#1 Inviato 19 Maggio Se un fabbricato è costituito da immobili quasi tutti abusivi è lecito effettuarne una ristrutturazione, con o senza benefici fiscali?
#2 Inviato 19 Maggio Se ristrutturi un immobile abusivo allora anche la ristrutturazione sarà abusiva e non potrai godere di benefici fiscali.
#3 Inviato 19 Maggio Sars dice: Se un fabbricato è costituito da immobili quasi tutti abusivi è lecito effettuarne una ristrutturazione, con o senza benefici fiscali? E' lecito metterli a norma e ristrutturarli, anche senza beneficio fiscale. Dipende dal tipo di ristrutturazione, ma, teoricamente, il tecnico non potrebbe firmare l'abilitazione comunale in presenza di abusi (peraltro sarebbe da capire se si tratta di abusi o difformità)
#4 Inviato 19 Maggio Danielabi dice: sarebbe da capire se si tratta di abusi o difformità Ecco, questo è un punto importante. "Immobile abusivo" significa che non c'è titolo edilizio o che l'immobile è completamente diverso rispetto al titolo edilizio: @Sars , siamo in questa casistica?
#5 Inviato 19 Maggio immobili diversi rispetto al titolo edilizio, verande abusive, stanze al posto di balconi, ecc. Una ristrutturazione senza benefici fiscali , che non metta a posto gli abusi, è fornalmente lecita?
#6 Inviato 19 Maggio Bisogna verificare nel dettaglio. Se hai una veranda abusiva e sposti il muro tra la stanza e il bagno (come esempio di ristrutturazione) con regolare titolo edilizio, il comune potrà chiederti di rimuovere la veranda ma non ti chiederà di ripristinare anche il muro spostato. Se però hai un'abitazione al posto di un fienile (nel senso che il permesso di costruire era per un fienile ma tu ci hai piazzato una villetta o un condominio), allora la questione cambia radicalmente... Insomma bisogna definire bene: lo stato di partenza (di fatto e autorizzato); gli interventi concreti che si vogliono fare. Prima di intervenire, soprattutto se in modo importante, sarebbe sempre bene sanare. Modificato 19 Maggio da condo77
#7 Inviato 19 Maggio Danielabi dice: E' lecito metterli a norma e ristrutturarli, anche senza beneficio fiscale. Dipende dal tipo di ristrutturazione, ma, teoricamente, il tecnico non potrebbe firmare l'abilitazione comunale in presenza di abusi (peraltro sarebbe da capire se si tratta di abusi o difformità) Ecco, il punto è questo. Si deve fare una CIL o CILA per lavori di ristrutturazione "lievi" (cioè rifacimento del'intonaco esterno, ritinteggiatura) su un fabbricato costituito da tanti immobili abusivi come sopra descritto, e che non verranno sanati. In questo caso CIL o CILA non potrebbero neanche essere redatti dal tecnico? In teoria il fabbricato non può mai essere oggetto di tali lavori?
