#25 Inviato 9 Marzo, 2015 Ovvio. MERI, ho visto troppe persone fuori dalle allora Preture a " prestarsi". Una volta tanto Giani concordiamo. Se non la inizieresti con i testi a maggior ragione quindi non la inizieresti senza.... Quindi convieni che varrebbe la tua parola contro quella del querelato?. Mi sembra evidente.
#26 Inviato 9 Marzo, 2015 Beh, essere considerato coinvolto personalmente in un omicidio,.....lascio ai forumisti i calcolo del Suo quorum di intelligenza. Meno male che non mi risponderà piu'. Una battuta fa sempre bene dicono, poi chi si sente offeso da una frase scherzosa mi sa che è moolto permaloso.Comunque visto che te la sei presa non ti risponderò più.
#27 Inviato 9 Marzo, 2015 Beh, essere considerato coinvolto personalmente in un omicidio,.....lascio ai forumisti i calcolo del Suo quorum di intelligenza."omicidio" lo dici tu adesso, io non l'ho mai citato, ma pensi a quello che scrivi oppure no?Comunque non ti sei reso ancora conto che il mio riferimento al quotidiano di Bergamo era soltanto una battuta come altre che si leggono di tanto in tanto in questo forum
#28 Inviato 9 Marzo, 2015 Scusatemi ma senza dilungarsi in discussioni fuori tema, io presumo che se se sono state fatte perizie tecniche nell'appartamento (firmate dall'amministratore) dell'utente è perché la persona in questione abbia chiesto che venissero fatte anche perché deduco che se sì è interessato l'amministratore e sono stati spesi dei soldi per tale verifica la stessa sia stata deliberata........quindi se si hanno prove di questo genere io sinceramente andrei di diffida......
#29 Inviato 9 Marzo, 2015 Per fortuna non mi rispondeva piu'. "omicidio" lo dici tu adesso, io non l'ho mai citato, ma pensi a quello che scrivi oppure no?
#30 Inviato 9 Marzo, 2015 Scusatemi ma senza dilungarsi in discussioni fuori tema, MIChris hai perfettamente ragione siamo fuori tema, ma se uno tira l'elastico non comprendendo che si tratta di una battuta allora non la finirà mai.
#31 Inviato 9 Marzo, 2015 O davanti al Giudice di pace in sede non contenziosa, ove sarà redatto un verbale. Scusatemi ma senza dilungarsi in discussioni fuori tema, io presumo che se se sono state fatte perizie tecniche nell'appartamento (firmate dall'amministratore) dell'utente è perché la persona in questione abbia chiesto che venissero fatte anche perché deduco che se sì è interessato l'amministratore e sono stati spesi dei soldi per tale verifica la stessa sia stata deliberata........quindi se si hanno prove di questo genere io sinceramente andrei di diffida......
