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TonyG

DIRITTO DI VOTO DELL'AMM.RE Condomino Dimissionario

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno,

Un parere dai Colleghi che si occupano spesso di Condominio…

Vorrei impugnare una delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo presentando preventivamente istanza di mediazione al Condominio.

I motivi di impugnazione sono rappresentati dalla circostanza che i millesimi utili alla delibera di approvazione sono stati ottenuti grazie al voto personale dell’Amm.re “Condomino” (in conflitto di interessi) e l’utilizzo da parte dello stesso Amm.re “Condomino” di altre due deleghe con cui ha espresso il medesimo voto di approvazione (divieto di delega all’Amm.re).

La peculiarità sta nel fatto che l’amm.re, modificando la cronologia dei punti dell’ordine del giorno (nessuno si opponeva in assemblea non individuando la possibile strategia fraudolenta), prima, si dimetteva, poi faceva deliberare positivamente sulla nomina di un nuovo Amm.re (scelto tra i preventivi esaminati) e, solo dopo passava all’approvazione dei bilanci…

La tesi dello stesso sarebbe quella che, dimessosi e nominato il nuovo amministratore nella medesima assemblea, cesserebbe con effetto immediato dalla carica e diverrebbe di nuovo titolare della possibilità di votare e prendere deleghe nella di lui qualità di semplice condomino…con conseguente regolare approvazione dei bilanci presentati (sempre nella medesima assemblea).

A mio parere, la circostanza non ha rilevanza in quanto lo spartiacque tra la vecchia e la nuova gestione, è rappresentato dal passaggio di consegne “effettivo” tra il vecchio ed il nuovo amm.re, mentre la modifica della cronologia dell’ordine del giorno rispetto a quella originaria, dovrebbe essere, quanto meno, oggetto di specifica delibera e, soprattutto, non limitativa degli interessi dei condomini…

Cosa ne pensate ?  A Vostro parere la mia impugnazione risulta fondata ?

Sull'ordine del giorno si valuta la pregiudizialità degli argomenti. Quindi, se non c'è, non ravviso dei motivi di impugnazione.

Per il voto dell'amministratore condomino trovo regolare la possibilità di votare.

Quanto alle deleghe andrebbe verificato il regolamento perché le tue osservazioni sono giuste.

TonyG dice:

Buongiorno,

Un parere dai Colleghi che si occupano spesso di Condominio…

Vorrei impugnare una delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo presentando preventivamente istanza di mediazione al Condominio.

I motivi di impugnazione sono rappresentati dalla circostanza che i millesimi utili alla delibera di approvazione sono stati ottenuti grazie al voto personale dell’Amm.re “Condomino” (in conflitto di interessi) e l’utilizzo da parte dello stesso Amm.re “Condomino” di altre due deleghe con cui ha espresso il medesimo voto di approvazione (divieto di delega all’Amm.re).

La peculiarità sta nel fatto che l’amm.re, modificando la cronologia dei punti dell’ordine del giorno (nessuno si opponeva in assemblea non individuando la possibile strategia fraudolenta), prima, si dimetteva, poi faceva deliberare positivamente sulla nomina di un nuovo Amm.re (scelto tra i preventivi esaminati) e, solo dopo passava all’approvazione dei bilanci…

La tesi dello stesso sarebbe quella che, dimessosi e nominato il nuovo amministratore nella medesima assemblea, cesserebbe con effetto immediato dalla carica e diverrebbe di nuovo titolare della possibilità di votare e prendere deleghe nella di lui qualità di semplice condomino…con conseguente regolare approvazione dei bilanci presentati (sempre nella medesima assemblea).

A mio parere, la circostanza non ha rilevanza in quanto lo spartiacque tra la vecchia e la nuova gestione, è rappresentato dal passaggio di consegne “effettivo” tra il vecchio ed il nuovo amm.re, mentre la modifica della cronologia dell’ordine del giorno rispetto a quella originaria, dovrebbe essere, quanto meno, oggetto di specifica delibera e, soprattutto, non limitativa degli interessi dei condomini…

Cosa ne pensate ?  A Vostro parere la mia impugnazione risulta fondata ?

Ciò che conta è lo stato di fatto al momento di costituzione dell'assemblea. L'amministratore in quanto tale non poteva essere delegato al momento, appunto, della costituzione dell'assemblea.

