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bartolini3@gmail.com

Dissenso alle liti - ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: annulla la delibera condominiale del 17/9/16

Chiedo quali spese legali e di causa è tenuto a pagare il condomino che aveva formalmente ha comunicato il proprio dissenso.

Gli estremi della sentenza  in relazione alla quale chiedo il parere sono i seguenti :

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.55/14, tenendo conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell’importanza e complessità delle questioni trattate P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da xxxxxxxx , nei confronti di CONDOMINIO VIA xxxxxxxxx ,in persona dell’amministratore pro- tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ANNULLA La delibera condominiale del 17/9/16 nella parte in cui risulta approvato il bilancio consuntivo 2018-2019, punto 1 dell’ordine del giorno. Respinge nel resto la domanda. Dichiara le spese processuali , che si liquidano in € 545,00 per spese, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, compensate tra le parti sino alla metà, rimanendo il residuo a carico della parte convenuta. Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.

 

bartolini3@gmail.com dice:

Chiedo quali spese legali e di causa è tenuto a pagare il condomino che aveva formalmente ha comunicato il proprio dissenso.

Gli estremi della sentenza  in relazione alla quale chiedo il parere sono i seguenti :

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.55/14, tenendo conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero, dell’importanza e complessità delle questioni trattate P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta da xxxxxxxx , nei confronti di CONDOMINIO VIA xxxxxxxxx ,in persona dell’amministratore pro- tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ANNULLA La delibera condominiale del 17/9/16 nella parte in cui risulta approvato il bilancio consuntivo 2018-2019, punto 1 dell’ordine del giorno. Respinge nel resto la domanda. Dichiara le spese processuali , che si liquidano in € 545,00 per spese, € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, compensate tra le parti sino alla metà, rimanendo il residuo a carico della parte convenuta. Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta.

 

Nessuna spesa, o meglio: è obbligato in solido assieme agli altri condomini, ma può fare rivalsa sui consenzienti.

 

Art. 1132 c.c.:

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

 

Note

In altre parole, in caso di soccombenza del condominio in giudizio, il condomino dissenziente non è tenuto ad effettuare esborsi alla parte vittoriosa: quelli eventualmente fatti, dovranno essere rimborsati dai condomini consenzienti.

 

Ratio Legis

La disposizione permette ad un singolo condomino, che dissenta dalla deliberazione dell'assemblea, di agire o di resistere in giudizio, di esprimere il proprio dissenso, e distinguere la propria vicenda dall'eventuale esito negativo della lite.
Il dissenso espresso dal singolo condomino vale esclusivamente nei confronti degli altri condomini; se, dunque, la parte in lite con il condominio risulti vittoriosa al termine di essa, il condomino dissenziente deve versare quanto dovuto alla stessa.
Egli è quindi, obbligato in solido con gli altri condomini, salva, ovviamente, la possibilità di rivalsa nei loro confronti.

 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1132.html

Al condomino dissenziente non è possibile addebitare nulla; qualora il Condominio ritenesse di farlo con una delibera a maggioranza, la stessa sarebbe radicalmente nulla.

Cassazione recente n. 1629/20189:

Questo orientamento spiega come nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).

È quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 1132 c.c.”.

Si tratta di un'interpretazione univoca della giurisprudenza dunque al dissociato (con tutti i crismi della dissociazione) non è ammesso alcun addebito per la causa in cui il Condominio è risultato soccombente (ed anche se parzialmente soccombente).

Riepilogo i termini della questione : un condomino ha impugnato la delibera di approvazione del consuntivo annuale sollevando anche altre questioni di contorno. Io mi sono formalmente dissociato.

Il condominio ha perso la causa  parzialmente ed il consuntivo è stato annullato . Ora il condominio mi chiede di pagare parte delle spese dell’avvocato e quelle stabilite dal giudice in sentenza a carico del condominio.

Domanda : cosa mi spetta di pagare ?

bartolini3@gmail.com dice:

Domanda : cosa mi spetta di pagare ?

