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Giuscimi

Detrazioni fiscali per manutenzione ordinaria

Buongiorno,leggo sul sito della agenzia Delle entrate e sul loro vademecum per le detrazioni derivanti dalle ristrutturazioni edilizie che nel caso di lavori di condominio e possibile detrarre anche le spese per manutenzioni ordinarie ,

ovvero

tutti gli accorgimenti necessari a mantenere in efficienza le parti strutturali e gli impianti tecnologici.

Dopo un' osservazione in merito al nostro amministratore sulla bontà di ciò che ho scritto mi viene risposto che il condominio non può detrarre le spese di manutenzione ordinaria ovvero le spese delle visite periodiche dei tecnici o degli interventi effettuati da essi affinché gli impianti risultino efficienti e a regola di sicurezza.E che questa conclusione deriva da un suo  personale contatto con operatori telefonici della Spett.Agenzia Delle Entrate.

Io non so se dubitare o meno perché sono in grado di leggere e capire ciò che leggo e mi affido a voi per una delucidazione in merito o scambio di opinione 

Grazie 

Ciao ,

Grazie per l interesse ma e' proprio su questo che ho difficoltà di interpretazione,

soprattutto nella parte dove si citano le manutenzioni ordinarie ovvero quelle atte a mantenere in efficienza gli impianti.

Per me un tecnico che effettua il giro di verifica ,controllo e regolazione impianto anche se non sostituisce nessun componente ,compie una verifica per mantenere in efficienza l impianto e quindi dovrebbe essere possibile detrarne il costo.Mi riferivo ai canoni manutentivi di Caldaia Ascensore,cancello elettrico carrabile impianto idrico ed elettrico con annesse verifiche periodiche di terra e certificazioni varie ecc...non poco per i valori in gioco.

Screenshot_20180922-190220.png

Modificato da Giuscimi

Se il tuo tecnico di fiducia ti rilascia fattura valida per le detrazioni previste ai sensi del …  citando il testo  o la norma cui fa riferimento ed il tuo commercialista avalla  con F24. 

Per quanto agli impianti si riferiscono alla sostituzione o modifica, oltre al link postato da @GiovanniInga   

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Modificato da SPL House
Giuscimi dice:

Buongiorno,leggo sul sito della agenzia Delle entrate e sul loro vademecum per le detrazioni derivanti dalle ristrutturazioni edilizie che nel caso di lavori di condominio e possibile detrarre anche le spese per manutenzioni ordinarie ,

ovvero

tutti gli accorgimenti necessari a mantenere in efficienza le parti strutturali e gli impianti tecnologici.

Dopo un' osservazione in merito al nostro amministratore sulla bontà di ciò che ho scritto mi viene risposto che il condominio non può detrarre le spese di manutenzione ordinaria ovvero le spese delle visite periodiche dei tecnici o degli interventi effettuati da essi affinché gli impianti risultino efficienti e a regola di sicurezza.E che questa conclusione deriva da un suo  personale contatto con operatori telefonici della Spett.Agenzia Delle Entrate.

Io non so se dubitare o meno perché sono in grado di leggere e capire ciò che leggo e mi affido a voi per una delucidazione in merito o scambio di opinione 

Grazie 

Pag. 11 della guida sulle ristrutturazioni – Ed. Febbraio 2018

 

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In particolare, si tratta degli interventi di:

manutenzione ordinaria 

manutenzione straordinaria 

restauro e risanamento conservativo 

ristrutturazione edilizia.

Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.

 

MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

 

Il testo della guida, con riferimento alle  manutenzioni degli impianti tecnologici, si riferisce a interventi di riparazione , rinnovamento e sostituzione e non ai contratti di manutenzione dei medesimi impianti.

Se durante il controllo degli impianti sottoposti a manutenzione risulta necessario intervenire con la sostituzione di alcune sue parti, ad esempio la sostituzione delle funi dell’impianto ascensore, il costo dell’intervento e della riparazione potrà beneficiare della detrazione ma non il costo del servizio di manutenzione.

 

Modificato da G.Ago
  • Grazie 1
G.Ago dice:

Pag. 11 della guida sulle ristrutturazioni – Ed. Febbraio 2018

 

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In particolare, si tratta degli interventi di:

manutenzione ordinaria 

manutenzione straordinaria 

restauro e risanamento conservativo 

ristrutturazione edilizia.

Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.

 

MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

 

Il testo della guida, con riferimento alle  manutenzioni degli impianti tecnologici, si riferisce a interventi di riparazione , rinnovamento e sostituzione e non ai contratti di manutenzione dei medesimi impianti.

Se durante il controllo degli impianti sottoposti a manutenzione risulta necessario intervenire con la sostituzione di alcune sue parti, ad esempio la sostituzione delle funi dell’impianto ascensore, il costo dell’intervento e della riparazione potrà beneficiare della detrazione ma non il costo del servizio di manutenzione.

 

Grazie,quindi ricapitolando se il tecnico evidenzia un malfunzionamento o un usura di qualche componente ,la loro sostituzione o comunque l opera di ripristino del funzionamento risulta essere detraibile. Ma non il solo verificare e controllare.

Grazie a tutti per la precisa spiegazione bisognerà stare molto attenti sulla descrizione della fattura e su quale parte pagare con bonifico parlante e quale con sempilce bonifico Ancora tante Grazie.

 

Giuscimi dice:

Grazie a tutti per la precisa spiegazione bisognerà stare molto attenti sulla descrizione della fattura e su quale parte pagare con bonifico parlante e quale con sempilce bonifico Ancora tante Grazie.

 

Deve fare attenzione soprattutto l'installatore/idraulico la documentazione è trasmessa all'AdE  per ottenere  lo sgravio fiscale. con indicazione delle fatture emesse. 😎

Io ve la posto, devo dire che mi ha sollevato diversi dubbi, anche se, tutto sommato, non è così criptica.

Direi che in questo interpello AdE ha riconosciuto come rientranti fra le manutenzioni ordinarie, anche quelle riconducibili a contratti annuali. Se volete commentare, ben felice.

 

AE-RisoluzioneN15-040313.pdf

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Danielabi dice:

Io ve la posto, devo dire che mi ha sollevato diversi dubbi, anche se, tutto sommato, non è così criptica.

Direi che in questo interpello AdE ha riconosciuto come rientranti fra le manutenzioni ordinarie, anche quelle riconducibili a contratti annuali. Se volete commentare, ben felice.

 

AE-RisoluzioneN15-040313.pdf

Scusa Daniela la circolare si riferisce ad aliquota iva riconosciuta al 10% anche per le verifiche periodiche con sostituzioni di elementi usurati. 

 

L'eco bonus invece riguarda la sostituzione per efficentamento  dell'impianto con alcune tipologie precise di caldaie e pompa di calore, la sostituzione degli infissi con caratteristiche diverse dagli esistenti etc.  Sono varie tipologie  di  interventi anche strutturali che possono essere agevolati, in particolare per  la manutenzione straordinaria o ristrutturazione che migliora anche la risposta sismica dello stabile.  

 

Per alcuni interventi "ordinari"  in base al tipo di intervento varia se il contratti e fornitura e posa o solo posa.  Alcune precisazioni nel sito dell'Agenzia si trovano

 

Modificato da SPL House
Danielabi dice:

Io ve la posto, devo dire che mi ha sollevato diversi dubbi, anche se, tutto sommato, non è così criptica.

Direi che in questo interpello AdE ha riconosciuto come rientranti fra le manutenzioni ordinarie, anche quelle riconducibili a contratti annuali. Se volete commentare, ben felice.

 

AE-RisoluzioneN15-040313.pdf

Effettivamente AdE riconosce le manutenzioni obbligatorie degli impianti come Ordinarie e assoggettate alla tassazione Iva del 10%.

Nulla però e, detto esplicitamente sulla possibilità di detrazione della spesa anche se il fatto di riconoscere l applicazione dell' Iva implica lo stesso riconoscimento e trattamento di detrazione.

Giuscimi dice:

Effettivamente AdE riconosce le manutenzioni obbligatorie degli impianti come Ordinarie e assoggettate alla tassazione Iva del 10%.

Nulla però e, detto esplicitamente sulla possibilità di detrazione della spesa anche se il fatto di riconoscere l applicazione dell' Iva implica lo stesso riconoscimento e trattamento di detrazione.

Se leggi la parte che ho evidenziato, AdE sostiene che le manutenzioni da contratto annuale rientrano fra quelle previste dalla lettera a dell'art. 3 Dpr 380/2001, per definizione sono manutenzioni agevolabili.