#8 Inviato 19 Maggio Sars dice: In questo caso CIL o CILA non potrebbero neanche essere redatti dal tecnico? In teoria il fabbricato non può mai essere oggetto di tali lavori? Non sono un tecnico, quindi non so cosa risponderti. Chiamo in aiuto "i tecnici" @marcanto @Alberto.Cannaò
#9 Inviato 19 Maggio Sars dice: Ecco, il punto è questo. Si deve fare una CIL o CILA per lavori di ristrutturazione "lievi" (cioè rifacimento del'intonaco esterno, ritinteggiatura) su un fabbricato costituito da tanti immobili abusivi come sopra descritto, e che non verranno sanati. In questo caso CIL o CILA non potrebbero neanche essere redatti dal tecnico? In teoria il fabbricato non può mai essere oggetto di tali lavori? Per la sola ritinteggiatura, mantenendo lo stesso colore, non è prevista la necessità di un titolo edilizio (si tratta di edilizia libera). Ne segue che potete procedere anche in presenza di abusi, benché sia naturalmente meglio sanarli (ma questo a prescindere dal fatto che tinteggiate o meno)
#10 Inviato 19 Maggio Sars dice: Se un fabbricato è costituito da immobili quasi tutti abusivi è lecito effettuarne una ristrutturazione, con o senza benefici fiscali? è stato già risposto ma se ci sono degli abusi, meglio non intervenire ne con CIL ne con CILA e neppure con CILAs prima gli abusi sono da sanare "verande abusive, stanze al posto di balconi," sono abusi che tagliano la testa al toro, ossia abusi rilevanti "Una ristrutturazione senza benefici fiscali , che non metta a posto gli abusi, è fornalmente lecita?" meglio discuterne con un tecnico......entriamo nell'orbita delle verifiche di conformità Modificato 19 Maggio da marcanto 1
#11 Inviato 19 Maggio Sars dice: immobili diversi rispetto al titolo edilizio, verande abusive, stanze al posto di balconi, ecc. Una ristrutturazione senza benefici fiscali , che non metta a posto gli abusi, è fornalmente lecita? Consultare collega per opportuni accertamenti del caso ... ... regolarità edilizia ed urbanistica ... ... verificare esistenza di vincoli ... ... in questo caso abusi edilizi sulla / sulle facciata / facciate (parti comuni) ... ... vincolo storico e paesaggistico ... ... nel frattempo ... www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380~art49 Art. 49 (L) Disposizioni fiscali www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380~art34 Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380~art36 Art. 36 (L) Accertamento di conformità www.studiotecnicopagliai.it/veranda-abusiva-condominio-regolarizzazione/ Veranda abusiva in condominio: regolarizzazione, una missione impossibile Abusi edilizi La sanatoria di piccolo ampliamento in edificio plurifamiliare richiede verifica volumetrica generale e di altri parametri. Ing. Carlo Pagliai - 16/08/2022 Sars dice: Ecco, il punto è questo. Si deve fare una CIL o CILA per lavori di ristrutturazione "lievi" (cioè rifacimento del'intonaco esterno, ritinteggiatura) su un fabbricato costituito da tanti immobili abusivi come sopra descritto, e che non verranno sanati. In questo caso CIL o CILA non potrebbero neanche essere redatti dal tecnico? In teoria il fabbricato non può mai essere oggetto di tali lavori? La CIL è formalmente morta R.I.P. www.ceciliasurace.it/che-fine-ha-fatto-la-cil/ 1
#12 Inviato 20 Maggio Posso concludere che lavori su un fabbricato/immobili caratterizzato da abusi insanabili, lavori che normalmente devono essere accompagnati da formale comunicazione al Comune (che sia CIL, CILA, SCIA o altro) a norma di legge non possono essere formalmente eseguiti?
#13 Inviato 20 Maggio Sars dice: Posso concludere che lavori su un fabbricato/immobili caratterizzato da abusi insanabili, lavori che normalmente devono essere accompagnati da formale comunicazione al Comune (che sia CIL, CILA, SCIA o altro) a norma di legge non possono essere formalmente eseguiti? Come detto, dipende. Se la difformità non coinvolge tutto l'immobile (p.e. mancanza del titolo edilizio per la costruzione) ma solo una parte (p.e. veranda abusiva), allora si potranno fare lavori su una parte diversa che non coinvolge quella difforme (p.e. ristrutturazione degli ambienti interni). Oppure lavori in edilizia libera come la nominata ripitturazione.
