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brogia

Disdetta contratto locazione se mancano 2 mensilità

Buongiorno a tutti,

 

vorrei avere alcune informazioni sul mio contratto di locazione. E' un 3+3 e il padrone di casa ha inserito una clausola che recita che qualora il conduttore non versi 2 mensilità il contratto è automaticamente rescisso.

 

Siccome per vari problemi, dovuti alla noncuranza del proprietario, vorremmo andarcene via il prima possibile, basterebbe non pagare 2 mensilità e ritenere il contratto concluso?

 

Grazie mille per un eventuale aiuto.

 

Marco

Premesso che mi rendo conto che non è un comportamento adeguato, ma la situazione è tale che ci stiamo rimettendo(soldi e salute), vorrei capire se posso tranquillamente considerare il contratto concluso se non pago l'affitto per 2 mensilità.

 

Vi chiedo un'opinione e un aiuto.

 

Grazie

 

Marco

Ognuno nei contratti può scrivere ciò che vuole. Ma poi davanti al giudice valgono quello che valgono. Infatti se tu non paghi per due mesi il contratto teoricamente è recisso. Ma il tuo locatore per mandarti via deve intraprendere una causa di sfratto.Mentre quella clausola sicuramente "potrebbe" avvantaggiare te che te ne vuoi andare. Per evitare situazioni ingarbugliate io chiamerei il locatore e gli chiederei se preferisce che tu smetti di pagare l'affitto e così in base alla clausola da lui inserita in contratto

tu dopo due mesi te ne vai e a lui per recuperare i due mesi deve affrontare una causa che durerà mesi e gli costerà soldi di avvocato oppure accetta di lasciarti andare entro x mesi da buoni amici. ps. SE ACCETTA, fattelo mettere per iscritto.

Buongiorno a tutti,

 

vorrei avere alcune informazioni sul mio contratto di locazione. E' un 3+3 e il padrone di casa ha inserito una clausola che recita che qualora il conduttore non versi 2 mensilità il contratto è automaticamente rescisso.

 

Siccome per vari problemi, dovuti alla noncuranza del proprietario, vorremmo andarcene via il prima possibile, basterebbe non pagare 2 mensilità e ritenere il contratto concluso?

La situazione descritta (contratto 3+3) farebbe pensare ad un contratto per studenti universitari della durata di 36 mesi, rinnovabile alla prima scadenza per lo stesso periodo. Per affittare con contratto per studenti universitari, art.5, co.2, legge 431/1998, e più in generale con contratti “concordati”, occorre fare riferimento agli accordi locali sia per quanto riguarda il canone di locazione che per le condizioni contrattuali. In tale contesto, dunque, la risoluzione automatica del contratto, per mancato pagamento di due rate di canone introdotta dalle parti nel contratto di locazione deve ritenersi illegittima e improduttiva di effetti e sostituita da quella del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002, ripresa dall’accordo locale, che prevede che “il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari ad almeno una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n.392/1978”. Il citato decreto prevede inoltre che il conduttore possa recedere dal contratto per gravi motivi (salvo la previsione contrattuale di recesso indipendentemente dalla sussistenza dei gravi motivi) dandone preavviso al locatore almeno sei mesi prima.

 

In ogni caso, anche in presenza di una (pseudo) clausola risolutiva espressa che legittimasse una parte ad affrancarsi in via unilaterale ed immediata dal contratto a canone libero, fino al momento della definitività della sentenza di accertamento, il rapporto contrattuale permarrebbe e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone pattuito.

Eccomi,

 

intanto preciso che si tratta di un 4+4 e che è inserita tale clausola, cito testualmente:"7. Morosità. Il mancato pagamento di una sola rata del canone salvo quanto previsto dagli art. 5 e 55 della Legge 392/1978 e degli oneri accessori per un importo pari a due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto."

 

Ora, il padrone di casa sembra disponibile a lasciarci andare via prima ed ha messo in mano l'appartamento ad un'agenzia.

 

Tale clausola è da considerarsi nulla? e se sì, il contratto è comunque valido?

La clausola rientra nella prassi usuale, quasi indispensabile, per las stesura di un qualunque contratto , e non è nulla.

Pare inveceche per vostra volontà concordiate nel derogare ai patti contrattuali sottoscritti: tu te ne vuoi andare, lui ha messo l'appartamento in mano ad una agenzia.

Mettete per iscritto che consensualmente avete convenuto per il recesso anticipato della locazione alla data del xx-xx-xxxx; F23 per recesso anticipato da 67 €. versato, definizione delle ultime pendenze e non avrai più nulla di cui preoccuparti per questa locazione praticamente giunta al capolinea.

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