La stessa applicazione dell'aliquota al 10% presuppone che le manutenzioni siano comprese fra quelle previste della lettere a - b - c - d del citato articolo, quindi sono costi detraibili.

Ora, di questo interpello sono venuta a conoscenza da poco e, come detto, mi ha lasciato diversi dubbi, perchè anch'io sapevo che i "contratti annuali" (per abbreviare) non sono detraibili, ma devo dire che l'interpello dice il contrario.

Quindi il dubbio resta.

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Danielabi dice:

Se leggi la parte che ho evidenziato, AdE sostiene che le manutenzioni da contratto annuale rientrano fra quelle previste dalla lettera a dell'art. 3 Dpr 380/2001, per definizione sono manutenzioni agevolabili.

La stessa applicazione dell'aliquota al 10% presuppone che le manutenzioni siano comprese fra quelle previste della lettere a - b - c - d del citato articolo, quindi sono costi detraibili.

Ora, di questo interpello sono venuta a conoscenza da poco e, come detto, mi ha lasciato diversi dubbi, perchè anch'io sapevo che i "contratti annuali" (per abbreviare) non sono detraibili, ma devo dire che l'interpello dice il contrario.

Quindi il dubbio resta.

Si concordo ,

Testo Agenzia Entrate per il Cittadino-

 

 

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
  • quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
  • quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
  • quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
  • quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

 

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

 

La risposta la da la stessa agenzia, non per le singole unita immobilari

Modificato da SPL House

Grazie per tutto il testo, ma non hai detto nulla di nuovo o diverso da quanto già si sapesse.

Qui la questione è un'altra.

 

Sempre l'agenzia in merito per detrazioni di beni significativi e bonus 2018

 

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Danielabi dice:

Grazie per tutto il testo, ma non hai detto nulla di nuovo o diverso da quanto già si sapesse.

Qui la questione è un'altra.

La parte interessante in fondo e su link per quanto ai beni significativi. Spiega con esempio pratico  la sostituzione di infissi come manutenzione calcolo dell'iva scorporando manodopera e fornitura materiale. 

 

in particolare il passaggio:  

 

Con la norma di interpretazione autentica è stato, dunque, specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e sono state indicate le modalità di determinazione di detto valore.

Sul piano degli adempimenti contabili, sono state, altresì, chiarite le modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo.

 

Leggendo il questo passaggio si potrebbe ritenere che il contratto di manutenzione (prestazione di servizio) se diventa di rilevanza minore rispetto al componente sostituito questo divenga bene rilevante. 

 

Di seguito poi si fanno degli esempi particolari 

 

Si commentano, di seguito, le novità apportate dalla norma di interpretazione autentica, previa disamina del trattamento fiscale dei beni significativi impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

 

Danielabi dice:

Se leggi la parte che ho evidenziato, AdE sostiene che le manutenzioni da contratto annuale rientrano fra quelle previste dalla lettera a dell'art. 3 Dpr 380/2001, per definizione sono manutenzioni agevolabili.

La stessa applicazione dell'aliquota al 10% presuppone che le manutenzioni siano comprese fra quelle previste della lettere a - b - c - d del citato articolo, quindi sono costi detraibili.

Ora, di questo interpello sono venuta a conoscenza da poco e, come detto, mi ha lasciato diversi dubbi, perchè anch'io sapevo che i "contratti annuali" (per abbreviare) non sono detraibili, ma devo dire che l'interpello dice il contrario.

Quindi il dubbio resta.

La risoluzione che hai citato e che si riferiscce alle manutenzioni degli impianti di riscaldamento rimanda alla risoluzione n. 71 del 7 aprile 2000; al punto 2 di questa risoluzione si legge:

 

2. Tipologia degli interventi agevolati

l'art. 7, comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457

 

Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al contratto di manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non consistono nella realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un distinto corrispettivo (quali ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), l'agevolazione in questione non si rende applicabile poichè l'oggetto del contratto è costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario.

 

Pertanto, a mio avviso, gli interventi di manutenzione obbligatoria in abbonamento sono considerate manutenzioni ordinarie sottoposte solo all’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%.

Comunque l’argomento richiede un approfondimento.

Modificato da G.Ago
G.Ago dice:

Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Si, avevo letto anche questa circolare.