#32 Inviato 9 Marzo, 2015 Scusatemi ma senza dilungarsi in discussioni fuori tema, io presumo che se se sono state fatte perizie tecniche nell'appartamento (firmate dall'amministratore) dell'utente è perché la persona in questione abbia chiesto che venissero fatte anche perché deduco che se sì è interessato l'amministratore e sono stati spesi dei soldi per tale verifica la stessa sia stata deliberata........quindi se si hanno prove di questo genere io sinceramente andrei di diffida...... La vedo dura dimostrare un reato di diffamazione attraverso i risultati di verifiche sull'appartamento..... Per il reato di cui all'art. 595 C.P. si deve dimostrare cosa un individuo a detto nei confronti della persona offesa, e non quale era la ragione del contendere. Ciao
#33 Inviato 9 Marzo, 2015 La vedo dura dimostrare un reato di diffamazione attraverso i risultati di verifiche sull'appartamento..... Per il reato di cui all'art. 595 C.P. si deve dimostrare cosa un individuo a detto nei confronti della persona offesa, e non quale era la ragione del contendere. Ciao Non ho mai parlato di diffamazione ma bensì di diffida 😉
#35 Inviato 9 Marzo, 2015 Ed in base a quale norma il giudice dovrebbe credere a priori all'uno invece che all'altro?. Ovvero, perché il querelante avrebbe sempre ragione?. Se così fosse addio al diritto costituzionale alla difesa.....E' 30 anni che seguo procedimenti penali di tutti i tipi, e non è mai stato che chi querela deve essere sempre obbligatoriamente creduto dal Giudice. Ciò che fa la differenza, generalmente, sono i testi, anche se per questi vale poi ciò che ripetono in dibattimento...... Sai quanti testi si sono rimangiati tutto in dibattimento....... E se i testimoni decidono di non rilasciare alcuna dichiarazione alla P.G. ai sensi del art. 351 C.P.P.? Cosa gli fai, li torturi per farli parlare?. E poi, il reato di "falsa testimonianza", e in particolare il reato di cui all'art. 371 bis C.P.P., non è attribuibile alle dichiarazioni rese alla P.G. secondo l'art. 351 C.P.P.. C'è un'ampia giurisprudenza in merito (vedi ad esempio Cassazione Pen., sez. V 14/07/2010 n° 37306 o Cassazione Pen. n° 2095/1994). Ripeto il consiglio: prima procurarsi testimoni che garantiscano le dichiarazioni IN DIBATTIMENTO, e poi querelare, altrimenti è un salto nel buio. Torno a ripetermi per l’n-esima volta, l’ho già scritto in tanti altri post, ma pazienza. Innanzi tutto, il diritto alla difesa non c'entra nulla con il fatto che la prova della responsabilità penale possa fondarsi solo sulla testimonianza della persona offesa ma riguarda, semmai, il fatto che l'imputato abbia diritto all'ammissione di prove a discarico. Il principio a cui faccio riferimento, citato più volte in altri posti, non è contenuto in una norma, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, che l'ha pronuciato per dare giustizia a tutti quei casi in cui in cui l'imputato aveva artatamente commesso il reato in assenza di testimoni (cioè in tanti casi di rapina, ad es.): la Suprema Corte ha, giustamente, ritenuto che non fosse tollerabile che senza testi non si potesse giungere alla condanna dell'imputato soltanto perchè egli aveva creato le circostanze "giuste". Se proprio vuoi che ti indichi una norma in proposito, allora ti posso indicare gli artt. 194 e seguenti del c.p.p., cioè quelle norme che definiscono e regolano la testimonianza. Se la persona offesa-querelante, infatti, per il principio che ho indicato, viene sentita come testimone e non come parte del processo (cioè non con il mezzo dell’ “esame delle parti”, 208 e ss., che da ormai circa 20 anni si usa solo per l'imputato). Il querelante non ha "sempre ragione" ma basta la sua testimonianza, se ritenuta credibile, a poter fondare una sentenza di condanna dell'imputato. Basta andare a sentire un qualsiasi processo per i soliti reati di ingiuria-minaccia semplice presso un qualsiasi Giudice di Pace e ne avrai piena conferma. Strano che in 30 anni di processi tu non sia mai incappato in uno di questi. Vuoi che ti indichi della giurisprudenza al riguardo? Trib. Caserta Sez. I, 07/08/2014 Nel processo penale la deposizione della persona offesa dal reato può, anche da sola, essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, per il valore equiparato a quello di una testimonianza che il legislatore ha attribuito alla stessa, previo un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva e oggettiva. Trib. Padova, 17/04/2014 La testimonianza della vittima, ove ritenuta credibile ed attendibile, anche se costituitasi parte civile, può da sola fondare un giudizio di condanna dell'imputato. Trib. Firenze Sez. I, 19/04/2012 A fondamento di una pronuncia di colpevolezza, è sufficiente anche la sola testimonianza della persona