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michimouse

Detrazioni fiscali - la detrazione fiscali sono tutte attribuite a me e per l'intero importo versato?

Nella mia palazzina i condomini sono tre.

La struttura lignea del tetto presenta una proliferazione di tarli

su quasi tutte le travi.

A mio parere c'è bisogno di rifare almeno l'orditura

principale.

Ci siamo riuniti e gli altri due, per ragioni economiche,

non vogliono iniziare alcuna attività.

A questo punto, poiché sono anche proprietario del

sottotetto e avrei un interesse specifico, mi sono offerto di accollarmi l'intera spesa.

Quindi sarei l'unico a pagare l'intero importo.

La detrazione fiscali sono tutte attribuite a me e per l'intero

importo versato?

Grazie in anticpo

michele

No, potrai detrarre in ragione della quota spesa calcolata sulla base dei tuoi millesimi.

Gentile Dolores,

la tua risposta secca mi aveva convinto, ma un amministratore

mi ha detto che l'art. 1123 parla, anche, di diversa convenzione.

Nel mio caso, all'unanimità è stato deciso che a sostenere le spese

sia soltanto io.

ora in base alla diversa convenzione, posso detrarre (al 50%) l'intera somma spesa

che comunque non supera gli €. 96.000,00?

Grazie

Gentile Dolores,

la tua risposta secca mi aveva convinto, ma un amministratore

mi ha detto che l'art. 1123 parla, anche, di diversa convenzione.

Nel mio caso, all'unanimità è stato deciso che a sostenere le spese

sia soltanto io.

ora in base alla diversa convenzione, posso detrarre (al 50%) l'intera somma spesa

che comunque non supera gli €. 96.000,00?

Grazie

Non conta cosa dicono gli amministratori ma cosa dice L'Agenzia delle Entrate. Vedi qui a pag 4 --link_rimosso--

Quelle citate sono regole generali maggiormente aderenti alla situazione di un condominio.

Il criterio fondamentale è quello che sulla stessa spesa non ci possono essere più detrazioni. Per come la so io conta anche chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Ed in effetti a questi link più o meno dicono la stessa cosa.

 

--link_rimosso--

 

http://www.fiscoetasse.com/blog/legge-di-stabilita-2014-le-detrazioni-per-ristrutturazioni-edilizie/

 

Tra l'altro, punire un cristiano che si accolla le spese degli altri.....

In questo caso non mi pare trattarsi di condominio e millesimi, anche se è ovvio che il tetto sia comune.

Si potrebbe valutare di redigere un comodato gratuito del sottotetto o di altro possibile spazio, al fine di rientrare maggiormente nella previsione della legge. Peraltro, non so l'entità di spesa, ma valuterei anche la possibilità che gli altri proprietari (o i loro eredi, o i successivi acquirenti), ci ripensino e richiedano la titolarità del credito.

Meglio informarsi prima da un notaio se è possibile la cessione dei futuri crediti Irpef.

Non conta cosa dicono gli amministratori ma cosa dice L'Agenzia delle Entrate. Vedi qui a pag 4 --link_rimosso--

Bhe! Egr. remejo,

l’ADE dice anche nella circolare n 11/E del 21/5/14 a pag 20 “ fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 2 novembre 2011. Per la ripartizione delle spese relative alle partas comuni alle unità immobiliari, i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr articoli 1123 e seguenti ).”

A mio avviso dalla lettura di questa circ si evince che:

1° E’ possibile sempre derogare al riparto secondo i millesimi (dove esistono) ed utilizzare una diversa convenzione deliberata all’unanimità. Ciò è suffragato ( dopo aver fatto una ricerca) da una dozzina di sentenze di cassazione che va dal 1984 al 2008.

2° E’ affermato il principio che la detrazione spetti in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno.

In definitiva, sempre secondo il mio parere, stante la legittimità della delibera che accolla le spese ad un solo condomino, ne dovrebbe conseguire che questi possa operare la detrazione sull’intera somma versata.

Altrimenti vi sarebbe l’assurdo che, posto che il valore della mia proprietà sia 1/3 dell’intero fabbricato, andrebbero persi i 2/3 di detrazione.

A questo punto mi converrebbe fare il benefattore e cioè, pur sborsando io tutta la somma, si farebbe risultare che anche gli altri avrebbero pagato il loro terzo di spesa, in modo che anche gli altri potrebbero godere del beneficio e non lasciarlo cadere nel vuoto

Egr. remejo,

ho anche letto la pagina 4 dell'ADE e se non sbaglio si riferisce al seguente comma:

"In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui

imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al

condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi."

Allora le parole determinanti che secondo lei non mi darebbero la possibilità di detrarre l’intera somma sono:"la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile"

Imputabile da chi?

Dalla legge! Infatti secondo l'art. 1123 il criterio generale è quello del riparto per millesimi, ma proprio alla fine del 1° comma dice "salvo diversa convenzione". Cioè i condomini possono stipulare un accordo che superi il vincolo del sistema di riparto previsto dalla legge, purché tale accordo sia assunto all'unanimità.

Pertanto, a mio avviso, la delibera, assunta con l'unanimità dei consensi, che addossi l'onere della spesa solo a me, cioè imputa a me quella quota e cioè l'intera spesa, rientra benissimo nell'interpretazione della legge.

Che ne dice?

Mi piacerebbe, anche se non è tenuta obbligatoriamente, ad avere un confronto anche con la dott.ssa Panico.

Siamo sul forum per confrontarci, prima di affrontare contenziosi con la burocrazia e le istituzioni.

grazie

"la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile"...

Io concordo con te.

La quota a lui imputabile la decide l'assemblea.

La stessa circolare ADE 11/E dice che

i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr articoli 1123 e seguenti).

Uno dei diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (art. 1123 c.c.) è la CONVENZIONE

Una delibera di riparto approvato all'unanimità di 1000 millesimi è proprio un criterio in deroga al riparto in proporzione al valore (millesimi di proprietà) e pertanto la CONVENZIONE può essere tranquillamente definita un diverso criterio ai sensi del codice.

Se l'assemblea, all'unanimità dei PARTECIPANTI, delibera che le spese sono da addebitare ad un solo condòmino, TUTTA la spesa è imputabile a quell'unico condòmino come risulta dalla CONVENZIONE.

Magari se ci dice finalmente se esiste un condominio o no.....

Beh, l'ha detto nel primo post.

I condòmini sono 3 e necessita riparare il tetto.

Poichè gli altri due non si muovono, michimouse, per sua libera scelta, si è offerto di pagare tutto lui.

Se deliberano all'unanimità che problema c'è?

La quota imputabile a michimouse sarà quella risultante dalla convenzione (tutta la spesa).

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