#14 Inviato 20 Maggio Se posso dire la mia: NO. Tanto sarebbe imposto in civile dall'art. 1669 c.c. e sull'interpretazione nomofilattica dello stesso vedi: Cassazione a Sezioni Unite 27/3/2017 n. 7756. Sull'obbligo di SCIA in sanatoria al posto della CILA, ammissibile per materia ma non in presenza di difformità edilizie, quindi a livello amministrativo, vedi art. 27, D.P.R. 380/2001, A livello penale il divieto sarebbe imposto dalle falsità del privato (il condominio) e del tecnico che dovrà controfirmare l'istanza CIL o CILA che consumerebbe il reato di falsità in atto pubblico da persona esercente un servizio di pubblica necessità, nell'asseverare la rispondenza dell'edificio. Tanto sarebbe statuito, ex pluris, dalla Cassazione, Sez. III, sentenza n. 10907 del 1.4.2020 che statuisce che il reato dell'art. 20, comma 13, D.P.R. n. 380/2001, ad oggetto le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l'esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire (fa cui anche la CILA), ha un "ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica utilità e della falsità ideologica e materiale commessa dal privato in atto pubblico". Ho usato il condizionale introducendo la problematica penale per due motivi: 1) Bisogna vedere se il Comune "esce" in sopralluogo o "motu proprio" (controllo del territorio), oppure su segnalazione di Terzi, perché se la CILA è insindacabile amministrativamente (cioè non la puoi impugnare avanti T.A.R.) penalmente la può esporre o denunziare chiunque, anche un terzo in via pretensiva che vede le verande. 2) Bisogna accertare due elementi ulteriori che potrebbero essere aggravanti di reato: a) gli indici di edificabilità e di volumetria dell'immobile e capire se sanabile per SCIA o per PDC, b) quanti sono i condomini in grave difformità edilizia (abusi volumetrici); se più di cinque scatterebbe l'aggravante di reato per numero. Detto ciò, che sconsiglierebbe l'omessa regolarizzazione dell'immobile "aumma aumma", ma l'amministratore sarebbe disposto a firmare l'istanza senza regolarizzazione e rischiare sino a tre anni di gattabuia? Ben tonto vi sareste trovati. 1
#15 Inviato 20 Maggio @cacallo Questa me la devi esplicitare: " quanti sono i condomini.... se più di cinque scatterebbe l'aggravante di reato per numero "
#16 Inviato 20 Maggio Fra un attimo, c'è altra discussione che stavo seguendo, proprio su questo problema e su un'infelice proposta dell'amministratore di quel condominio, ma ho dovuto resettare il computer. Si tratta delle "aggravanti generiche" da Codice Penale, poi entreremo meglio nel dettaglio dell'art. 50 D.P.R. 380/2001 e sono cavoli assai amari per tutti i reati che si tirano dietro. Abbi pazienza, poi ritorno (soprattutto fra cultori della materia, figurati se il tuo invito non mi è gradito). Allora, dovresti considerare chi ha comperato con il "beneficio Prima Casa" post installazione verande abusive. Quello rischierebbe assai, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 380/2001, se partisse una Ordinanza di sanatoria "seria", ancora di più se con più di cinque verande e/o chiusure di terrazze che, comunque fanno sempre volumetria. Certo non siamo più ai tempi in cui il reato di abuso edilizio era perseguibile d'ufficio ed il P.M. aveva anche il compito civile di perseguire la truffa fiscale, ma nominalmente "il delitto" da perseguire (truffa aggravata ai danni dello Stato) ci sarebbe ancora. Ultimamente sarei ritornato "in pista" proprio per questi problemi in un condominio che ha 11 unità in abuso di volume insanabile ed una sola sanata; non sono problemi da poco se vanno a "riesumare" una persona che dal lontano 2014 dovette andarsene in pensione. Modificato 20 Maggio da cacallo