offesa, purché quest'ultima sia sottoposta ad una penetrante e rigorosa indagine positiva in punto di credibilità, accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva di chi l'ha resa. Cass. pen. Sez. VI, 27/03/2014, n. 27185 Deve essere esclusa la necessità che la testimonianza (anche se si tratti della persona offesa) debba essere corroborata dai c.d. "elementi di riscontro", richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p., dovendosi ritenere che il giudice debba limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza stessa. Per quanto riguarda i testi che si rimangiano tutto in dibattimento, non posso che ripetere quanto già scritto. Innanzi tutto le persone informate sui fatti vengono, per l'appunto, sentite a "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 351 c.p.p. ed in caso in cui rendano dichiarazioni false ovvero tacciano ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentite, c'è un apposito reato: art. 371 bis c.p., che è stato replicato nel 371ter per coloro i quali vengono sentiti dal difensore. Nel caso in cui, invece, durante il processo (e quindi quando assumono la veste di testimone) rendano dichiarazioni difformi da quanto hanno riferito, credi davvero che finisca tutto a tarallucci e vino? Prima del loro esame gli viene rivolto un avvertimento a pena di nullità cioè quello previsto dall'art. 497 co. 2 c.p.p. che parla di responsabilità penale per i testi FALSI o RETICENTI (che altro non significa che si rifiutano di rispondere). Personalente ho visto condannare N persone per falsa testimonianza in quanto in dibattimento avevano reso dichiarazioni diverse da quelle rese alla PG (ovviamente ammoniti N volte dal Giudice prima di ordinare la trasmissione degli atti in Procura). La sentenza che hai citato non esprime il principio che hai indicato, ma è soltanto un'applicazione del principio di tassatività: la norma fa infatti riferimento alle dichiarazioni rese al PUBBLICO MINISTERO e non alla Polizia Giudiziaria, riporto la massima estratta da una nota banca dati giuridica: Cass. pen. Sez. V Ordinanza, 14/07/2010, n. 37306 (rv. 248641) TESTIMONIANZA E PERIZIA FALSA REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - Delitti contro l'attività giudiziaria - Falsa testimonianza - In genere - Dichiarazioni reticenti o false alla polizia giudiziaria - Integrazione del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. - Esclusione - Ragioni Non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) la condotta di colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M.. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Lanciano, 3 novembre 2008)
#36 Inviato 10 Marzo, 2015 Basare una denuncia solo su testimonianze, - ove i testimoni sembrano già reticenti -, non porta a nulla e si incancreniscono i problemi. Certo si può fare, ma i risultati potrebbero essere opposti a quanto richiesto.
#37 Inviato 10 Marzo, 2015 Scusa Incubus, prima tratti di "sommarie informazioni", poi vai a disquisire sulla querela senza testimoni. Mi sembra che tu faccia molta confusione e non ti sia chiaro come funzionano veramente le cose. E poi, hai letto il link che ho postato?. Mi sembra proprio di no.... Hai riportato solo enunciazioni dove si ribadisce la discrezionalità del giudice a credere al solo querelante, ma non ti sei accorto che non è un principio giuridico (come invece vuoi far credere...). Da quanto scrivi, secondo te il querelante, senza testimoni, ha sempre ragione e per questo può star tranquillo. Se così fosse staremmo lustri, e, ribadisco, addio al diritto di difesa del querelato, che tu lo capisca o no.... Pensala come vuoi ma le cose stanno ben diversamente da come credi e di persone che erano "partite per bastonare e poi invece sono state bastonate" ne ho viste tante.... Chi ha posto la domanda è libero di fare come crede, ma se pensa che querelando c'è la certezza di avere ragione, si sbaglia di grosso. Ciao
#38 Inviato 10 Marzo, 2015 Scusa ma non comprendo. Sarebbe una diffida derivante da verifiche sull'immobile per quali fini?. Ma l'argomento della discussione non era "quanto veniva detto di male dal Tizio nei confronti di Alice" e quindi era stata suggerita una querela?. Ciao Ma non avete mai mandato una diffida??? si manda una diffida come atto formale d'intimazione al non tenere determinati comportamenti.........solitamente basta una diffida per far cessare certi comportamenti
#39 Inviato 10 Marzo, 2015 In realta' non puo' querelarti per calunnia visto che essendo un reato perseguibile d'ufficio si puo' procedere solo a seguito di denuncia ( ovviamente se ci sono i presupposti ) Non ricordo che il reato di diffamazione sia perseguibile d'ufficio, anzi ricordo che lo è a querela (appunto) di parte.