RISPOSTA: NULLA della parte delle spese dell'avvocato e quelle stabilite dal giudice in sentenza a carico del condominio.

Ciò, ovviamente, se tu ti eri formalmente e correttamente dissociato dalla lite e se la tua dissociazione fu svolta come condomino dissenziente anziché come "amministratore interno".

Modificato da cacallo
precisazione qualifica dissenziente
bartolini3@gmail.com dice:

Riepilogo i termini della questione : un condomino ha impugnato la delibera di approvazione del consuntivo annuale sollevando anche altre questioni di contorno. Io mi sono formalmente dissociato.

Il condominio ha perso la causa  parzialmente ed il consuntivo è stato annullato . Ora il condominio mi chiede di pagare parte delle spese dell’avvocato e quelle stabilite dal giudice in sentenza a carico del condominio.

Domanda : cosa mi spetta di pagare ?

Condivido la risposta di @cacallo : il condominio non può pretendere nulla da te in quanto condomino formalmente dissociato.

Nel caso la parte vincitrice avesse diritto ad un pagamento da parte della parte soccombente, potrebbe chiederlo anche a te in quanto obbligato in solido e poi tu potresti rivalerti sugli altri condomini, ma non è questo il caso concreto a quanto capisco.

cacallo dice:

È quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio

bartolini3@gmail.com dice:

Chiedo quali spese legali e di causa è tenuto a pagare il condomino che aveva formalmente ha comunicato il proprio dissenso.

Sono due situazioni diverse, nel primo l'assemblea ha deliberato di far pagare anche al condòmino/controparte della lite, le spese legali sostenute dal condominio.

 

Nella seconda il condominio non è in lite con il condòmino dissociato, per cui questo partecipa alle spese relative al costo del legale del condominio ma, essendosi dissociato, sempre che lo abbia fatto entro i termini di legge (Art. 1132 c.c. "L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione."), avendo il condominio perso la causa, egli ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

 

Per cui le spese di soccombenza vanno ripartite tra tutti gli altri condòmini che non si sono dissociati.

 

Se, per qualunque motivo, i condòmini fossero chiamati a versare la propria quota direttamente alla parte vincitrice, il condòmino dissociato dovrebbe pagare salvo diritto di rivalsa verso il condominio.

 

 

Su una delibera riguardante la ripartizione di spese condominiali si formano due gruppi .la maggioranza di numero e di millesimi approva la delibera la minoranza vota contro.un condomino di minoranza impugna la delibera, gli altri condomini di minoranza inviano la dissociazione per raccomandata nei termini previsti.il giudice dopo vari incontri e il supporto di ctu condanna il condominio a correggere la delibera e pagare le spese. L'amministratore sostiene che anche i condomini dissociati devono pagare l'avvocato che ha difeso il condominio. Chiedo se è corretto ed eventualmente noi dissociati che azioni possiamo intraprendere .

Chi si è  dissociato partecipa alle spese del legale del condominio ma non partecipa alle spese di soccombenza.

 

Se ci pensi, non è del tutto sbagliato, chi si è dissociato avrebbe potuto sostenere chi ha impugnato la delibera è dividere le spese.

 

In condominio si deve prendere una posizione, o si è da una parte o dall'altra. 

 

 

Mauro G. dice:

Chi si è  dissociato partecipa alle spese del legale del condominio ma non partecipa alle spese di soccombenza.

Proprio no.

C'è talmente tanta ed univoca giurisprudenza contraria che non val neanche la pena di spiegare il motivo per cui una simile asserzione è totalmente errata, sia in fatto che in diritto.

Farei solo presente che l'art. 1137 c.c. è fra gli articoli inderogabili in ambito condominiale.

 

cacallo dice:

Proprio no.

C'è talmente tanta ed univoca giurisprudenza contraria che non val neanche la pena di spiegare il motivo per cui una simile asserzione è totalmente errata, sia in fatto che in diritto.

Farei solo presente che l'art. 1137 c.c. è fra gli articoli inderogabili in ambito condominiale.