Cmq, i voti contestati devono risultare determinati ai fini dell'assunzione delle delibere contestate.

Massi dice:

L'amministratore in quanto tale non poteva essere delegato al momento, appunto, della costituzione dell'assemblea.

E' un affermazione un po' generica. Chi lo dice che non può essere delegato "al momento" dell'assemblea? Se può essere delegato il quando passa in secondo piano.

Anderson dice:

E' un affermazione un po' generica. Chi lo dice che non può essere delegato "al momento" dell'assemblea? Se può essere delegato il quando passa in secondo piano.

Le deleghe vengono presentate "prima" della costituzione dell'assemblea appunto per determinare se siano presenti i quorum costitutivi e deliberativi.

 

 

Anderson dice:

Quindi al momento

Allora mettiamola diversamente.... all'inizio dell'assemblea il condòmino è amministratore. L'amministratore non può ricevere deleghe pertanto ciò infuisce sulla costituzione del quorum.

P.s. prima e al momento hanno significati diversi

 

Giovanni Inga dice:

Le deleghe vengono presentate "prima" della costituzione dell'assemblea appunto per determinare se siano presenti i quorum costitutivi e deliberativi.

 

 

Sono convinto che lo sappia benissimo, cmq:

 

art 67 comma 5 dacc

All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

 

Come già detto Anderson, è lo stato fotografato all'atto della costituzione dell'assemblea che fa fede. Quindi all'amministratore non possono essere conferite deleghe sino alla chiusura dell'assemblea.

L'amministratore doveva comunicare le proprie dimissioni ante assemblea, in tal caso poteva essere delegato.

V. p.e.

 

In questo contesto, per rassegnare correttamente le proprie dimissioni volontarie l'amministratore deve:

a) comunicare ai condomini la propria decisione e contestualmente convocare un'assemblea per la propria sostituzione (le dimissioni sono atto unilaterale recettizio e si perfezionano al momento del recapito dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ove ivi contenute ed esplicitate);
Fonte:

È vietata la delega generica all’amministratore quindi se è stata data specificamente per me la sua presenza è valida. 
Se è stato considerato al momento dell’apertura del verbale circa il conteggio per me la delibera è valida sotto questo profilo. 

Anderson dice:

È vietata la delega generica all’amministratore quindi se è stata data specificamente per me la sua presenza è valida. 
Se è stato considerato al momento dell’apertura del verbale circa il conteggio per me la delibera è valida sotto questo profilo. 

Non capisco bene la differenza che poni tra delega generica e specifica.

La legge vieta che l'amministratore sia delegato, punto.

Ciao

Per me l'amministratore non poteva essere portatore di deleghe. Il tutto va riferito alla costituzione dell'assemblea dove tali deleghe potevano determinare la regolare costituzione.

Dopo le dimissioni e la nomina del nuovo, che però  deve subito accettare, se le presentasse e votasse, nulla questio. Sarebbe tutto regolare.

Una osservazione, l'ordine di discussione dei vari punti all'ordine del giorno  non lo fissa l'amministratore  ma il Presidente 

camillo50 dice:

Ciao

Per me l'amministratore non poteva essere portatore di deleghe. Il tutto va riferito alla costituzione dell'assemblea dove tali deleghe potevano determinare la regolare costituzione.

Dopo le dimissioni e la nomina del nuovo, che però  deve subito accettare, se le presentasse e votasse, nulla questio. Sarebbe tutto regolare.

Una osservazione, l'ordine di discussione dei vari punti all'ordine del giorno  non lo fissa l'amministratore  ma il Presidente 

Concordo, unico dubbio però se tali deleghe non influissero sulla regolare costituzione dell'assemblea e siano state presentate solo successivamente alle dimissioni.

A mio parere non è vietato presentarsi ad assemblea in corso.

 

Va detto che se i bilanci sono corretti vedo poco utile impugnare, se invece non sono corretti impugnerei direttamente il motivo di nullità o annullabilità.

davidino1978 dice:

Concordo, unico dubbio però se tali deleghe non influissero sulla regolare costituzione dell'assemblea e siano state presentate solo successivamente alle dimissioni.

A mio parere non è vietato presentarsi ad assemblea in corso.

