condomìnio o un supercondomìnio?
#8 Inviato 20 Settembre, 2019 Danielabi dice: Si, è vero che in caso di supercondomìnio ogni singolo condomìnio ha il proprio codice fiscale e quindi ogni condomìnio è sostituto d'imposta. Perfetto, e questo è proprio il caso in quanto lo stesso OP @sbirulino al 1° post dice; sbirulino dice: Supponiamo che 2 palazzine in un supercondominio per condivisione parcheggi Da cui ci devono essere 3 CF, uno per ogni stabile ed uno per le parti comuni (parcheggio e di altro se c'è al momento non ancora noto) , ovvero salvo titolo contrario dove sia prevista la gestione singola è un Supercondominio a gestione separata, anche se l'amministratore fosse unico, e nulla lo vieta (l'amm.re unico), o no? Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#9 Inviato 20 Settembre, 2019 Credo che senza tanta filosofia ma con tanta concretezza bisogna invece privilegiare la praticità. A fronte di tre palazzine che - SI sono supercondominio - ma identificate da unico codice fiscale - molto semplicemente: - i bilanci si approvino esclusivamente mediante seduta plenaria delle tre palazzine; - laddove insorgano problematiche specifiche interessanti le sole singole palazzine allora si può tranquillamente convocare la sola singola palazzina. Condominio parziale o art. 1123 c.c. 3° comma, come meglio preferite. Se c'è un unico codice fiscale, è perchè il Costruttore in origine ha scelto per questa iniziale impostazione amministrativa; ci saranno solo dei bilanci più articolati. Nulla osta che in un qualunque momento i condòmini delle tre palazzine possano scegliere per una diversa impostazione amministrativa che preveda tre codici fiscali (uno per palazzina) ed un codice fiscale per il supercondominio (per le parti in comune fra le tre palazzine). D'altronde nulla osta che la corrente impostazione amministrativa rimaga conservata in uso tal quale. Ma un conto è l'impostazione amministrativa/fiscale, altro la legittimità delle convocazioni assembleari e relative delibere. 3
#10 Inviato 20 Settembre, 2019 albano59 dice: Nulla osta che in un qualunque momento i condòmini delle tre palazzine possano scegliere per una diversa impostazione amministrativa che preveda tre codici fiscali (uno per palazzina) ed un codice fiscale per il supercondominio (per le parti in comune fra le tre palazzine). Sei stato semplicemente perfetto nell'esposizione caro @albano59 . Sta a chi continua ad insistere ( secondo me fuori luogo) sulla necessità di avere 3 cf obbligatoriamente e 4 amministratori fare un passo indietro.
#11 Inviato 20 Settembre, 2019 Dino40 dice: Sei stato semplicemente perfetto nell'esposizione caro @albano59 . Sta a chi continua ad insistere ( secondo me fuori luogo) sulla necessità di avere 3 cf obbligatoriamente e 4 amministratori fare un passo indietro. Mi sembra che nessuno insista sulle norme fiscali, tanto è vero che la stessa @Danielabi esperta in questioni fiscali ha dichiarato --> vedi quotato alla fine; p.s. perchè 3 CF e 4 amministratori? Quando gli stabili sono due con parti comuni?, ovvero al massimo ci devono essere 3 CF e non 4, e come detto gli amministratori non devono essere uno per ogni CF ma ogni stabile potrà nominare lo stesso amministratore per tutto il complesso ed avere la gestione di più CF + le parti comuni (nulla lo vieta) oppure avere un amministratore per stabile, + uno per le parti comuni, a scelta dei condomini. Danielabi dice: Si, è vero che in caso di supercondomìnio ogni singolo condomìnio ha il proprio codice fiscale e quindi ogni condomìnio è sostituto d'imposta. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#12 Inviato 20 Settembre, 2019 Tullio01 dice: p.s. perchè 3 CF e 4 amministratori? Perchè è stata una svista materiale in quanto pensavo al mio condominio, ma non cambia il concetto se invece di 3 e 4 mettiamo 2 e 3 o no? Tullio01 dice: copio ed incollo Quando si copia e si incolla bisogna farlo in modo corretto rispettando integralmente il pensiero di chi l'ha proposto senza enucleare una frase per farle dire quello che ci conviene asserire.