 

Sono d'accordo con te.

I dissenzienti partecipano semmai alle spese legali in caso di esito favorevole al condominio (art. 1132 c.c.):

 

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente

condo77 dice:

I dissenzienti partecipano semmai alle spese legali in caso di esito favorevole al condominio (art. 1132 c.c.):

Si ma unicamente se ritraggono un'utilità dalla lite.

 

Ma il punto che ancora si vorrebbe fraintendere è se era ammissibile o meno la dissociazione.

Se la dissociazione era ammissibile (dunque su questioni non obbligatorie per ciascun condomino) al dissociato non puoi addebitare nulla.

Non esiste che un condomino sia obbligato a partecipare a liti di cui non gli interessa una beata ceppa, solo perché fa parte di un condominio e non esiste nemmeno, sempre secondo alcuni, che bisognerebbe sempre schierarsi uso "guelfi" vs "ghibellini".

Ci sono questioni in cui non è possibile la dissociazione perché attengono alla natura giuridica del condominio e basta che anche un solo condomino sia citato in causa per estendere il giudicato a tutti gli altri; ci sono altre questioni, tipico il caso in cui la maggioranza "interpreta" le contribuzioni alle spese, in cui chi vuole può estraniarsi dalla lite perché, per lui, la differenza fra il criterio corretto ed il criterio interpretato non vale il costo della causa, e di sicuro non ha nemmeno interesse a farne una questione di principio.

Ad una simile dissociazione, ovvio formale e regolare, non puoi addebitare nulla se non con delibera totalitaria perché vai incidere su diritti soggettivi (PERSONALI) di un condomino in cui la maggioranza (ex art. 1135 c.c. - sempre inderogabile) non ha assolutamente titolo per incidere.

 

In gioventù aderii a questo forum proprio su richiesta di alcuni conoscenti che erano tartassati dal loro amministratore su questa questione a causa dell'errato (come significato) riporto della sentenza del Tribunale di Bologna del 1970 su un "manuale" di un corso per amministratori (non so dire quale sigla fece sto sciagurato manuale); francamente sarebbe ora di finirla di interpretare sentenze, magari senza nemmeno leggerle completamente.

 

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cacallo dice:

Proprio no.

C'è talmente tanta ed univoca giurisprudenza contraria che non val neanche la pena di spiegare il motivo per cui una simile asserzione è totalmente errata, sia in fatto che in diritto.

Farei solo presente che l'art. 1137 c.c. è fra gli articoli inderogabili in ambito condominiale.

 

Sei in errore,  il dissenso opera a riguardo delle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.

 

Per cui il dissenziente non è esonerato dal contribuire, secondo la regola di cui all'art. 1123 c.c., alle spese necessarie per introdurre il giudizio o per resistervi.

 

Art. 1132. (Dissenso dei condomini rispetto alle liti).
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.....

Modificato da Mauro G.
Mauro G. dice:

Sei in errore,  il dissenso opera a riguardo delle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.

 

Per cui il dissenziente non è esonerato dal contribuire, secondo la regola di cui all'art. 1123 c.c., alle spese necessarie per introdurre il giudizio o per resistervi.

 

Art. 1132. (Dissenso dei condomini rispetto alle liti).
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.....

Cass. civ. n. 11126/2006

In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacché in tal caso l'art. 1132, comma primo c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11126 del 15 maggio 2006)

Rispondo a Mauro,penso che le spese le dovrebbe pagare l'amministratore che ha fatto votare una delibera non ammissibile .Amministratore che è il solo che non paga anzi probabilmente ci guadagna.

Evidentemente abbiamo una lettura diversa dell'art. 1132 c.c. e la cosa non mi meraviglia più di tanto.

Nella sostanza è corretta l'impostazione di condo77 e, difatti, in quel giudizio il condominio fu soccombente, ma il punto è, egregio Mauro G., che non rispondi al presupposto che io ti ho evidenziato.