 

Va detto che se i bilanci sono corretti vedo poco utile impugnare, se invece non sono corretti impugnerei direttamente il motivo di nullità o annullabilità.

Anche secondo me ci si può presentare (o assentare) ad assemblea in corso, senza riflessi sul quorum costitutivo ma solo sul deliberativo.

Produrre le deleghe subito dopo aver presentato le dimissioni mi pare però un escamotage piuttosto dubbio quanto a regolarità.

Mi pare infatti evidente che le deleghe sono state accettate quando le dimissioni non erano ancora state presentate, quindi quando l'amministratore in quanto tale non poteva essere delegato.

Se i condomini sono stati diligenti e hanno segnato anche la data sul modulo della delega, questo fatto sarà anche formalmente acclarato e risulterà verificabile anche a distanza di tempo.

 

condo77 dice:

Anche secondo me ci si può presentare (o assentare) ad assemblea in corso, senza riflessi sul quorum costitutivo ma solo sul deliberativo.

concordo

 

condo77 dice:

Produrre le deleghe subito dopo aver presentato le dimissioni mi pare però un escamotage piuttosto dubbio quanto a regolarità.

con le dimissioni sino a nomina del nuovo con accettazione dello stesso, lui è sempre l'amministratore anche se temporaneamente, quindi, come ho già detto, non può usare quelle deleghe.   E' una mia opinione in quanto con le dimissioni anche se accettate lui svolge ancora le funzioni di amministratore 

 

condo77 dice:

Mi pare infatti evidente che le deleghe sono state accettate quando le dimissioni non erano ancora state presentate, quindi quando l'amministratore in quanto tale non poteva essere delegato.

confermo e condivido

 

condo77 dice:

Se i condomini sono stati diligenti e hanno segnato anche la data sul modulo della delega, questo fatto sarà anche formalmente acclarato e risulterà verificabile anche a distanza di tempo.

 

è il verbale l'elemento determinante.

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camillo50 dice:

con le dimissioni sino a nomina del nuovo con accettazione dello stesso, lui è sempre l'amministratore anche se temporaneamente, quindi, come ho già detto, non può usare quelle deleghe.   E' una mia opinione in quanto con le dimissioni anche se accettate lui svolge ancora le funzioni di amministratore 

In effetti sul punto ero piuttosto dubbioso per cui ho glissato, ma è giusto affrontarlo.

E' indubbio che il dimissionario svolga ancora le funzioni di amministratore (c.d. prorogatio imperii) fino alla nomina di nuovo amministratore.

Ma è un non-amministratore che svolge le funzioni o un amministratore a tutti gli effetti?

Secondo me la prima, anche con riferimento a quanto scritto da Gallucci: le dimissioni sono atto unilaterale recettizio e si perfezionano al momento del recapito dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ove ivi contenute ed esplicitate.

 

Di solito non ci sono particolari differenze pratiche tra essere amministratore e fare l'amministratore, in questo caso sì.

E anche nel caso più realistico e importante di eventuali responsabilità civili/penali.

Credo (ma non sono affatto certo) che con le dimissioni l'amministratore si liberi di tutti gli obblighi nei confronti del condominio e di terzi, tranne quello previsto per legge di continuare nell'ordinaria amministrazione e favorire l'ordinato passaggio delle consegne al nuovo amministratore.

 

Se è vero quanto sopra, allora una volta comunicate e recepite le dimissioni, l'ex-amministratore potrebbe ricevere delega anche se non è stato nominato ancora un nuovo amministratore.

L'istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell'amministratore, ma anche nei casi di revoca dell'amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina”(Cass. 27 marzo 2003 n 4531).
 

L'amministratore era cmq in prorogatio e non avrebbe potuto ricevere deleghe

Modificato da Massi
Massi dice:

L'istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell'amministratore, ma anche nei casi di revoca dell'amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina”(Cass. 27 marzo 2003 n 4531).
 

L'amministratore era cmq in prorogatio e non avrebbe potuto ricevere deleghe

👍

Massi dice:

L'istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell'amministratore, ma anche nei casi di revoca dell'amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina”(Cass. 27 marzo 2003 n 4531).
 

