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YZ96

Disdetta locazione per acquisto prima casa

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Buonasera, dopo anni in affitto ci siamo convinti ad acquistare casa. Il proprietario di casa era a conoscenza che fossimo in cerca della casa di acquistare in futuro tuttavia ha inserito una clausola sul contratto per la disdetta giustificandosi che era un contratto standard, utilizzato precedentemente. 

 

La clausola inserita in contratto vita testualmente: 

"Il conduttore solo qualora ricorrano gravi motivi ai soli sensi della L. 392/78 art. 4 e 27, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dandone comunicazione tramite lettera A/R al locatore con preavviso di 6 mesi. Nell'ipotesi della risoluzione del contratto prima di due anni dalla data della consegna delle chiavi il conduttore si impegna a rimborsare tutte le spese sostenute per la registrazione e la risoluzione del contratto e per espresso accordo tra le parti la caparra verrà interamente trattenuta a titolo definitivo del locatore. Tale vincolo, sempre in accordo tra le parti, risulta valido solo per il conduttore, il locatore potrà invece inviare comunicazione di disdetta entro 24 mesi senza alcun indennizzo" . 

 

Ora noi siamo in affitto da circa 30 mesi e stiamo acquistando la prima casa. Il proprietario non accetta la nostra disdetta poiché sostiene che sul contratto è chiaramente indicato che l'immobile può essere lasciato solo qualora ricorrano gravi motivi. 

 

Questa clausola è vessatoria? Sono davvero obbligata a rimanere in casa per 4 anni? 

Per noi è diventato un peso enorme sostenere le spese dell'affitto che sono il doppio del mutuo. Prima dei 24 mesi avevamo già trovato un'altro immobile ma abbiamo dovuto lasciare perdere per la minaccia della caparra trattenuta ed eravamo d'accordo che dopo 24 mesi ne avremmo riparlato. Ad oggi superati 24 mesi posso dare normale disdetta con preavviso di 6 mesi o sono realmente obbligata a rimanere poiché l'acquisto di una casa non è un grave motivo?  

 

 

La legge prevede che il recesso possa avvenire solo per grave motivo oggettivo, e tra l'altro qui è pure riportato in contratto ed effettivamente è una clausola piuttosto standard che richiama peraltro proprio la legge.

Vessatoria? veramente no, perchè è vessatoria la clausola che impone un peso, non quella che concede una facoltà.

IL contratto in se' e per seì è di 4 anni e pertanto nessuno dei due potrebbe recedere, se fossimo integerrimi. Ma ecco che e la legge e il contratto concedono a coi conduttori (e non al locatore per esempio) di poter recedere  quindi di rompere gli accordi ma per farlo serve una motivazione seria e grave. E soprattutto oggettiva. La clausola vi concede un favore, non un peso.

 

L'acquisto di una casa è un motivo soggettivo e non oggettivo e pertanto temo vi creerà problemi andarvene senza un accordo.  Vero che magari la proprietà non credo che avrà voglia di citarvi in giudizio, ma giuridicamente voi non avete un grave motivo oggettivo

 

Vi suggerisco di cercare una soluzione transattiva, magari voi gli date un po' piu' di sei mesi e lui chiude il contratto. O gli trovate un nuovo conduttore in modo che non perda il canone.  E se qualcuno vi subentrasse in contratto ad esempio?

 

 

YZ96 dice:

. Tale vincolo, sempre in accordo tra le parti, risulta valido solo per il conduttore, il locatore potrà invece inviare comunicazione di disdetta entro 24 mesi senza alcun indennizzo" . 

 

semmai è questa la parte assurda perchè ex lege il locatore  non puo' interrompere per nessuna ragione il contratto prima dei 4 anni.

E' ovvio che l'accordo puo' tutto.

Esatto mi riferivo proprio a questa clausola che il locatore può recedere in qualsiasi motivo anche durante i primi 4 anni. Mi hanno informato che basta una clausola vessatoria per rendere nullo il contratto. 

 

La perdita del lavoro di uno solo dei conduttori è definito un motivo valido? Lui mi comunica che solo la morte di uno dei conduttori è un motivo valido o la perdita del lavoro da parte di entrambi e da parte del garante. Al momento il mio contratto di lavoro scadrà il 31 marzo mentre nel frattempo il garante è andato in pensione. 