In diritto esiste la possibilità giuridica di dissociarsi trova il suo fondamento giuridico nella norma di cui all'art. 1132 comma primo, c.c., sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea (Cass. n. 5163/1997).

 

Questi, e non da ora, sono gli unici presupposti di diritto per la dissociazione ed in questi presupposti nulla puoi addebitare al condomino dissociato, a prescindere che uno sciagurato giornale, anche recentemente, abbia frainteso il significato della dissociazione (ma bisogna dare atto che l'art. 1132 c.c. anche dopo la riforma del condominio è rimasto lacunoso).

Per capire in termini esatti la questione devi porti prima la domanda se la lite comporta l'obbligo di litisconsorzio necessario oppure no; se non c'è l'obbligo di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) non ti compete certamente di costringere un condomino a contribuire alle spese di lite di una parte piuttosto che ad un altra.

daniele carradori dice:

Rispondo a Mauro,penso che le spese le dovrebbe pagare l'amministratore che ha fatto votare una delibera non ammissibile

Praticamente, a livello di base e senza legulei, altri ti hanno spiegato la "grave irregolarità" alla base della tua convinzione errata.

Ti ripeto, e poi io mi defilo perché non vado a spiegare a chi non vuole capire, prima bisogna capire il motivo della lite, poi "ragionare".

 

Un saluto

https://www.condominioweb.com/dissenso-alla-lite-condominiale.14366

 

Nella sentenza indicata Cass. civ. n. 11126/2006 la condòmina dissenziente è anche parte attrice e l'assemblea "aveva posto a suo carico, secondo la quota condominiale, gli oneri relativi alla corresponsione di un fondo spese per il legale patrocinante il condominio in una controversia vertente avverso essa attrice, quale proprietaria di un fondo limitrofo allo stabile condominiale e ciò, in violazione del precetto di cui all’art. 1132 c.c., avendo a suo tempo manifestato il suo dissenso dalla decisione di iniziare la lite."

 

Medesima situazione nella sentenza Cass. Civ. n. 1629/2018 

"E' quindi da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e Ric. 2014 n. 00260 sez. 52 - ud. 12-12-2017 -4- Corte di Cassazione - copia non ufficiale neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c."

 

Anche questo è un caso simile, l'Assemblea aveva addebitato anche alla controparte, due condòmini, le spese di lite ed i Giudici hanno condannato il condominio a rimborsare le quote versate dai suddetti in quanto controparte nell'azione legale che li ha visti contrapporsi al Condominio.

 

Si deve tener conto anche se la controversia è interna al condominio o se è verso/contro terzi.

 

Sul forum se n'è discusso spesso e convengo con Cacallo: abbiamo una lettura diversa dell'art. 1132 c.c. 

 

Cotraccambio il saluto.

 

 

 

 

Mauro G. dice:

https://www.condominioweb.com/dissenso-alla-lite-condominiale.14366

 

Nella sentenza indicata Cass. civ. n. 11126/2006 la condòmina dissenziente è anche parte attrice e l'assemblea "aveva posto a suo carico, secondo la quota condominiale, gli oneri relativi alla corresponsione di un fondo spese per il legale patrocinante il condominio in una controversia vertente avverso essa attrice, quale proprietaria di un fondo limitrofo allo stabile condominiale e ciò, in violazione del precetto di cui all’art. 1132 c.c., avendo a suo tempo manifestato il suo dissenso dalla decisione di iniziare la lite."

 

Medesima situazione nella sentenza Cass. Civ. n. 1629/2018 

"E' quindi da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e Ric. 2014 n. 00260 sez. 52 - ud. 12-12-2017 -4- Corte di Cassazione - copia non ufficiale neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l'art. 1132 c.c."

 

Anche questo è un caso simile, l'Assemblea aveva addebitato anche alla controparte, due condòmini, le spese di lite ed i Giudici hanno condannato il condominio a rimborsare le quote versate dai suddetti in quanto controparte nell'azione legale che li ha visti contrapporsi al Condominio.

