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danigo

Dimissioni amministratore con nuuova normativa

Buonasera,

gradirei avere informazioni in merito alle dimissioni irrevocabili dell'amministratore alla luce della nuova normativa. Chiedo pertanto: è vero che in questo caso non vi è regime di prorogatio e che l'amministratore dal momento delle dimissioni non ha più diritto ad essere retribuito? Inoltre come si procede all'elezione del nuovo amministratore visto che quello dimissionario non vuole indire a tal fine l'assemblea condominiale?

Grazie per le Vs. cortesi ed utili risposte.

ciao

 

se lui non la vuole indire, fallo tu dopo averti fatto indicare tutti gli indirizzi. Meglio sarebbe che vi faceste aiutare da chi intendete proporre quale nuovo amministratore. Per gestione ordinaria deve provvedere con la normale diligenza, ma per l'onorario, dipende dalla sua offerta. Avendo dato le dimissioni irrevocabili, forse c'è qualcosa che non dici...

Buonasera,

gradirei avere informazioni in merito alle dimissioni irrevocabili dell'amministratore alla luce della nuova normativa. Chiedo pertanto: è vero che in questo caso non vi è regime di prorogatio e che l'amministratore dal momento delle dimissioni non ha più diritto ad essere retribuito? Inoltre come si procede all'elezione del nuovo amministratore visto che quello dimissionario non vuole indire a tal fine l'assemblea condominiale?

Grazie per le Vs. cortesi ed utili risposte.

Nei condominii fino a 8 proprietari l'amministratore cessa l'incarico al momento delle dimissioni ed il condominio da quel preciso momento resta senza amministratore. L'assemblea dovrà indicare all'amministratore il nominativo di un condòmino a cui l'amministratore dovrà consegnare i documenti condominiali.

Se l'assemblea vorrà nominare un nuovo amministratore dovrà farlo in assemblea convocata da un qualsiasi condòmino.

 

Se il condominio è composto da più di 8 proprietari l'amministratore resta in carica in prorogatio fino a nuova nomina.

Dovrà essere fatta richiesta di assemblea con all'ordine del giorno "nomina amministratore" al vecchio amministratore nei modi previsti dall'art. 66 c.c.

Se l'amministratore non convocherà l'assemblea entro 10 giorni dalla richiesta gli stessi potranno autoconvocarsi.

Se avete intenzione di nominare un nuovo amministratore professionista, valutate chi scegliere e se raggiungete una maggioranza contattatelo e fatevi consigliare da lui:

 

Art. 66 c.c.

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

Ringrazio entrambi per la cortese risposta.

Mi chiedo però se alla luce della nuova normativa ed in particolare al punto 8) dell'art. 1129 che riporto "8. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore di evitare preg è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fineiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi." è ancora applicabile l'art. 66 e, ripeto la domanda, se l'amministratore dimissionario ha diritto al compenso dal momento della rassegna delle dimissioni. Inoltre aiutatemi a capire, cortesemente cosa intende il legislatore affermando "l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini " ovvero tale documentazione a chi la consegna? Ad esempio , ad un condomino prescelto o all'amministratore subentrante (cosa peraltro scontata...).

Grazie.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusate il punto 8 non è charo, lo ripeto : . Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

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