#17 Inviato 20 Maggio ... passeggiando nella rete internet ... www.scuolamagistratura.it/documents/20126/... SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Struttura territoriale della Corte di Appello di Lecce I REATI EDILIZI ED URBANISTICI: PUNTI FERMI E QUESTIONI CONTROVERSE (Lecce, “Officine Cantelmo” 11/13 ottobre 2021) - I REATI DI CUI ALL’ART. 44 LETT. A) E B) d.P.R. 380/2001 - ****** Lecce, 12 ottobre 2021 Dott. Francesco CACUCCI IL REGIME GIURIDICO DEGLI INTERVENTI EDILIZI. I TITOLI ABILITATIVI DOPO LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” (d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella l. 11 settembre 2020 n. 120). 1. Interventi edilizi liberi, ossia eseguibili senza alcun titolo abilitativo; attività edilizia libera (art. 6 d.P.R. 380/2001) 2. Interventi edilizi assoggettati a Segnalazione certificata di inizio di attività - S.C.I.A. c.d. “semplice” - (art. 22 D.P.R. 380/2001 3. Interventi edilizi per i quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire (art. 10 DPR 380/2001) 4. Interventi edilizi assoggettati a Segnalazione certificata di inizio di attività - S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire - (art. 23 D.P.R. 380/2001 5. Interventi edilizi per i quali non è richiesto titolo abilitativo ma la comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori C.I.L.A. (art. 6 bis DPR 380/2001) 6. Illegittimità dell’artificiosa parcellizzazione di un intervento edilizio complessivo 7. Rapporto tra legge statale e normativa regionale LE FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 44 LETT. A) E B) d.P.R. 380/2001 1. La struttura delle fattispecie 2. I soggetti attivi del reato 3. La persona offesa ed i soggetti danneggiati 4. La fattispecie di cui all’art. 44 lett. a) 5. La fattispecie di cui all’art. 44 lett. b): interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire o con permesso di costruire decaduto, annullato, inefficace, sospeso dal giudice amministrativo 6. ...... Segue: la fattispecie di cui all’art. 44 lett. b): interventi in totale difformità rispetto al permesso di costruire. Interventi in “variazione essenziale” e mutamento della destinazione d’uso 7. Il momento consumativo del reato di cui all’art. 44 lett. a) e del reato di costruzione edilizia in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso 8. La fattispecie di cui all’art. 44 lett. b): inosservanza dell’ordine di sospensione 9. L’elemento soggettivo della contravvenzione 10. Successioni di leggi amministrative e principio della retroattività della legge più favorevole 11. Cause di giustificazione, circostanze del reato e non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. 12. Le cause estintive dei reati edilizi cacallo dice: Allora, dovresti considerare chi ha comperato con il "beneficio Prima Casa" post installazione verande abusive. ... altro campo minato (regionale) ... ... soprattutto (presumo) nel Veneto ... www.storico.amministrativistiveneti.it/Libro - Guida al Piano Casa ... GUIDA AL PIANO CASA Manuale operativo per l’applicazione della L.R. 32/13, L.R. 4/15 e Circolare n. 1 del 13.11.2014 a cura di SERGIO DAL PRA’ - GUIDO SARTORATO Finito di stampare nel mese di maggio 2015 da Tecnica Service Snc di Borsato Massimo & C. via Paolotti, 5/a – 35121 Padova
#18 Inviato 20 Maggio Alberto.Cannaò dice: ... altro campo minato (regionale) ... ... soprattutto (presumo) nel Veneto ... Hanno "bastonato" la Regione Veneto avanti la Corte Costituzionale proprio per le semplificazioni che la Regione aveva introdotto, statuendo che l'unica possibilità di sanatoria è quella del D.P.R. 380/2001 ...; su quella soccombenza "barbara" e talebana, tacciata di "mini condono", ci sarebbe molto da dire, ma è andata così. Però, essendo una pronuncia della Corte Costituzionale (in Roma), è valida anche per tutte le altre Regioni d'Italia, salvi i poteri di ciascuna regione di introdurre vincoli più restrittivi ma, che sappia io, solo in zone di particolare pregio alcune regioni l'hanno fatto, escludendo la possibilità di sanatoria per SCIA, solo per