#40 Inviato 10 Marzo, 2015 Alice980 per quanto è nella mia esperienza personale. Quando si è in queste situazioni di stallo che non è stallo ma solo un crescere continuo da parte dello stalker di turno. Bene rivolgersi all autorità per chiedere che venga ripristinato l'ordine delle cose. Penso che andare dai carabinieri o polizia e raccontare i fatti senza sporgere querela lo abbiate già fatto? A volte il semplice richiamo in caserma fa molti miracoli. In alternativa se non si ottengono risultati si deve per forza di cosa passare alla querela che ovviamente dovrà essere fatta con precisione specificando essere minaccia ingiuri o diffamazione. La prova testimoniale o riprese del telefono dei fatti sono molto utili per chiarire cosa viene detto e come viene detto. nel tuo caso mi sembra siano solo maledicenze nel senso che riferisce a tutti cose non vere. Quindi non troverai nessuno disposto a dire che caio ha detto delle scemenze e viceversa sei tu la persona in malafede che dice e pensa queste cose. Vedi come è facile invertire la prova non essendoci testimonianze affidabili. Tieni presente che nel caso tuo non ti riferisci a un fatto ma a tanti fatti questi non porterebbero a un risultato ma a confusione. Dico questo perchè se tu con un testimone provi una cosa lui con altro testimone,ovviamente amico suo, dirà esattamente il contrario. Cosa ti rimane da fare ? come consigliato dal sito della polizia se non erro nel casi stalking tenere il diario e annotare tutto cio che accade con particolari ora giorno persone ecc. Se con il tempo si aggiungono danneggiamenti alle auto da ignoti o inbrattamenti all'immobile privato siamo in presenza di reato ben diverso dalla diffamazione. Ultima cosa in caso di lesioni ovviamente non preoccuparti pronto soccorso per refertare quanto subito e la denuncia per percorsse subite parte in automatico. Ti auguro che possa risolversi questa situazione al più presto.
#41 Inviato 10 Marzo, 2015 A me sembra che si stia facendo troppa confusione..... Il titolo era: Denunciare un condomino per diffamazione. Dopodiché Alice ci ha raccontato i fatti ed anche che il suo avvocato gli ha già sconsigliato di querelare in assenza di testi o comunque di prove concrete. Tale affermazione mi trova concorde perché se elencassimo le sentenze dove un querelato non è stato dichiarato colpevole per assenza di testi o prove, non basterebbero le pagine della Treccani..... A questo punto mi sembra che si vogliano suggerire delle alternative, ma sinceramente non ho ancora compreso il ragionamento di Michris. Cosa intendi quindi per "diffida"?. Una lettera al Tizio affinché non continui nella diffamazione?. Dubito che abbia un buon esito... Forse mi sembra più appropriato rivolgersi ad un Corpo di PS affinché i due soggetti vengano chiamati per un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1 comma 2° del TULPS, secondo il procedimento descritto dall'art. 5 del R.D. 635/1940. Forse le divise faranno il suo effetto....🙂
#42 Inviato 10 Marzo, 2015 In realta' non puo' querelarti per calunnia visto che essendo un reato perseguibile d'ufficio si puo' procedere solo a seguito di denuncia ( ovviamente se ci sono i presupposti ) Non ricordo che il reato di diffamazione sia perseguibile d'ufficio, anzi ricordo che lo è a querela (appunto) di parte. Perche' non leggi bene ? non ho detto "diffamazione" ( che so benissimo che e' perseguibile dietro querela )ma ho detto "calunnia". La diffamazione e' una cosa (delitto contro la persona)la "calunnia" e'un altra .(delitto contro l'amministrazione della giustizia)
