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nhios

Documenti di adesione vendita locale ora ad uso portineria - Problemi di Privacy?

Buona Sera,

tempo fa l'amministratore ha inviato un richiesta di consenso alla vendita/affitto di un locale ora ad uso portineria.

La richiesta imponeva di scegliere se aderire alla vendita o meno del locale. Io ho scelto di non procedere con questa possibilità. La mia scelta è stata notificata all'amministratore credo, dopo una raccolta di tutte le richieste di consenso, da parte del consigliere.

Da li a poco ci sarebbe stata la classica assemblea condominiale.

Dopo qualche tempo sono venuto a conoscenza del fatto che un condomino ha saputo della mia scelta negativa in quanto interessato ad acquistare il locale in questione.

Tutto questo per chiedervi se possono esserci gli estremi per un problema di privacy nei confronti dell'amministratore o della persona che ha richiesto e ricevuto questa informazione oppure il condomino ha esercitato soltanto il suo diritto a sapere chi fosse contrario all'avvio delle pratiche di vendita/affitto del locale in questione?

 

Grazie per la disponibilità.

Nhios

la procedura adottata è stata una preliminare indagine prima di portare la questione in assemblea (credo).

l'assemblea è il luogo dove vengono prese le decisioni (non una richiesta spot).

in assemblea ci sarebbe stato comunque l'appalesamento delle posizioni favorevoli e di quelle contrarie.

di conseguenza, nessuna privacy violata (che tra condomini non esiste).

Liberare lo spazio adibito a portineria (interrompendo il contratto di lavoro con il portiere o trasformandolo in un rapporto che non prevede l'uso dei locali) consente indubbiamente di risparmiare sulle spese. Ma si presentano due situazioni tra cui distinguere.

Se la portineria non è prevista dal regolamento, e viene sostituita da un citofono, non occorrono maggioranze particolari. Pertanto, l'assemblea può decidere in merito con la maggioranza semplice prevista dall'articolo 1136 del Codice civile: in seconda convocazione un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi. Se invece il servizio è previsto dal regolamento, la giurisprudenza (si vedano tra l'altro le sentenze della Cassazione 5 ottobre 2001, n. 12290, e 29 marzo 1995, n. 3708) ha ritenuto sufficiente, in prima e seconda convocazione, la maggioranza stabilita dal citato articolo 1136, secondo comma (gli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore dell'edificio). Si tratterebbe infatti di una modifica di norme regolamentari per il miglior uso delle cose comuni (anche qualora fossero contenute in un regolamento contrattuale).

Se, oltre a liberare gli spazi della portineria, si intende venderli la cosa si complica: occorre infatti, sempre e comunque, il consenso unanime di tutti i condomini (trattandosi di rinuncia a una cosa comune). Molto più semplice dare i locali in affitto: se il contratto è di durata inferiore a nove anni, bastano, secondo i più, le stesse maggioranze previste per la soppressione del servizio, purché con una delibera apposita.

 

Quel che vale per le portinerie è applicabile alla vendita e all'affitto di qualsiasi altro spazio condominiale inutilizzato: ovviamente lo stesso non può dirsi per quelli che hanno una reale funzione a servizio del condominio, quando (dalla vendita ma anche dalla locazione) ne risulti impedito l'uso anche a un solo condomino: in tal caso resta necessaria l'unanimità dei voti, in assemblea oppure anche in seguito, con un apposito contratto.(casa.plus24.sole24ore.com)

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