 

Si deve tener conto anche se la controversia è interna al condominio o se è verso/contro terzi.

 

Sul forum se n'è discusso spesso e convengo con Cacallo: abbiamo una lettura diversa dell'art. 1132 c.c. 

 

Cotraccambio il saluto.

 

 

 

 

Alla luce di quanto riportato, modifico la mia opinione per il caso generale e quindi concordo che le spese dell'avvocato condominiale vadano ripartite anche sui dissenzienti.

 

Nel caso particolare invece mi pare si proponga proprio situazione analoga a quella della sentenza 11126/2006, dove si osserva: "dissenso che contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto."

 

Anche in questo caso la minoranza è titolare di interessi contrastanti, visto che la causa riguarda la corretta ripartizione delle spese condominiali, ripartizione sfavorevole alla minoranza se ho ben capito la questione di @daniele carradori

daniele carradori dice:

Su una delibera riguardante la ripartizione di spese condominiali si formano due gruppi .la maggioranza di numero e di millesimi approva la delibera la minoranza vota contro.un condomino di minoranza impugna la delibera, gli altri condomini di minoranza inviano la dissociazione per raccomandata nei termini previsti.il giudice dopo vari incontri e il supporto di ctu condanna il condominio a correggere la delibera e pagare le spese. L'amministratore sostiene che anche i condomini dissociati devono pagare l'avvocato che ha difeso il condominio. Chiedo se è corretto ed eventualmente noi dissociati che azioni possiamo intraprendere .

Come avrai letto, le opinioni si dividono.

Forse puoi dirci qualcosa in più sui motivi della causa e sulle conseguenze per la maggioranza e la minoranza?

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, nel caso le spese dell'avvocato del condominio vengano ripartite anche su di voi potete votare contro nella delibera di approvazione del consuntivo / preventivo ove tali spese compaiano.

Nel caso la delibera passi ugualmente, potete impugnarla.

Il  caso da me sollevato interessa un condominio composto da 8 condomini. 

Uno dei condomini ha impugnato la delibera di approvazione del consuntivo , altri due condomini si sono regolarmente dissociati. La sentenza del tribunale ha annullato la delibera ed il condomino chiede ai dissociati di pagare a millesimi le spese dell'avvocato che ha difeso il condominio durante tutto il procedimento che ha portato alla sentenza.

Ho letto che in questo caso  il condominio si scinde in due gruppi contrapposti , uno composto dalla maggioranza che ha approvato la delibera ed il gruppo costituito dai tre che non l'hanno approvata :

 Uno che l'ha impugnata e due che si sono dissociati.

Viene diversificato il caso in cui nella causa il condominio sia contro un condomino da quando sia contro un terzo . Anche le spese che deve sopportare il dissenziente nei due casi hanno un regime diverso. 

Vorrei approfondire questo aspetto.

 

 

bartolini3@gmail.com dice:

Uno dei condomini ha impugnato la delibera di approvazione del consuntivo , altri due condomini si sono regolarmente dissociati. La sentenza del tribunale ha annullato la delibera ed il condomino chiede ai dissociati di pagare a millesimi le spese dell'avvocato che ha difeso il condominio durante tutto il procedimento che ha portato alla sentenza.

Due punti di base:

1) Causa che presupponeva la possibilità della dissociazione di uno o più condomini perché vertente sulla approvazione del rendiconto (fatto soggettivo) sentenziato perlomeno "annullabile",

2) Annullata la delibera di approvazione, dunque vizio "ab origine" (abuso deliberativo).

 

Vai sereno che in questo caso, e contrariamente alle "impressioni" di chi si professa amministratore, non ti compete pagare nulla delle spese dell'avvocato che ha difeso il condominio.

 

bartolini3@gmail.com dice:

Anche le spese che deve sopportare il dissenziente nei due casi hanno un regime diverso. 