#13 Inviato 20 Settembre, 2019 Dino40 dice: Perchè è stata una svista materiale in quanto pensavo al mio condominio, ma non cambia il concetto se invece di 3 e 4 mettiamo 2 e 3 o no? Quando si copia e si incolla bisogna farlo in modo corretto rispettando integralmente il pensiero di chi l'ha proposto senza enucleare una frase per farle dire quello che ci conviene asserire. Vada per la svista, a me non interessa, ma è bene essere chiari nell'esposizione dei numeri, specialmente da chi ha insegnato la matematica. Quando si cita in parte d'interesse il link (come ho fatto io) e poi si cita la fonte; -- --link_rimosso-- a chi interessa leggerlo tutto può leggerlo integralmente, non compete a me sapere cosa serve a chi legge, e come ho confessato io di fisco non ci capisco nulla. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#14 Inviato 20 Settembre, 2019 Ragazziiiiii......(mi permettete di apostrofarvi così?) Considerate che questo è un luogo di opinioni, libere e sindacabili, non una sezione di Corte di Cassazione. Gli apporti sono per crescere, capire e informarsi. Evitate i giudizi sul metodo di una persona o sulla persona stessa: sono sterili e alimentano solo liti e rancori. Suvvia......😉
#15 Inviato 20 Settembre, 2019 Danielabi dice: Ragazziiiiii......(mi permettete di apostrofarvi così?) Considerate che questo è un luogo di opinioni, libere e sindacabili, non una sezione di Corte di Cassazione. Gli apporti sono per crescere, capire e informarsi. Evitate i giudizi sul metodo di una persona o sulla persona stessa: sono sterili e alimentano solo liti e rancori. Suvvia......😉 Ok Daniela, d'ora in poi come avevo fatto negli ultimi giorni, non scriverò più nulla, e mi limiterò a leggere (ed alle volte sorridere per certe affermazioni). E' impensabile che ad ogni mio scritto vengo citato da un utente per cose insignificanti solo per alimentare le polemiche? NON ci sto più. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#16 Inviato 20 Settembre, 2019 Tullio01 dice: E' impensabile che ad ogni mio scritto vengo citato da un utente per cose insignificanti solo per alimentare le polemiche? Io cito un tuo intervento solo se lo ritengo non in linea con le normative e non certo perchè lo scrivi tu sia chiaro. Ti ricordo che in presenza di un supercondominio i condomini possono scegliere di avere un solo Cf oppure uno Cf per condominio (palazzina). Quando in un complesso ci sono più palazzine non è obbligatorio avere un Cf per ogni palazzina, ma il supercondominio automaticamente. Forse ci si dimentica facilmente delle tesi sostenute non proprio esatte. E' sufficiente per una verifica andare a rileggere che cosa è stato scritto nella discussione aperta da @Dario Vivian (Supercondominio), mentre non è stato scritto nulla dopo che @camillo50 ha illustrato come stavano effettivamente le cose.
#17 Inviato 20 Settembre, 2019 Dino40 dice: Ti ricordo che in presenza di un supercondominio i condomini possono scegliere di avere un solo Cf oppure uno Cf per condominio (palazzina). Quando in un complesso ci sono più palazzine non è obbligatorio avere un Cf per ogni palazzina, ma il supercondominio automaticamente. Non in linea con la Cassazione e con l'AdE fatto salvo titolo contrario. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#18 Inviato 20 Settembre, 2019 Tullio01 dice: Non in linea con la Cassazione e con l'AdE. Errare è umano, perseverare è diabolico.
#19 Inviato 20 Settembre, 2019 Dino40 dice: Errare è umano, perseverare è diabolico. Danielabi dice: Si, è vero che in caso di supercondomìnio ogni singolo condomìnio ha il proprio codice fiscale e quindi ogni condomìnio è sostituto d'imposta. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#21 Inviato 20 Settembre, 2019 Danielabi dice: Si, è vero che in caso di supercondomìnio ogni singolo condomìnio ha il proprio codice fiscale e quindi ogni condomìnio è sostituto d'imposta. Il problema, già sollevato anche in altri topic, e non ancora risolto, è: è d'obbligo (necessario, coercitivo, doveroso....) scindere un condomìnio formato da piu' palazzi, con unico codice fiscale, in piu' condomìni con piu' codici fiscali? Per il momento esiste una pronuncia della Corte di Cassazione, che stabilisce che al supercondominio si applicano le norme del condominio e non della comunione, e che il supercondomìnio esiste ipso iure et facto come, del resto il singolo condomìnio. Pero', spesso leggiamo di condomìni, minimi ma pur sempre condomìni, che non hanno chiesto l'attribuzione del codice fiscale, eppure ipso iure et facto esistono, sono condomìni di fatto. I condomìni non hanno personalità giuridica, non sono regolati da norme precise sulla loro costituzione e non hanno, di conseguenza, una capacità patrimoniale singola, che potrebbe dirimere la questione "condominio singolo e supercondomìnio" Il codice fiscale è necessario (d'obbligo) per le questioni fiscali, ma è sufficiente per stabilire come debba costituirsi un condomìnio o un supercondomìnio? Certo che leggere serve ma bisogna leggere tutto, ma proprio tutto e non solo concetto tanto per confermare quello che vogliamo sostenere.
#22 Inviato 20 Settembre, 2019 Dino40 dice: Certo che leggere serve ma bisogna leggere tutto, ma proprio tutto e non solo concetto tanto per confermare quello che vogliamo sostenere. Il supercondominio esiste in questo caso non lo dico e non lo sostengo io; sbirulino dice: Supponiamo che 2 palazzine in un supercondominio per condivisione parcheggi per cui; Danielabi dice: Si, è vero che in caso di supercondomìnio ogni singolo condomìnio ha il proprio codice fiscale e quindi ogni condomìnio è sostituto d'imposta. Modificato 20 Settembre, 2019 da Tullio01
#23 Inviato 20 Settembre, 2019 In provincia di Macerata, ma non so altrove se è la stessa cosa , un simile modo di unire spezzoni di un discorso, mezze frasi, si chiama "mistificare un concetto".
#24 Inviato 20 Settembre, 2019 Dino40 dice: In provincia di Macerata, ma non so altrove se è la stessa cosa , un simile modo di unire spezzoni di un discorso, mezze frasi, si chiama "mistificare un concetto". E' sufficiente leggere le sentenze della Cassazione e le norme previste dall'ADE, cose già postate in altro Topic e troverai gli stessi concetti.
#25 Inviato 20 Settembre, 2019 Grazie mille ragazzi perché siete stati davvero utili allora si può fare !