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kojiro78

Dissenso e addebito spese

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Supponendo che Tizio e Caio impugnano la delibera , tutti gli altri partecipanti (signori X, Y, Z ......)  prima decidono di inviare all'amministratore dissenso alla lite; il Condominio non si costituisce in giudizio, dunque, contumacia del Condominio. Dopo, i medesimi signori X,Y e Z decidono di costituirsi volontariamente nel giudizio affermando le loro motivazioni di cessazione della materia.  Il giudice comunque accoglie l'impugnazione di Tizio e Caio condanna il Condominio (soccombenza virtuale) alle spese. A questo punto, i signori X, Y e Z... soggetti costituenti gli altri condomini e che prima si erano dissociati, poi si sono costituiti, non vogliono pagare. Dunque, abbiamo un provvedimento di condanna alle spese che ritengo debba essere attribuito ai sig. X, Y e Z, in quanto con il loro dissenso totale, il Condominio non ha svolto difese ed altro; la loro costituzione personale in giudizio per ragioni riguardanti la cessata materia resta comunque incompatibile con la ragione iniziale del dissenso. Se tutti gli altri decidono di dissentire dalla causa, implicitamente accettano l'impugnazione e gli esiti.  Detto ciò, i condomini X, Y e Z ...., nonostante il dissenso, devono pagare le spese giudiziali? 

kojiro78 dice:

Supponendo che Tizio e Caio impugnano la delibera , tutti gli altri partecipanti (signori X, Y, Z ......)  prima decidono di inviare all'amministratore dissenso alla lite; il Condominio non si costituisce in giudizio, dunque, contumacia del Condominio. Dopo, i medesimi signori X,Y e Z decidono di costituirsi volontariamente nel giudizio affermando le loro motivazioni di cessazione della materia.  Il giudice comunque accoglie l'impugnazione di Tizio e Caio condanna il Condominio (soccombenza virtuale) alle spese. A questo punto, i signori X, Y e Z... soggetti costituenti gli altri condomini e che prima si erano dissociati, poi si sono costituiti, non vogliono pagare. Dunque, abbiamo un provvedimento di condanna alle spese che ritengo debba essere attribuito ai sig. X, Y e Z, in quanto con il loro dissenso totale, il Condominio non ha svolto difese ed altro; la loro costituzione personale in giudizio per ragioni riguardanti la cessata materia resta comunque incompatibile con la ragione iniziale del dissenso. Se tutti gli altri decidono di dissentire dalla causa, implicitamente accettano l'impugnazione e gli esiti.  Detto ciò, i condomini X, Y e Z ...., nonostante il dissenso, devono pagare le spese giudiziali? 

Nell'ipotesi che Tizio e Caio siano condomini, la Cassazione ha chiarito che non si può applicare l'art. 1132 e quindi vanno esclusi dalla ripartizione spese solo Tizio e Caio che hanno impugnato.

condo77 dice:

Nell'ipotesi che Tizio e Caio siano condomini, la Cassazione ha chiarito che non si può applicare l'art. 1132 e quindi vanno esclusi dalla ripartizione spese solo Tizio e Caio che hanno impugnato.

Grazie condo77,

Tizio e Caio sono condomini. Per caso hai i riferimenti della Cassazione? 

kojiro78 dice:

Grazie condo77,

Tizio e Caio sono condomini. Per caso hai i riferimenti della Cassazione? 

... la giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

 

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