La risoluzione e la circolare partono dall'assunto contenuto nell'art. 7 comma 1 della legge 488/1999 che ha previsto l'applicazione dell'iva agevolata al 10% a:

b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

Quindi la condizione per l'iva al 10% è che l'imponibile dell'imposta sia dato dal corrispettivo relativo ad interventi di recupero del partimonio edilizio di cui.......

Senza interventi rientranti nell'art.3 - 380/2001, niente iva al 10%. Fra gli interventi rientranti nella lettera a) l'interpello di AdE e ancor prima la circolare del 2000, hanno inserito anche quelli in abbonamento. Quindi:

1) interventi di cui all'art. 3 dpr 380/2001 = agevolabili al 50% (detrazione per ristrutturazione)

2) iva 10% solo per interventi di cui all'art. 3 dpr 380/2001

 

Direi che la relazione sembrerebbe evidente, ma "non v'è certezza".

🤔 provo ad inviare una webmail ad AdE, vediamo che tipo di risposta mi arriverà, anche se non essendo un interpello sarà semplicemente un parere del funzionario che leggerà la missiva.

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Giuscimi dice:

mi viene risposto che il condominio non può detrarre le spese di manutenzione ordinaria ovvero le spese delle visite periodiche dei tecnici o degli interventi effettuati da essi affinché gli impianti risultino efficienti e a regola di sicurezza. E che questa conclusione deriva da un suo  personale contatto con operatori telefonici della Spett.Agenzia Delle Entrate.

LA MIA OPINIONE:

Secondo me la detrazione spetta ma forse l'amministratore ha voluto evitare un fastidio che potrebbe costare più del beneficio.

Nel mio condominio, per esempio, abbiamo deliberato di dispensare l'amministratore dal dover eseguire pratiche fiscali al di sotto di 2mila euro e ti spiego perchè.

Spendiamo 700 euro annue di canone assistenza ascensore e siamo in 14.

Se facessimo la pratica 50%, ciascun condòmino avrebbe diritto a portare in detrazione 25 euro in 10 anni (€. 2,50 all'anno). Quanto costerebbe far fare la pratica ad un commercialista, con inserimento dati catastali di tutti i condòmini nella presentazione CU ed una certificazione a ciascun condòmino?

 

Detto questo, poichè quanto detto da un operatore telefonico ha valore ZERO, se vuoi toglierti ogni dubbio fai tu stesso un interpello all'A.d.E. in qualità di condòmino e per conto del condominio, proponendo la tua soluzione.

Se la risposta al tuo interpello sarà positiva, quella risposta positiva sarà vincolante nei confronti del tuo condominio e l'amministratore avrà un documento certo con il quale poter applicare l'agevolazione.

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Leonardo53 dice:

Quanto costerebbe far fare la pratica ad un commercialista, con inserimento dati catastali di tutti i condòmini nella presentazione CU ed una certificazione a ciascun condòmino?

Per quanto io concordi con una presa di posizione di buon senso, considero comunque che debba scegliere il contribuente (condòmino) se avvalersi della detrazione o meno, informato di costi/benefici.

 

Leonardo53 dice:

fai tu stesso un interpello all'A.d.E. in qualità di condòmino

buona idea, disposta a collaborare, se necessario. In ogni caso provo a sentire AdE con mail

  • Grazie 1
Leonardo53 dice:

LA MIA OPINIONE:

Secondo me la detrazione spetta ma forse l'amministratore ha voluto evitare un fastidio che potrebbe costare più del beneficio.

Nel mio condominio, per esempio, abbiamo deliberato di dispensare l'amministratore dal dover eseguire pratiche fiscali al di sotto di 2mila euro e ti spiego perchè.

Spendiamo 700 euro annue di canone assistenza ascensore e siamo in 14.

Se facessimo la pratica 50%, ciascun condòmino avrebbe diritto a portare in detrazione 25 euro in 10 anni (€. 2,50 all'anno). Quanto costerebbe far fare la pratica ad un commercialista, con inserimento dati catastali di tutti i condòmini nella presentazione CU ed una certificazione a ciascun condòmino?

 

Detto questo, poichè quanto detto da un operatore telefonico ha valore ZERO, se vuoi toglierti ogni dubbio fai tu stesso un interpello all'A.d.E. in qualità di condòmino e per conto del condominio, proponendo la tua soluzione.

