#1 Inviato 26 Gennaio, 2020 Ciao Il Comune ha rilasciato una autorizzazione ad occupare spazi comuni ad un portatore di handicap che aveva presentato singolarmente una domanda all'amministratore per la messa in discussione di tale argomento, Sostiene il Comune che non essendoci stata una delibera in tal senso entro i 90 gg. da tale richiesta, egli non aveva più l'obbligo del parere dell'assemblea e poteva occupare tranquillamente una decina di metri quadri e ciò ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. . Non sono così aggiornato in materia di diritti che avrebbero i portatori di handicap che supererebbero le norme in materia di condominio, ma ritengo in ogni caso che la privatizzazione di fatto non sia legittima senza una sentenza, in quanto sarebbe uno spoglio della proprietà condominiale. Vorrei quindi, se possibile, sentire anche pareri diversi.
#2 Inviato 26 Gennaio, 2020 il Comune non credo che abbia nessun titolo per autorizzare un occupazione di proprieta’ privata da parte di un privato .
#3 Inviato 27 Gennaio, 2020 peppe64 dice: il Comune non credo che abbia nessun titolo per autorizzare un occupazione di proprieta’ privata da parte di un privato . ciao so che il Comune non ha quei poteri, ma qualcuno interpreta la norma nel senso della libertà del portatore d' handicap di privatizzare comunque senza una risposta entro 90 giorni o entro i 60 gg. dalla comunicazione della SUAP.
#4 Inviato 27 Gennaio, 2020 Ciao Camillo. Da quanto ne saprei io l'art. 1102 c.c. non c'entra nulla su questa questione. Semmai bisognerebbe contare gli stalli all'interno della "corte comune" e se si raggiunge il numero di 15 stalli, allora è obbligatorio uno stallo per diversamente abili. Non provvedendovi l'assemblea, il diversamente abile, decorsi i termini dovuti, ha chiesto direttamente al Comune la tutela del suo "status" ai sensi di Legge. Però non mi tornerebbe il discorso "una decina di metri quadri" perché le misure regolamentari dovrebbero essere larghezza ml. 3,20, lunghezza ml. 6; siamo quindi a circa 20 mq, non soli 10. Dunque prendi il mio ragionamento "con le pinze" perché non tornerebbero i mq. indicati.
#5 Inviato 28 Gennaio, 2020 ciao @cacallo Mi sono spiegato male io. Non si tratta di parcheggio per disabili, ma l'occupazione di uno spazio condominiale permanente per la realizzazione di una scala esterna per accesso più comodo alla rimessa sottostante pur avendo la possibilità interna che però danneggerebbe soggettivamente l'estetica del suo ampio soggiorno. La domanda era se la tesi sostenuta dal suo avvocato, agganciata alla norma sui portatori d'handicap gli da un diritto di fare sulla base di una individuale richiesta di messa all'ordine del giorno dell'argomento entro i 90 giorni. Siamo in presenza di un condominio di 30 condomini. Per essere obbligato a convocare l'assemblea, è previsto che la richiesta sia di almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto dei millesimi, ma il Comune ha ritenuto che i 90 giorni dalla richiesta di convocazione all'amministratore fossero comunque sufficienti sulla base della norma dei portatori d'handicap, superando quindi il codice civile. Qui è il nocciolo della questione. Il fatto che l'amministratore dalla richiesta di ordine del giorno non abbia convocato una assemblea richiesta da chi non aveva i numeri per ottenerla obbligatoriamente, è sufficiente a far decadere i condomini dal diritto di non autorizzare l'occupazione permanente di una spazio condominiale comune? Per me assolutamente no. Per l'esperto del Comune si. Per me è necessaria la approvazione unanime di tutti i partecipanti al condominio al fine della cessione di tale spazio definitivamente, visto che a parere di un funzionario dell'AdE, non sarebbe nemmeno necessario provvedere al frazionamento.
#6 Inviato 28 Gennaio, 2020 Superato il fraintendimento sui metri quadri, ti dirò che a quanto mi risulta era sufficiente la domanda del diversamente abile, a prescindere dalle teste e dai millesimi, per la convocazione di un'assemblea in relazione alla particolarità del portatore di handicap e delle Leggi emanate per il superamento delle barriere architettoniche. Questo come Norma ma non è detto che il diversamente abile abbia ragione. Senza entrare nel merito specifico, e tanto è competenza tua come amministratore, tu asserisci: camillo50 dice: ma l'occupazione di uno spazio condominiale permanente per la realizzazione di una scala esterna per accesso più comodo alla rimessa sottostante pur avendo la possibilità interna che però danneggerebbe soggettivamente l'estetica del suo ampio soggiorno. Direi che su questi presupposti il diversamente abile, pur rispettando la sua particolarità e le tutele accordate dalla Legge, proprio non ci siamo. Convoca pertanto l'assemblea ma personalmente io farei preliminarmente un accesso agli atti per "capire" cosa sarebbe andato a dichiarare il diversamente abile al Comune. Eliminare le barriere architettoniche è un imperativo, tuttavia se ha la possibilità di farlo "in proprio", come asserisci, così lo fa e, del caso, si discute se tutti i condomini debbano (per me no) partecipare alla spesa. In sostanza: un conto è l'eliminazione di una barriera architettonica per l'accesso ed il godimento dell'edificio condominio, altro conto è abusare di una particolare condizione per scaricare ai condomini utilità esclusive. Mi dispiace, probabilmente sarò tacciato come un insensibile, ma questi sono i portati della Legge; poi si può acconsentire o meno alla richiesta del diversamente abile, tuttavia io riterrei che non ci sarebbero i presupposti di Legge per farlo e che, probabilmente, forse non ha riferito correttamente al Comune il reale stato dei luoghi. Per questo riterrei necessario acquisire prima di convocare l'assemblea tutto il carteggio relativo, comprensivo della sua istanza al Comune.