SisterOfNight dice:

La legge prevede che il recesso possa avvenire solo per grave motivo oggettivo, e tra l'altro qui è pure riportato in contratto ed effettivamente è una clausola piuttosto standard che richiama peraltro proprio la legge.

Vessatoria? veramente no, perchè è vessatoria la clausola che impone un peso, non quella che concede una facoltà.

IL contratto in se' e per seì è di 4 anni e pertanto nessuno dei due potrebbe recedere, se fossimo integerrimi. Ma ecco che e la legge e il contratto concedono a coi conduttori (e non al locatore per esempio) di poter recedere  quindi di rompere gli accordi ma per farlo serve una motivazione seria e grave. E soprattutto oggettiva. La clausola vi concede un favore, non un peso.

 

L'acquisto di una casa è un motivo soggettivo e non oggettivo e pertanto temo vi creerà problemi andarvene senza un accordo.  Vero che magari la proprietà non credo che avrà voglia di citarvi in giudizio, ma giuridicamente voi non avete un grave motivo oggettivo

 

Vi suggerisco di cercare una soluzione transattiva, magari voi gli date un po' piu' di sei mesi e lui chiude il contratto. O gli trovate un nuovo conduttore in modo che non perda il canone.  E se qualcuno vi subentrasse in contratto ad esempio?

 

 

semmai è questa la parte assurda perchè ex lege il locatore  non puo' interrompere per nessuna ragione il contratto prima dei 4 anni.

E' ovvio che l'accordo puo' tutto.

Esatto mi riferivo proprio a questa clausola che il locatore può recedere in qualsiasi motivo anche durante i primi 4 anni. Mi hanno informato che basta una clausola vessatoria per rendere nullo il contratto. 

 

La perdita del lavoro di uno solo dei conduttori è definito un motivo valido? Lui mi comunica che solo la morte di uno dei conduttori è un motivo valido o la perdita del lavoro da parte di entrambi e da parte del garante. Al momento il mio contratto di lavoro scadrà il 31 marzo mentre nel frattempo il garante è andato in pensione

YZ96 dice:

Esatto mi riferivo proprio a questa clausola che il locatore può recedere in qualsiasi motivo anche durante i primi 4 anni. Mi hanno informato che basta una clausola vessatoria per rendere nullo il contratto. 

 

no, la parte nulla si ha per non apposta, vale il resto.

 

Attenzione clausola nulla non è la clausola vessatoria, che puo' benissimo esserci ed è valida.

Modificato da SisterOfNight
YZ96 dice:

La perdita del lavoro di uno solo dei conduttori è definito un motivo valido? Lui mi comunica che solo la morte di uno dei conduttori è un motivo valido o la perdita del lavoro da parte di entrambi e da parte del garante. Al momento il mio contratto di lavoro scadrà il 31 marzo mentre nel frattempo il garante è andato in pensione

Motivi gravi oggettivi sono licenziamento non per giusta causa, trasferimento di lavoro,   una malattia ( tipo non posso piu' camminare e l'appartamento è al terzo piano, o mia madre ha avuto un ictus e debbo andare ad assisterla), sicuramente non solo la morte(!) in se ' la perdita di lavoro non è un grave motivo se le sostanze della persona permettono di pagare il canone.

Quindi la perdita del suo solo lavoro non è detto sia grave motivo (si dovrebbe entrare nei dettagli per verificare se lo è o no).  Del resto il locatore potrebbe opporre che se non acquistavate casa non avreste mutuo da pagare e potreste pagare il canone. Quindi sarebbe una vostra scelta aver aumentato le vostre spese. 

Anche andare in pensione non è motivo grave, altrimenti non faremmo piu' contratti ai 65 enni...

 

A mio avviso se all'atto di questo contratto avevate già intenzione di guardarvi intorno per una casa vostra, avreste potuto prevedere un transitorio...non un 4+4.

Ripero però che non so quanti locatori farebbero causa per inadempienza contrattuale, con costi e rischi di causa.

 

 

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