#43 Inviato 11 Marzo, 2015 Scusa Incubus, prima tratti di "sommarie informazioni", poi vai a disquisire sulla querela senza testimoni. Mi sembra che tu faccia molta confusione e non ti sia chiaro come funzionano veramente le cose.E poi, hai letto il link che ho postato?. Mi sembra proprio di no.... Hai riportato solo enunciazioni dove si ribadisce la discrezionalità del giudice a credere al solo querelante, ma non ti sei accorto che non è un principio giuridico (come invece vuoi far credere...). Da quanto scrivi, secondo te il querelante, senza testimoni, ha sempre ragione e per questo può star tranquillo. Se così fosse staremmo lustri, e, ribadisco, addio al diritto di difesa del querelato, che tu lo capisca o no.... Pensala come vuoi ma le cose stanno ben diversamente da come credi e di persone che erano "partite per bastonare e poi invece sono state bastonate" ne ho viste tante.... Chi ha posto la domanda è libero di fare come crede, ma se pensa che querelando c'è la certezza di avere ragione, si sbaglia di grosso. A me sembra invece che la confusione la faccia tu. Ho parlato di sommarie informazioni perchè si parlava di testimoni (cioè di soggetti chiamati a riferire quanto sanno davanti ad un Giudice) sentiti prima dagli organi di PG. Sul fatto che non mi sia chiaro come funzionano le cose, bah, non mi pare che tu sia un operatore del settore Giustizia, e dato che non è mia abitudine, nè trovo corretto, sbandierare titoli e qualifiche, eviterò di replicare. Ribadisco nuovamente di non aver scritto che "il querelante ha sempre ragione" ma che non servano testimoni per riuscire a far condannare un imputato, cosa ben diversa. il problema di fondo, l'oggetto del quesito, era questo e non altri. Per usare le tue parole "che tu lo capisca o no" anche io ho visto tante persone condannate solo sulla base della testimonianza del querelante-persona offesa (sul fatto che si venga bastonati, poi, mi dovrai spiegare cosa intendi, dato che per lo più si viene assolti ma non mi pare proprio una gran bastonata per chi ti ha denunciato). Ovviamente chi ha posto la domanda rimane libero di fare ciò che crede. Ciao
#44 Inviato 11 Marzo, 2015 4 giorni fa nel suo ultimo messaggio alice980 diceva; Avevo parlato con un avvocato, e riguardo i testimoni disse che solo la mia parola senza alcun testimone è un rischio; il soggetto denunciato potrebbe ritorcersi contro di me querelandomi a sua volta per calunnia, negando ogni suo atteggiamento vile e disonesto nei miei confronti, facendo così cadere tutte le sue accuse a suo carico. Per cui non credo che alice980 agirà senza testimoni, e che una discussione sul Forum riuscirà a farle cambiare idea.
#45 Inviato 11 Marzo, 2015 ... essendo un reato perseguibile d'ufficio si puo' procedere solo a seguito di denuncia. E' una contraddizione in termini. E' vero esattamente il contrario. Per i reati perseguibili d'ufficio, il PM, acquisita la notizia di reato, esercita l'azione penale che, ricordo, è obbligatoria. Quindi inizia le indagini al fine di raccogliere le prove e di consentire la condanna dell'indagato prima, imputato poi. Diversamente si procede per i reati perseguibili a querela di parte, in quanto la querela stessa è "condizio sine qua non" è esperibile l'azione penale. Solo per fare chiarezza in una discussione che, da giorni ormai, pare essere uscita fuori tema.
