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garant44

Delibere impugnte cause vinte contro il condominio che non ha autorizzato costituirsi in giudizio

Ho impugnato due delibere per le convocazioni irregolari, era qualche anno fa, so che l' amministratore non ha ottenuto alcuna autorizzazione e neanche ha convocato un assemblea ad Hoc, e ha dato il mandato all'avvocato da lui prescelto personamente e si è costiutito in giudizio.

La domanda :

Il mio legale non ha rilevato l' eccezzione e neanche il giudice e l' ha fatto.

Chi, se doveva, chiedere all' avvocato del Condominio se l' assemblea abbia autorizzato il mandato? Mio avvocato doveva di sicuro, ma non l'ha fatto, ma anche il giudice doveva?

Per fortuna ho vinto le cause, e amministrtaore ha cercato di tenere segreto che vi sono state pubblicate le sentenze per ben due anni, ma dopo che ho cercato di revocarlo in Tribunale anche per questo, ( purtroppo non sono riucita), e ha riferito solo in assemblea successiva, anzi, è stato costretto a riferire. Ma l' assemblea era quasi diserta, perché siamo in pochi, solo in 9 in condominio. Quindi non vi è stato sentito molto il malumore.

La domanda: Doveva l' amministratore chiedere la autorizzazione dell'assemblea di costituirsi in giudizio e doveva riunire l' assemblea a questo scopo?

Ora il Codnominio è condannato alle spese, dovrà pagare, ma volendo, il Condominio potrebbe rivalersi e chiedere danni all'amministratore ? Deve lui riunire la assemblea per decidere su una rivalsa collettiva oppure chiunque da solo, anche un singolo condomino potrebbe chiedere danni in proporzione di sua quota separatamente?

Ora la situazione si è ripetuta.

Ho depositato nuove due citazioni per annulamento per altri due riunioni dove come da consueto non mi hanno convocato reglarmente, ( la mia presenza è indesiderata per determinati agromenti che non vogliono sollevare in riunione per evitare di verbalizzare).

Per ben otto mesi ( dal dicembre 2015 ad oggi ) il mio legale solleciatava l' amminsitratore di riunire l' assemblea ( anche come quella ordinaria) perché era già scaduto il termine di max di 180 gg - ultima era stata in Gennaio 2015.

In tal caso si sperava che si poteva discutere e trovare una soluzione, per evitare andare in gudizio e conciliarsi, in ogni caso l'assemblea doveva darli il beneplacito per costituirsi in giudizio e autorizzare dare il mandato al legale. Ma l'amministratire non ha riunito assemblea , e mio leale poi ha depositato il ricorso per dicutere in mediazione, come prassi , e nuovamente non abbiamo avuto nesssun riscontro. Amministratore non è venuto, ne in prima , ne in seconda ne in terza riunione della medazione perchè abbiamo spostato tre volte pur farlo beneficiare con ampio spazio di tempo. Ma nulla e si è fatto più sentire.

Ora a settembre sono fissate le udienze. Per legge, che è in torto, se l'amminsitratore ha commesso irregolarità, e se sono gravi, che oltre far scadere i ternini max di 180 gg per la riunione ordinaria che non ha convocato, ha anche mancato a informare l'assemblea delle avvenute citazioni notificate e di aver disertato le prassi obbligatotia delle udienze in organismo della mediazione?

Non capisco quale sia il tuo problema.

Le cause le hai vinte, ed in futuro probabilmente rivincerai... Forse non riesci ad incassare ? Procedi con d.i. al Condominio.

 

Se l'amministratore non tiene al corrente l'assemblea dei vari contrasti passati e presenti è affar e responsabilità sue. Però tu ai tuoi co-condomini puoi sempre instillare il dubbio: "ma lo sapete che avete perso x cause contro di me e ne avete altre in corso ?"

Infatti sono solo gli altri che avrebbero da lagnarsi della condotta dell'amministratore.

 

Tu invece al momento mi sembri nella condizione di poter chiedere la sua rimozione giudiziale per la mancata convocazione dell'assemblea ordinaria entro i 180 gg. Con tutte le cause in corso dubito che ti convenga.

Grazie per la risposta, ma la risposta non me la data:

Dovrei trascrivere tutto mio post, qui metto le domande in sintesi:

Faccio premessa che non ho posto la questione di incassare, tutt'alto.

Chiedevo se:

1.L' ammistratore è obbligato a chiedere l'autorizzazione dell' assemblea per costuìrsi in giudizi in caso di annulamento della assemblea da parte di un condomino per mancata/o irregolare convocazione.