L'amministratore era cmq in prorogatio e non avrebbe potuto ricevere deleghe

Che la prorogatio operi in caso di dimissioni (come negli altri citati) è indubbio.

Qualche dubbio sullo status dell'(ex)amministratore in prorogatio.

P.e. a tuo giudizio ha le stesse responsabilità civili e penali dell'amministratore in carica?

(Domanda autentica e non retorica, è un mio dubbio appunto).

condo77 dice:

P.e. a tuo giudizio ha le stesse responsabilità civili e penali dell'amministratore in carica?

ritengo di si, visto che mantiene i poteri ha anche le stesse responsabilità.

Li mantiene....

L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)

 

JOSEFAT dice:

ritengo di si, visto che mantiene i poteri ha anche le stesse responsabilità.

Giovanni Inga dice:

Li mantiene....

L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)

 

Sicuramente mantiene i poteri e su questo non ci sono dubbi, cmq grazie dell'ulteriore conferma da parte della Cassazione.

Ritengo però significativo che la carica sia cessata: questo dovrebbe produrre qualche effetto anche prima della nuova nomina di altro amministratore, non pensate?

Altrimenti che significato dare al fatto che le dimissioni sono "atto unilaterale ricettizio"?

Se ho tempo cercherò qlc al riguardo...

condo77 dice:

Sicuramente mantiene i poteri e su questo non ci sono dubbi, cmq grazie dell'ulteriore conferma da parte della Cassazione.

Ritengo però significativo che la carica sia cessata: questo dovrebbe produrre qualche effetto anche prima della nuova nomina di altro amministratore, non pensate?

Altrimenti che significato dare al fatto che le dimissioni sono "atto unilaterale ricettizio"?

Se ho tempo cercherò qlc al riguardo...

Come spesso accade, sovrapponi questioni differenti. Cosa c'entra la natura dell'atto di dimissioni con il regime di prorogatio e, soprattutto, cosa c'entra col quesito?

Salvo determinazione espressamente contraria dell'assemblea, l'amministratore prosegue in prorogatio indipendentemente dalle proprie dimissioni o dalla revoca assembleare. Quindi, non avrebbe potuto ricevere deleghe.

Massi dice:

Come spesso accade, sovrapponi questioni differenti. Cosa c'entra la natura dell'atto di dimissioni con il regime di prorogatio e, soprattutto, cosa c'entra col quesito?

Salvo determinazione espressamente contraria dell'assemblea, l'amministratore prosegue in prorogatio indipendentemente dalle proprie dimissioni o dalla revoca assembleare. Quindi, non avrebbe potuto ricevere deleghe.

Quello che è in discussione è lo status dell'amministratore in prorogatio: è amministratore o non è più amministratore ma svolge ancora i compiti da amministratore, in attesa che ne venga nominato un altro e del passaggio di consegne?

La natura dell'atto di dimissioni serve per definire il momento esatto in cui cessa l'incarico.

 

Infine cosa centra con il quesito iniziale?

Poco, da un punto di vista pratico, dato che se ho ben capito l'amministratore in questione non ha dato le proprie dimissioni prima dell'assemblea e non ha tirato fuori dal cilindro le deleghe solo dopo essersi dimesso, quindi a mio pare le deleghe non sono valide e se fossero state decisive per il voto l'eventuale impugnazione avrebbe buone probabilità di successo.

 

Era semplicemente una mia curiosità: avesse dato le dimissioni ante assemblea, nell'avviso di convocazione della stessa come suggerito dall'avv. Gallucci, avrebbe potuto essere delegato o avrebbe comunque dovuto attendere la nomina di un nuovo amministratore o ancora avrebbe dovuto attendere il passaggio di consegne?

E come corollario: fino a quando perdura la responsabilità civile e penale dell'amministratore dimissionario?

Fino alla ricezione delle dimissioni?

Fino alla nomina del nuovo amministratore?

Fino al passaggio di consegne?

E se il condominio non provvedesse a nuova nomina?

E io ripeto: salvo determinazione espressamente contraria dell'assemblea, l'amministratore prosegue in prorogatio indipendentemente dalle proprie dimissioni o dalla revoca assembleare o dalla nomina di un altro amministratore (quindi, non avrebbe potuto ricevere deleghe).

Vediamo se ci capiamo.

Modificato da Massi

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