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mikyy

Diritto di parcheggio in area condominiale.

Buongiorno, in un'area condominiale recintata c'è un immobile, che chiameremo alfa, dove ci sono dieci appartamenti ed un piccolo fabbricato, che chiameremo beta, dove ci sono due garage di Tizio e di Caio. I garage dell'immobile beta sono piccolissimi ed hanno un valore in tabella di proprietà del 4 per mille per garage. Tizio e Caio esigono di avere il diritto di parcheggio nell'area condominiale così come ce l'hanno i condomini dell'immobile alfa. I condomini dell'immobile alfa non ritengono che Tizio e Caio debbano avere il diritto di parcheggio come ce l'hanno loro data l'esiguità dei millesimi di proprietà. Sull'atto di acquisto dei locali del fabbricato beta c'è scritto, fra l'altro, "gli acquirenti, in proporzione al valore del proprio acquisto, avranno la comunione sull'intero cortile condominiale recintato e munito di cancelli in ferro.". Tizio e Caio hanno uguale diritto di parcheggio come i condomini del fabbricato alfa o, in proporzione ai millesimi, possono parcheggiare solo una bicicletta o motorino? Grazie.

Il diritto al parcheggio non si ha in proporzione ai millesimi, ma secondo le u.i. perciò tutti i condomini indistintamente possono usare l'area comune adibita a parcheggio per la propria auto, se i posti sono insufficienti si delibera una turnazione così che tutti possano godere della proprietà comune;

 

I posti auto non si assegnano con il criterio dei millesimi

Fonte /ccortili-e-posti-auto-va-innanzitutto-tenuto-conto-che-quando-non-vietato.133#ixzz49eIDkCIVhttps://www.condominioweb.com/ccortili-e-posti-auto-va-innanzitutto-tenuto-conto-che-quando-non-vietato.133#ixzz49eIDkCIV

https://www.condominioweb.com

La frase

"gli acquirenti, in proporzione al valore del proprio acquisto, avranno la comunione sull'intero cortile condominiale recintato e munito di cancelli in ferro."

indica che tutti gli acquirenti sono dei comunisti (proprietari) dell'intero cortile in proporzione dei mlm di loro proprietà, ma l'uso è comune per tutti, visto che sull'atto non viene specificato.

Per l'uso vale l'art 1102 cc;

 

- Uso della cosa comune.

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Se sugli atti di acquisto delle varie unità immobiliari facenti parte di un immobile condominiale è scritto che nel cortile comune è vietato il parcheggio e se c'è un regolamento redatto dopo gli atti e quindi non citato in essi e (forse) approvato in qualche assemblea (di un trentennio fa) dove è ribadito il divieto di parcheggio, oggi per consentire ai condomini di parcheggiare e quindi modificare il regolamento è necessaria l'unanimità o è sufficiente la maggioranza prevista dal 2° comma del 1136 ?

Se sugli atti di acquisto delle varie unità immobiliari facenti parte di un immobile condominiale è scritto che nel cortile comune è vietato il parcheggio e se c'è un regolamento redatto dopo gli atti e quindi non citato in essi e (forse) approvato in qualche assemblea (di un trentennio fa) dove è ribadito il divieto di parcheggio, oggi per consentire ai condomini di parcheggiare e quindi modificare il regolamento è necessaria l'unanimità o è sufficiente la maggioranza prevista dal 2° comma del 1136 ?

occorre l'unanimità

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