Vai al contenuto
Erica72

Disdetta contratto di locazione dopo i primi 4 anni

Buongiorno a tutti, spero di non ripetere un topic già commentato ma ho un questo da porre.

Sono in affitto da tre anni e ci è arrivata la raccomandata dal legale del padrone di casa,che cito testualmente:

"Il contratto di locazione ad uso abitativo, da entrambe accettato e sottoscritto, in Pollenza il 3 maggio 2011, con decorrenza dal 15 giugno 2011 per quattro anni e con ricevuta deposito cauzionale e consegna delle chiavi dell'appartamento e e garage, per motivi di carattere familiari e, nello specifico, per una imminente separazione tra i coniugi, dovrà essere nella piena disponibilità di uno di essi.

Stante quanto sopra e, come previsto e formalizzato nel contratto stipulato dalla riga 21 della prima facciata alla seconda riga della seconda facciata dove si richiama la normativa in vigore relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ex L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, confida la mia cliente e locatrice che lei provvederà entro il termine della scadenza alla riconsegna di quanto locato e che non mancherà , qualora ci fosse la possibilità di anticipare la possibilità, di informare la locatrice stessa.".

A parte l'incomprensibilità dell'italiano utilizzato, la mia domanda riguarda proprio la causa per la quale il locatore vorrebbe derogare al famoso 4 + 4: questa cosiddetta imminente separazione tra i coniugi mi deve essere in qualche modo dimostrata o può essere solo millantata e poi magari non trovare mai attuazione? E poi ancora: il fatto che nell'appartamento deve andare a vivere uno dei coniugi deve essere dimostrato (con certificato di residenza o simili) oppure è sufficiente che lui/lei asserisca di andarci a vivere? E in caso io scoprissi la malafede (cioè che hanno affittato ad altri, per esempio) quanto tempo ho per rivalermi e chiedere indietro le famose 36 mensilità di indennizzo?

 

Grazie anticipatamente per le risposte...

Buongiorno a tutti, spero di non ripetere un topic già commentato ma ho un questo da porre.

Sono in affitto da tre anni e ci è arrivata la raccomandata dal legale del padrone di casa,che cito testualmente:

"Il contratto di locazione ad uso abitativo, da entrambe accettato e sottoscritto, in Pollenza il 3 maggio 2011, con decorrenza dal 15 giugno 2011 per quattro anni e con ricevuta deposito cauzionale e consegna delle chiavi dell'appartamento e e garage, per motivi di carattere familiari e, nello specifico, per una imminente separazione tra i coniugi, dovrà essere nella piena disponibilità di uno di essi.

Stante quanto sopra e, come previsto e formalizzato nel contratto stipulato dalla riga 21 della prima facciata alla seconda riga della seconda facciata dove si richiama la normativa in vigore relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ex L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, confida la mia cliente e locatrice che lei provvederà entro il termine della scadenza alla riconsegna di quanto locato e che non mancherà , qualora ci fosse la possibilità di anticipare la possibilità, di informare la locatrice stessa.".

A parte l'incomprensibilità dell'italiano utilizzato, la mia domanda riguarda proprio la causa per la quale il locatore vorrebbe derogare al famoso 4 + 4: questa cosiddetta imminente separazione tra i coniugi mi deve essere in qualche modo dimostrata o può essere solo millantata e poi magari non trovare mai attuazione? E poi ancora: il fatto che nell'appartamento deve andare a vivere uno dei coniugi deve essere dimostrato (con certificato di residenza o simili) oppure è sufficiente che lui/lei asserisca di andarci a vivere? E in caso io scoprissi la malafede (cioè che hanno affittato ad altri, per esempio) quanto tempo ho per rivalermi e chiedere indietro le famose 36 mensilità di indennizzo?

 

Grazie anticipatamente per le risposte...

a me non sembra che abbia usato un italiano incomprensibile ,anzi si comprende benissimo .

 

comunque si applica cio che prevede l'art 3 della citata legge 431/98

 

Art. 3.

(Disdetta del contratto da parte del locatore).

 

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

 

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

 

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

 

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

per la prescrizione del diritto di richiedere il ripristino del contratto o risarcimento presumo che sia di 10 anni (salvo diverse disposizioni di legge ) visto che si tratta di un illecito contrattuale .

a me non sembra che abbia usato un italiano incomprensibile ,anzi si comprende benissimo .

Grazie per la risposta, l'incomprensibilità a cui mi riferivo è quella del primo paragrafo, in cui manca palesemente un verbo:

"Il contratto di locazione ad uso abitativo, da entrambe accettato e sottoscritto, in Pollenza il 3 maggio 2011, con decorrenza dal 15 giugno 2011 per quattro anni e con ricevuta deposito cauzionale e consegna delle chiavi dell'appartamento e e garage, per motivi di carattere familiari e, nello specifico, per una imminente separazione tra i coniugi, dovrà essere nella piena disponibilità di uno di essi.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Gli articoli della legge li avevo già reperiti, mi chiedevo solo se la presunta separazione mi dovesse essere dimostrata in qualche modo...

la motivazione che conta non e' la separazione o meno dei coniugi (non devono ne motivarti ne dimostrarti la loro separazione o meno )ma e' il fatto che uno dei coniugi vuole adibire la casa a propria abitazione .

 

questo e' cio che conta

 

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

×