#46 Inviato 11 Marzo, 2015 A me sembra che si stia facendo troppa confusione..... Il titolo era: Denunciare un condomino per diffamazione.Dopodiché Alice ci ha raccontato i fatti ed anche che il suo avvocato gli ha già sconsigliato di querelare in assenza di testi o comunque di prove concrete. Tale affermazione mi trova concorde perché se elencassimo le sentenze dove un querelato non è stato dichiarato colpevole per assenza di testi o prove, non basterebbero le pagine della Treccani..... A questo punto mi sembra che si vogliano suggerire delle alternative, ma sinceramente non ho ancora compreso il ragionamento di Michris. Cosa intendi quindi per "diffida"?. Una lettera al Tizio affinché non continui nella diffamazione?. Dubito che abbia un buon esito... Forse mi sembra più appropriato rivolgersi ad un Corpo di PS affinché i due soggetti vengano chiamati per un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1 comma 2° del TULPS, secondo il procedimento descritto dall'art. 5 del R.D. 635/1940. Forse le divise faranno il suo effetto....🙂
#47 Inviato 11 Marzo, 2015 Ma anche se alice 980 adirà i testimini, la vedo durissima, concordo con MERI
#48 Inviato 11 Marzo, 2015 E' una contraddizione in termini. E' vero esattamente il contrario. Per i reati perseguibili d'ufficio, il PM, acquisita la notizia di reato, esercita l'azione penale che, ricordo, è obbligatoria. Quindi inizia le indagini al fine di raccogliere le prove e di consentire la condanna dell'indagato prima, imputato poi. Diversamente si procede per i reati perseguibili a querela di parte, in quanto la querela stessa è "condizio sine qua non" è esperibile l'azione penale. Solo per fare chiarezza in una discussione che, da giorni ormai, pare essere uscita fuori tema. E il pm attraverso cosa acquisisce una notizia di reato"? O per acquisizione personale oppure attraverso una denuncia o querela fatta da un cittadino ( dipende dalla tipologia del reato)oppure da denuncia di un pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni ( obbligo ).
#49 Inviato 11 Marzo, 2015 Per Incubus Premesso che stiamo scambiandoci opinioni serenamente e che quindi non è mia intenzione offendere la tua professionalità stante che ognuno è libero di dire la sua, mi lascia comunque perplesso quanti scrivi.... Io ho scritto "Se non presenti testimoni, la tua parola varrà quanto la sua..." e mi hai risposto che "..nel processo penale non è così..". Bene, mi puoi quindi chiarire in base a quale norma la parola del querelante vale di più di quella del querelato, specie se in assenza di testimoni?. Non mi risulta nessuna differenza in sede di dibattimento e quindi la parola dell'uno vale quanto quella dell'altro. Quindi in base a cosa affermi che non ho scritto una cosa giusta?. Scrivi di sommarie informazioni e poi supponi che se si rimangia tutto in dibattimento verrà comunque imputato per falsa testimonianza. Le sentenze che hai menzionato però non riportano nessuna di tale casistica ma la facoltà del giudice di prendere in considerazione il querelante senza testi. Puoi quindi per favore riportare sentenze che riportano che il teste è stato indagato per aver dichiarato il falso nelle sommarie informazioni (non interrogatorio) rispetto a quanto dichiarato nel dibattimento?. Ti ho già riportato un link della P.M. che chiarisce la questione, ma vedo che non vuoi confermare quanto vi è scritto. In base a cosa?. Per Michris Non è stata mia intenzione criticare il tuo intervento, anzi, cercavo di capire il nesso tra gli accertamenti sugli immobili e la diffida, come appunto ti chiedevo. Quindi intendi una diffida a continuare nella diffamazione?. Concordo che è fattibile, non c'è dubbio, ma sul risultato, visto "l'elemento", resto perplesso. Comunque provare non nuoce...🙂