Vorrei approfondire questo aspetto

In ipotesi di lite di un condomino e/o del condominio contro un terzo, se su diritti prediali non ti puoi dissociare per obbligo di litisconsorzio necessario (o tutti, oppure cade la lite), se conseguenti a delibera assembleare ti puoi dissociare (e vale quanto già detto) ma la tua dissociazione non è opponibile al terzo e dovrai agire in rivalsa (esempio: fornitori la cui prestazione è contestata dalla maggioranza).

 

Comunque riterrei (nuovamente) inutile discutere ancora con interlocutori "amministratori" che, in tutta evidenza, privilegiano il mantenimento della platea "grandi elettori" (per me meschini) anziché applicare correttamente i concetti giuridici:

1) Oggetto impossibile (e nonostante l'annullamento giudiziale dell'approvazione del rendiconto),

2) "Abuso deliberativo della maggioranza" (e sul punto ho conseguito sentenze che sono diventate "punti fermi", soprattutto quando la maggioranza imporrebbe che 2+2=5),

3) Danno da illecito (perseguimento dell'abuso deliberativo a danno di un condomino - obbligo di delibera totalitaria).

 

Quello che invece ti compete pagare, nel caso specifico, è un eventuale arricchimento senza giusta causa e se in dipendenza del rendiconto approvato. Ovviamente non puoi esercitare la dissociazione da una delibera viziata, e come tale annullata giudizialmente, ma pretendere di godere di eventuali benefici derivanti da quel vizio.

Quindi la tua dissociazione non deve essere solo "formale" ma anche "sostanziale" per quanto annullato giudizialmente (se ed in quanto ne ricevesti beneficio).

 

 

Di nuovo un saluto.

 

Modificato da cacallo
bartolini3@gmail.com dice:

Il  caso da me sollevato interessa un condominio composto da 8 condomini. 

Uno dei condomini ha impugnato la delibera di approvazione del consuntivo , altri due condomini si sono regolarmente dissociati. La sentenza del tribunale ha annullato la delibera ed il condomino chiede ai dissociati di pagare a millesimi le spese dell'avvocato che ha difeso il condominio durante tutto il procedimento che ha portato alla sentenza.

Ho letto che in questo caso  il condominio si scinde in due gruppi contrapposti , uno composto dalla maggioranza che ha approvato la delibera ed il gruppo costituito dai tre che non l'hanno approvata :

 Uno che l'ha impugnata e due che si sono dissociati.

Viene diversificato il caso in cui nella causa il condominio sia contro un condomino da quando sia contro un terzo . Anche le spese che deve sopportare il dissenziente nei due casi hanno un regime diverso. 

Vorrei approfondire questo aspetto.

 

 

Grazie, ma volevo capire meglio il motivo per cui avete votato contro l'approvazione del consuntivo e quali conseguenze abbia avuto la sentenza per voi dissociati.

Se dalla sentenza a favore del condominio voi avreste subito un effetto negativo, allora si sostanzierebbe l'ipotesi di "gruppo con interessi contrastanti" nominata prima.

bartolini3@gmail.com dice:

In risposta a condo77 invio copia della sentenza alla quale mi riferisco .

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Con più di 5.000 € chissà quanti pozzi avreste spurgato e quante siepi avreste potato!

L'unica decisione di buon senso era proprio dissentire dalla lite.

Con un minimo di buona volontà reciproca si poteva sistemare tutto senza impegnare tribunali e foraggiare avvocati...

 

Torniamo però a valutare da un punto di vista formale se siano o meno dovute le spese legali sostenute dal condominio per il proprio avvocato difensore.

Sicuramente non è dovuto tutto quello che è citato dalla sentenza, e cioè:

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Per quanto riguarda le ulteriori spese di difesa, a mio parere non sono cmq dovute perché c'è un contrasto oggettivo tra gli interessi dei dissenzienti e le ragioni portate avanti dal condominio in causa, ovvero se il condominio avesse vinto la causa i dissenzienti avrebbero dovuto pagare un plus di spese condominiali.

Il contrasto di interessi è reso manifesto dal fatto che i dissenzienti avevano espresso voto contrario all'approvazione del consuntivo.