2.Chi deve, se deve, controllare e rilevare in prima udienza la mancata autorizzazione di resistere alla lite: il mio avvocato ( questo mi pare di sciuro! ) ma se non lo fa, lo può fare anche il giudice?

3. In caso se il Condominio è soccombente , quindi condannato alle spse, ma non avendo aveva autorizzato la costituzione dell'amministratore in giudizio, può rivalersi sull' amministratore per le spese giudiziarie alla quale è stato condannato per aver perso la causa?

4. Può singolo condomino rivalersi da solo, senza agire in collettività con la compagine, ma singolarmente, e chiedere il risarcimento danni all'amministratore nella proporzione della suo pro quota?

5. La mancata convocazione dell'assembea entro 180 gg sicuramente è una grave irregolarità, ed è piuttosto ancora più grave se non lo fa neanche dopo 180 gg, pur essendo stato messo in condizione a farlo, ma:

potrebbe essere non sufficiente come unico pretesto per la revoca giudizioaria. La mancata comunicazione all'assemblea della citazione in gìudizio per annulamento delle delibere, che è un altro elemento di grave irregolarità, sarà sufficiente per revocarlo? Ho dei dubbi...

Questa domanda pongo perché ho qualche esperienza negativa, il Tribunale qui a Roma non revoca per nessun motivo che devono essere tantissimi e gravissimi, e la revoca del'amminsitratore è un business, che non revocano quasi mai, perché se gli altri condomini gli confermano la fiducia è quello che conta! Ai nostri condomini non frega niente, siamo in pochi e l'assembkea disinteressa di tutto, e meno si convoca l' assemblea meglio è. Non vogliono rottura di scatole, sono tutti residenti fuori.

Le problematiche che poni sono piuttosto complesse e articolate e, almeno per me, ardue. Inoltre presentano aspetti di carattere leale a cui un avvocato saprà ben risponderti. Infatti ne citi spesso uno. Penso che sia lui quello che può darti il parere più appropriato

Salve Garant44, provo a dare risposta ad alcune delle tue domande. A fronte dell'art. 1131 cc l'amministratore può costituirsi passivamente in giudizio in maniera autonoma e senza bisogno di una delibera assembleare autorizzativa quando il motivo del contendere rientra nelle attribuzioni dell'art. 1130 cc. Nel tuo caso (impugnazione delibere assembleari) la cassazione si è espressa chiaramente (vedi ad es. sentenza 8309/2015 ) facendole rientrare nelle attribuzioni dell'amministratore e quindi il tuo avvocato bene ha fatto a non sollevare eccezione che, in linea di principio, avrebbe potuto essere eccepita anche dal giudice.

In merito alla terza domanda sicuramente la risposta è affermativa, anche se non è il tuo caso.

con questo avvocato non ho più rapporti anche perchè ha rimesso il mandato molto prima delle sentenze che poi sono andati in giudicato.

,

1. Non è un obbligo tassativo.

2. Nessuno. A fronte di ogni tua citazione al giudice interessa sapere solo se le parti si sono costituite. Qui di per la Parte condominiale al giudice interessa solo sapere se l'amministratore si è costituito tramlite legale o se è contumace. Tutti i risvolti condominiali sono e restano dell'amministratore e dei suoi mandatari, rimanendo estranei al corso del processo.

3. 4. Le azioni di rivalsa sono possibili, ma va esaminato ogni singolo caso con consulenza di legale. Infatti se l'amministratore può agire autonomamente risulterà arduo intentare un'azione di rivalsa.

5. Nessuno di noi può prevedere le decisioni di un giudice.

Per quanto riferisci pare che nel tuo foro sia assai improbabile conseguire la revoca giudiziaria dell'amministratore.

1 - 3 e 4

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...Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni

http://www.mapi.it/riforma-del-condominio-nuovi-articoli-1129-1130-1131-del-codice-civile

 

- - - Aggiornato - - -

 

2

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Se il convenuto (l'amministratore con o senza autorizzazione),non si è presentato,viene condannato il condominio.

5

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Quando va redatto il rendiconto e la sua approvazioneTorna su

 

La legge dispone che il rendiconto sia redatto annualmente e che l’amministratore debba convocare un’assemblea entro 180 giorni per procedere alla sua approvazione.

Se l’amministratore non provvede alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione la legge consente anche a uno solo dei condomini di chiedere all’Autorità giudiziaria la revoca dell’incarico.

