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salvatore l

Dimissioni amministratore - cosa ne pensate?

Buonasera, questo pomeriggio il nostro amministratore, nel corso della seduta assembleare per il suo rinnovo ha rassegnato le dimissioni. Ci ha invitato, pertanto ad abbandonare il suo ufficio, in quanto l'assemblea era terminata, impedendoci così di proseguire sulle altre tematiche urgenti all'ordine del giorno.

Pur risultando in prorogatio , ci ha comuncato che non è più suo dovere indire una nuova assemblea e assicurare il suo ufficio gratuitamente (come da contratto) per una nuova assemblea, dovremo provvedere noi condomini.

Cosa ne pensate?

Prima dell'assemblea ho visionato le pezze giustificative, contestandogliene alcune in nero (lavori di un condomino pensionato), se denuncio entrambi, in cosa incorrono?

L'amministratore ha detto che non ha intenzione di convocare l'assemblea pur essendo in proroga con tutti i poteri e doveri, anche quello di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo ammionistratore, però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, perciò voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

I lavori in nero senza giustificativi non si approvano e non si pagano perciò li pagherà chi li ha ordinati.

ok, grazie,

per quanto riguarda il bilancio, la maggioranza lo ha approvato, ed i lavori in nero, sono stati pagati, cosa possiamo fare?

Vi conviene non far nulla quello che è fatto è fatto, potete però richiedere la nomina di un nuovo amministratore come ti ho spiegato.

i lavori in nero sono nella media di 1500,00 euro l'anno di media, negli ultimi 10 anni, comunque faremo sicuramente così, non denunceremo nessuno,

volevo solo sapere per curiosita', in caso di denuncia alla Guardia di finanza, in cosa incorrono l'amministratore e il condomino? grazie

Abito in un piccolo condominio e a volte assisto all'esecuzione dei lavori condominiali senza alcun incarico ufficiale da parte dell'amministratore. Nel caso di incidenti ai danni dell'artigiano (alcune volte abusivo) la responsabilità ricade sull'amministratore, su di me o sul condominio?

 

L'esperto risponde:

La responsabilità del lavoro in nero è sempre del commitente, ossia di colui che ha commissionato e paga il lavoro stesso. Nel vostro caso, quindi, la responsabilità è comune tra intero condominio e amministratore. Multe e sanzioni per evasione del pagamento contributivo, infatti, sono sempre a carico del datore di lavoro. In particolare nel caso di lavoro nero (lavoratore assunto senza Comunicazione al Centro per l'impiego e senza iscrizione all'Inps) la legge prevede che, per l'omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull'importo dei contributi evasi con n massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro in nero, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro. (21 settembre 2011)

Fonte http://finanza.repubblica.it/Esperti/Casa.aspx?ID=219613

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