Se la risposta al tuo interpello sarà positiva, quella risposta positiva sarà vincolante nei confronti del tuo condominio e l'amministratore avrà un documento certo con il quale poter applicare l'agevolazione.

Gradirei conoscere se la tua convinzione si basa sull’interpretazione delle circolari citate nei post precedenti oppure è conseguente alle indicazioni della commercialista che cura la parte fiscale della gestione del condominio che amministri.

 

Non comprendo l’assenza di altri pareri da parte degli amministratori professionisti frequentatori del forun, che amministrano decine di condomini con la collaborazione di esperti fiscali, che potrebbero fornire ulteriori risposte alle domande poste in questa discussione.

G.Ago dice:

Gradirei conoscere se la tua convinzione si basa sull’interpretazione delle circolari citate nei post precedenti oppure è conseguente alle indicazioni della commercialista che cura la parte fiscale della gestione del condominio che amministri.

 

Non comprendo l’assenza di altri pareri da parte degli amministratori professionisti frequentatori del forun, che amministrano decine di condomini con la collaborazione di esperti fiscali, che potrebbero fornire ulteriori risposte alle domande poste in questa discussione.

Si, la mia convinzione è data dal fatto che se il contratto di assistenza con l'ascensorista è considerato manutenzione ordinaria tanto da poterci applicare l'iva al 10%, allo stesso modo si tratta di manutenzione ordinaria su impianto tecnologico.

Come avrai potuto notare, però, amministrando il mio solo condominio, ci siamo tolti dall'impiccio ragionandoci su tutti insieme e decidendo che, comunque sia, la spesa non vale l'impresa.

Nel caso fossi amministratore professionista e l'assemblea richiedesse il mio parere, io non avrei dubbi.

Come già suggerito, un interpello per ogni condominio (consegnato a mano costa solo la passegiata e con pec costa ancora meno) e dormirei sonni tranquilli, sia con l'Agenzia delle Entrate che con gli amministrati che, almeno per il proprio condominio, avrebbero una risposta più qualificata della mia.

  • Grazie 1
Leonardo53 dice:

LA MIA OPINIONE:

Secondo me la detrazione spetta ma forse l'amministratore ha voluto evitare un fastidio che potrebbe costare più del beneficio.

Nel mio condominio, per esempio, abbiamo deliberato di dispensare l'amministratore dal dover eseguire pratiche fiscali al di sotto di 2mila euro e ti spiego perchè.

Spendiamo 700 euro annue di canone assistenza ascensore e siamo in 14.

Se facessimo la pratica 50%, ciascun condòmino avrebbe diritto a portare in detrazione 25 euro in 10 anni (€. 2,50 all'anno). Quanto costerebbe far fare la pratica ad un commercialista, con inserimento dati catastali di tutti i condòmini nella presentazione CU ed una certificazione a ciascun condòmino?

 

Detto questo, poichè quanto detto da un operatore telefonico ha valore ZERO, se vuoi toglierti ogni dubbio fai tu stesso un interpello all'A.d.E. in qualità di condòmino e per conto del condominio, proponendo la tua soluzione.

Se la risposta al tuo interpello sarà positiva, quella risposta positiva sarà vincolante nei confronti del tuo condominio e l'amministratore avrà un documento certo con il quale poter applicare l'agevolazione.

Buongiorno signora.Leonardo 53 ,non metto in dubbio che il solo canone di manutenzione ascensori possa indurre a riflettere su l'opportunità di sviluppare calcoli e burocrazia per un misero se pur sempre valore economico .

Probabilmente il suo condominio e diverso dal mio.

Come manutenzione ordinarie nel nostro condominio per essere in linea con le.disp.di legge e la sicurezza a cadenza annuale o 24 mesi bisogna controllare ed avviare con conseguente conduzione,

Ascensore ,Caldaia,Cancello elettrico carrabile, impianto elettrico di sicurezza e vie.di esodo,verifica messa a terra, visita del csdm per la certificazione ascensore ,filtri depurazione e microfiltrazione anti legionella della cisterna acqua potabile ,cisterna di acque reflue ,verifica estintori obbligatoria ,ecc....un valore di circa 15000 € l anno mi scusi se poco da portare in detrazione!

Per quanto riguarda la interpello all'AdE al momento non saprei neanche da dove cominciare.Chiedo aiuto ai gentilissimi operatori di settore e interlocutori del forum.

Ciao 😉

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