#1 Inviato 21 Agosto, 2014 Buongiorno, un condominio è costituito da: 1) un immobile, che chiameremo immobile A, dove c'è il vano portone (all'interno del portone ci sono sei appartamenti su tre piani); 2) un immobile, che chiameremo immobile B, posto dietro all'immobile A costituito solo da garages e quindi solo piano terra (i garages sono dieci). Per accedere sia all'immobile A e sia all'immobile B bisogna entrare in un cortile che è comune a entrambi gli immobili. I condomini dell'immobile A vogliono l'amministratore ed i condomini dell'immobile B non vogliono l'amministratore. Si può costituire solo il condominio dell'immobile A? In questo caso le spese comuni (passo carrabile e ripartizione acqua) come si gestiscono visto che l'immobile B non dovrebbe avere nessun amministratore? Grazie.
#2 Inviato 21 Agosto, 2014 Si possono dividere gli immobili in due condominii singoli solamente se hanno le caratteristiche di edifici autonomi, ovvero dal tetto alle fondamenta, se è cosi si potrebbero applicare gli artt. 61 e 62 Dacc; 61. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione. 62. La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’articolo 1117 del codice. Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso.
#4 Inviato 21 Agosto, 2014 Se il passo carrabile è usato esclusivamente dalle autovetture, essendoci anche un diverso passaggio pedonale, si tratterà di un 3°c. art. 1123 cc per cui sarà utilizzazione separata e contribuiranno soltanto i condomini che hanno l'interesse e la proprietà del cancello. Ma se questo cancello appartiene a tutti i condomini, tutti dovranno contribuire per mlm di proprietà.
#5 Inviato 21 Agosto, 2014 Il problema è che l'amministratore dell'immobile A non può gestire anche l'immobile B costituito dai condomini che non vogliono amministratore. Si verrebbe a creare un'ingiustizia nei confronti dei condomini dell'immobile A: i condomini dell'immobile B usufruirebbero di un servizio (ripartizione costi) che pagano solo i condomini dell'immobile A.
#6 Inviato 21 Agosto, 2014 difatti dopo che c'e' stata la divisione del condominio si crea un supercondominio e quindi l'amministratore del condominio A deve occuparsi solo del condominio A . la gestione del supercondominio spettera' all'amministratore del supercondominio (pagato da tutti i condomini facenti parte del supercondominio ovvero condomini A e condomini B ) .
#7 Inviato 29 Agosto, 2014 I condomini dell'immobile B potrebbero essere d'accordo per l'amministratore a condizione che il costo dell'amministratore incida in misura inferiore rispetto ai condomini dell'immobile A poiché dicono che il lavoro per loro (solo acqua e passo carrabile) è molto di meno di quello per l'immobile A (acqua , passo carrabile, pulizia portone e manutenzione ordinaria portone, ecc.). Secondo il Vs. parere si potrebbe non utilizzare, in questo caso, la tabella di proprietà senza avere il consenso unanime dei condomini? Grazie
#8 Inviato 29 Agosto, 2014 Se si vuole usare un criterio diverso da quelle disposto dalla legge basta farlo con "diversa convenzione " ovvero accordo di tutti i condomini ( nessuno escluso )