Permesso di Costruire in Sanatoria. Il "problema" che è ancora aperto è se c'è un sola unità in regola su una pletora di unità facenti parte del condominio in abuso edilizio, praticamente il quesito biblico dell'esilio di Loth dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra; non ci sono riusciti gli Esseni a risolverlo in duemila anni, figurati se lo risolveranno mai da noi. In Germania funziona in modo diverso, da noi solitamente i Comuni preferiscono "fare finta di non vedere". Il manuale operativo che segnali, ottimo per quei tempi cioè da quando l'abuso edilizio cessò di essere un reato a procedibilità d'ufficio, ora sarebbe superato perché non considera la Legge Regione Veneto n. 19/2021 e provvedimenti successivi; vedi: https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/normativa https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc-2020 Modificato 20 Maggio da cacallo
#19 Inviato 20 Maggio cacallo dice: non ci sono riusciti gli Esseni a risolverlo in duemila anni, figurati se lo risolveranno mai da noi ... già gli Esseni ... ... eppure io ricordavo altro ... www.ildolomiti.it/blog/riccardo-petroni/la-parola-di-gesu ... La parola di Gesù coincideva con quella degli Esseni? Ecco la conferma analizzando fonti e documenti La più importante testimonianza è quella, sempre molto citata, dell’ebreo “Yosef ben Matityahu”, meglio noto come Giuseppe Flavio ( 37 d.C. – 100 d.C.). E poi c'è anche quanto sostenuto da Papa Ratzinger: “Sembra che Giovanni Battista, ma forse anche Gesù e la sua famiglia, fossero vicini alla Comunità degli Esseni”. Ecco perché il messaggio di Gesù assomiglia tanto a quello di questa setta dell'ebraismo Riccardo Petroni - 03/10/2020
#20 Inviato 20 Maggio cacallo dice: Il manuale operativo che segnali, ottimo per quei tempi cioè da quando l'abuso edilizio cessò di essere un reato a procedibilità d'ufficio, ora sarebbe superato perché non considera la Legge Regione Veneto n. 19/2021 e provvedimenti successivi; Forse con queste slides ... ... si potrà ottenere una visione generale (parziale) ... https://italiaius.it/.../2019/07/SLIDES-Seminario ... Avv. Domenico Chinello IL NUOVO «PIANO CASA» L.R. N. 14/2019 "VENETO 2050" E LE NOVITÀ IN EDILIZIA DEL DECRETO «SBLOCCA CANTIERI» __________________________________________________ Fiesso d’Artico (VE), 26 giugno 2019 www.studiogollo.com/veneto-2050/ Piano Casa Veneto 2050: mini-guida della LR 14/2019 Geom. Paolo Gollo
#21 Inviato 20 Maggio Questo è quello giusto. E ci sono novità mica da poco rispetto alla precedente edizione. In particolare: "Avete presente Il Piano Casa, quello che vi permetteva una cubatura “gratuita”, “pronti-via”, con la quale potevi fare ampliamenti staccati, in deroga alle distanze dai confini, con forti sconti sugli oneri di urbanizzazione? Ecco, scordatevelo. Quel tipo di legge regionale non tornerà più … basta, stop, caput!!! Purtroppo, come diceva lo Zio di Spiderman, “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”, ed è per questo che, nonostante circa 100.000 pratiche presentate in Veneto, che hanno determinato un certo apprezzamento del Piano Casa, la Regione Veneto ha scelto di adeguarsi alla normativa europea. L’indirizzo, infatti, è quello di limitare fortemente il consumo del suolo e di portare verso i centri urbani gli sviluppi edificatori. Da qui, nasce la LR 14/2017 (consumo del suolo), la quale ispira la LR 14/2019 (nuovo Piano Casa, Veneto 2050), mandando definitivamente in pensione la LR 14/2009 (ex Piano Casa). Vi assicuro che il numero 14 è puramente casuale. Visto che sono sicuro che qualcuno di voi è curioso come me, vi risparmiato la ricerca: nella smorfia napoletana, il 14 è “l’ubriaco”. Decisamente di buon auspicio…". Praticamente: chi ha avuto, ha avuto, e scordiamoci il passato. Delle pratiche "ferme" cosa si dovrebbe fare? Ecco il motivo per cui hanno riesumato un Pensionato.