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Raffaele11

Dissenso lite condominiale - é tenuto a partecipare alle spese?

Buonasera, vorrei chiedere a chi fosse così gentile da rispondere, una domanda legata ad una controversia condominiale. Nel caso di una lite condominiale nei confronti di un condomino, terminata con la compensazione delle spese da entrambe le parti ,un altro inquilino, che si era dissociato dalla medesima, é tenuto a partecipare alle spese? Se si ,in che misura? Grazie

Modificato da Raffaele11

La lite è stata intentata dal condominio e se il dissenso è stato notificato all'amministratore nei termini previsti dalla legge.La persona dissociata non deve pagare nulla.

Diversamente se era stato intentato da qualche proprietario e il condominio era costretto a difendersi è chiaro che in questa logica,difendeva anche il dissociato.In questo caso partecipava alla spesa in base ai mlm.

giglio2 dice:

La lite è stata intentata dal condominio e se il dissenso è stato notificato all'amministratore nei termini previsti dalla legge.La persona dissociata non deve pagare nulla.

Diversamente se era stato intentato da qualche proprietario e il condominio era costretto a difendersi è chiaro che in questa logica,difendeva anche il dissociato.In questo caso partecipava alla spesa in base ai mlm.

A detta dell'amministratore, se il condominio avesse perso, il dissenziente non avrebbe dovuto pagare nulla, ma in caso di spese compensate deve contribuire allo stesso modo degli altri condomini.

Raffaele11 dice:

A detta dell'amministratore, se il condominio avesse perso, il dissenziente non avrebbe dovuto pagare nulla, ma in caso di spese compensate deve contribuire allo stesso modo degli altri condomini.

E può aver ragione: la compensazione delle spese, motivata dal dal giudice, viene decisa per ragioni che senza conoscere qual è l’esito della lite cioè chi è lo “sconfitto” ovvero soccombente, non dice nulla.

ps: la dissociazione con le sue conseguenze può essere esercitata tanto nelle liti attive come in quelle passive. 

Gadamer dice:

E può aver ragione: la compensazione delle spese, motivata dal dal giudice, viene decisa per ragioni che senza conoscere qual è l’esito della lite cioè chi è lo “sconfitto” ovvero soccombente, non dice nulla.

ps: la dissociazione con le sue conseguenze può essere esercitata tanto nelle liti attive come in quelle passive. 

E come posso sapere se in questo caso particolare il condomino deve pagare o no?

Raffaele11 dice:

E come posso sapere se in questo caso particolare il condomino deve pagare o no?

Devi prendere visione della sentenza emessa che l'amministratore deve o dovrà avere agli atti e che hai diritto a conoscere. Lì troverai la decisione del giudice in merito alla soccombenza. Come detto se è soccombente il condominio non paga, al contrario pagherà.

Gadamer dice:

Devi prendere visione della sentenza emessa che l'amministratore deve o dovrà avere agli atti e che hai diritto a conoscere. Lì troverai la decisione del giudice in merito alla soccombenza. Come detto se è soccombente il condominio non paga, al contrario pagherà.

Sono venuto in possesso della sentenza solo oggi che allego. Mi farebbe piacere sapere il vostro pensiero.

2019-09-17-Sentenza Cond. Abruzzi (2).pdf

Raffaele11 dice:

Sono venuto in possesso della sentenza solo oggi che allego. Mi farebbe piacere sapere il vostro pensiero.

2019-09-17-Sentenza Cond. Abruzzi (2).pdf

Nella sentenza il giudice ha accolto solo in minima parte le richieste del condominio e rigettato tutte le altre, compensando le spese(quindi il condominio non ha vinto e non ha perso). In questo caso il dissenziente è tenuto a pagare le spese legali del condominio?

Chiedo il vostro aiuto, perché avendo fatto diverse ricerche in rete, non sono riuscito a trova un caso come questo.

Raffaele11 dice:

Buonasera, vorrei chiedere a chi fosse così gentile da rispondere, una domanda legata ad una controversia condominiale. Nel caso di una lite condominiale nei confronti di un condomino, terminata con la compensazione delle spese da entrambe le parti ,un altro inquilino, che si era dissociato dalla medesima, é tenuto a partecipare alle spese? Se si ,in che misura? Grazie

Non è possibile dissociarsi;

 

La giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

 

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.
Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

 

 

Tullio01 dice:

Non è possibile dissociarsi;

 

La giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

 

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.
Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.

 

 

Questo non mi aiuta a capire la mia posizione di dissenziente. Devo contribuire alle spese legali oppure no?

Raffaele11 dice:

Questo non mi aiuta a capire la mia posizione di dissenziente. Devo contribuire alle spese legali oppure no?

A mio parere e come ha deciso la Cassazione non potevi essere dissenziente, per cui, sempre a mio parere sei parte dei condomini che hanno perso la causa e devi contribuire alle spese legali.

Il condominio non ha perso la causa

Tullio01 dice:

A mio parere e come ha deciso la Cassazione non potevi essere dissenziente, per cui, sempre a mio parere sei parte dei condomini che hanno perso la causa e devi contribuire alle spese legali.

 il giudice non ha dato ragione nè al condominio nè alla controparte, compensando le spese. In una delle risposte precedenti ho allegato la sentenza.

Raffaele11 dice:

Il condominio non ha perso la causa

 il giudice non ha dato ragione nè al condominio nè alla controparte, compensando le spese. In una delle risposte precedenti ho allegato la sentenza.

Se nessuno ha perso nessuno ha vinto, le spese comunque devono essere corrisposte da tutti i condomini nessuno escluso, perchè nessuno poteva dissociarsi.

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