 

Sarei però interessato a capire cosa pensano della questione gli altri legali che frequentano il forum, come p.e. @Oimmena e @SisterOfNight , nel caso volessero intervenire. 🙂

 

Come condo77 sono molto interessato al parere dei legali frequentatori del forum .

 

Credo che possa essere utile alla soluzione del problema  quanto Alessandro Gallucci ha scritto in proposito  in :

Guida al condominio www.

studiocataldi.it Il diritto quotidiano

Guida di diritto condominiale

Edizione 2016

Avv. Alessandro Gallucci

Il dissenso rispetto alle liti: modalità di comunicazione e risvolti pratici

Può accadere che di fronte alla scelta di affrontare una causa non tutti i

condomini siano d’accordo. Il codice civile per questa specifica situazione,

all’art. 1132, prevede che "Q ualora l'assemblea dei condomini abbia

deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino

dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria

responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di

soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui

il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare

alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente

che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio

che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente ".

In sostanza ogni condomino, singolarmente considerato, può dissociarsi da

una lite sia essa attiva, sia essa passiva. In che modo? Colui il quale intenda

far valere dissociarsi da una controversia deve fare notificare al condominio,

in persona dell’amministratore, il proprio dissenso entro 30 giorni dalla data

della delibera che decide sulla lite. In questo caso il dissenziente separa la

propria responsabilità, da quella degli altri condomini in relazione all’esito della

lite. Ciò significa che in caso di soccombenza del condominio egli dovrà

essere tenuto esente dalla richiesta pagamento di qualsivoglia spesa riferibile

alla lite. Il secondo comma dell’art. 1132 c.c. dice che il condomino

dissenziente può rivalersi sugli altri condomini in quei casi in cui abbia dovuto

pagare alla parte vittoriosa. Si tratta, evidentemente, di una norma posta a

tutela del condomino che si sia visto costretto a pagare in favore della

controparte. C’è da chiedersi, visto il tenore di questa disposizione quale sia la

valenza della comunicazione di dissenso rispetto alla lite. Stando al disposto

normativo appena citato, sembrerebbe che la comunicazione di separazione

di responsabilità abbia valore puramente interno. Vi è di più, nel caso di

soccombenza giudiziaria del condominio, parrebbe esserci una sorta di

responsabilità solidale in capo a tutti i condomini. Cosa che abbiamo visto è

stata negata, almeno in linea generale, per le altre obbligazioni (Cass. SS.UU.

n. 9148/08). Si impone una riflessione: i condomini potranno dissociarsi da

tutte le liti oppure esiste un limite al’esercizio di questa facoltà? Il contenuto

dell’art. 1132 c.c. non chiarisce questo aspetto. La Cassazione, chiamata a

pronunciarsi sul punto, ha distinto quei casi in cui l’amministratore è obbligato

per legge a dare comunicazione all’assemblea della vertenza giudiziaria da

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quei casi in cui, invece, può iniziare o resistere in giudizio senza avere

l’obbligo di comunicazione. Infatti, dice il Supremo Collegio, "p resupposto

essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di

estraniarsi dalla lite è l'esistenza d'una delibera dell'assemblea resa

necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una

domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea

stessa " (Cass. 2259 del 1998). E’ chiaro, allora, che il condomino non può

dissociarsi laddove la materia oggetto del contendere rientri e x lege in quelle

di competenza all’amministratore (art. 1130 c.c.). Vediamo, infine che cosa

succede nel caso in cui la lite, da cui il condomino si sia dissociato, abbia

esito favorevole al condominio. In questi casi il dissenziente che ha tratto

vantaggio dall’esito favorevole della controversia sarà tenuto a contribuire a

quella parte che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

Questa circostanza ricorre nei casi in cui vi sia compensazione delle spese o

esito negativo delle procedure esecutive. Sicuramente il condomino non dovrà

contribuire in quei casi in cui sia stato il condominio a decidere di non

proseguire nel recupero delle spese dalla controparte.

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