--link_rimosso--

Grazie AndreaO ,

Ho letto la sentenza da te citata, n. 8309/2015 sul sito:

--link_rimosso--

e pare che proprio cosi, che costituirsi passivamente rientra tra gli attribuzioni dell’art. 1130 cc;

 

L’unico dubbio che mi sorge se lo è, come confermato in sentenza in tutti i casi di impugnazioni. Perché ci sono impugnazioni delle delibere, e casi di impugnazioni delle assemblee irregolarmente costituite.

Il caso della sentenza di cassazione da te citata, riguarda le impugnazione della delibera che l'amministratore cerca di difendere per eseguire, come di sua attribuzione, che è stata votata dalla giusta maggioranza, e non si solleva la regolarità della convocazione e costutuzione dell’assemblea, come nel mio caso.

 

Infatti in detta sentenza si ripercorre la discussione avvenuta già davanti ai vari Corti per discutere solo sulla la fondatezza delle deliberazioni adottate in detta assemblea, sollevando la sussistenza di regolarità delle decisioni adottate nella loro mera sostanza per alcuni questioni di diritti del condomini che si ritengono lesi per alcuni questioni che sono molti e abbastanza complesse , es. per le necessità delle urgenze, nonché della regolarità dei lavori stessi in ordine di legittima ripartizione delle spese in relazione dei millesimi … etc..

Per questo vorrei concentrarsi solo sull’elemento di irregolare o mancata convocazione dell'assemblea in senso stretto della norma che riguarda la legittimità della costituzione dell’ assemblea e di conseguenza la leggittimità di deliberare.

Vorrei approfondore se in tal caso la citazione per irregolare convocazione che se può ritenersi tale, che rientra nel caso del ex art 1136 ( comma 5 )

>>

e se riguarda in tal caso art. 1131 cc

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64 disp. att.].>>>

Attendo tua gentile rsposta.

Ciao Garant44,

è proprio in forza del quinto comma del 1136 ("l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati") che tu puoi impugnare le delibere assunte in quell'assemblea viziata dalla mancata convocazione.

In questo caso il codice civile è chiaro e non necessita di grandi interpretazioni. Invece sulla questione della piena legittimazione passiva dell'amministratore a costituirsi in giudizio opponendosi alla tua impugnazione senza autorizzazione assembleare non troverai espliciti riferimenti nel codice; in questo caso ci può illuminare la Suprema Corte che nella sentenza che ti ho già citato ed anche nella 1451 del 2014 si pronuncia sulla non necessarietà della delibera assembleare autorizzativa ma, purtroppo, nella 8309 del 2015 sembra giungere a conclusioni diametralmente opposte. Tienici aggiornati sugli sviluppi delle udienze del prossimo settembre.

Grazie AndreO.

Ora che ho attentamente studiato sia art 1130 che 1131, e dopo aver consultato altre sentenze di Cassazione che ho trovato : 18332/ 2010 e 11881/2012, oltre alla tua che avevi seganlato, ragionando, pare , che effettivamente l'amministrazione non è obbligato di essere legittimato anche in caso di semplice impugnazione dell'ASSEMBLEA per mancata/ irregolare convocazione, che di conseguenza annulla anche le decisioni prese in quella assemblea, ovvero lel delibere che lui, per i suoi obblighi di legge, deve eseguire.

Pensa che mio legale che mi dovrebbe assistere per due impugnazioni in settembre, abbia sostenuto il contrario, ossia che senza che l'amministratore non porta in udienza la delibera della sua legittimazione, non gli permetterebbe di costituirsi. Ma mi è venuto un serio dubbio perché come consosco l'amminstratore, lui si muove solo quando è in reale e serio pericolo.

Mi serviva sapere con certezza perché vorrei fare la revoca giudiziaria dato la larga serie di gravi irregolarità che amministratore ha attuato in corso della sua gestione, anzi, illeciti, ma che è comodo ad alcuni condomini, nche se in minoranza. Ho già provato in 2014 ma ho perso la causa: La legge c’è, che anche designato alcuni precise novità, ma i magistrati non la applicano, e decidono come pare, fanno sentenze surreali, "fatta la legge, trovato inganno". In sostanza c’è una forte lobby qui a Roma e se hai un amministratore te la deve tenere a vita, finché non crepa, anche se, ( qui cito solo alcuni) : ruba ( ha presentato bilanci truccati) , convoca malamente le assemblee, ( ogni due e tre anni, e quindi è in perenne prorogatio, anche ora, dal 2013 ) , non da acceso alle contabilità registri e atti condominiali, non aggiorna l’ anagrafe, non comunica atti giudiziari, e non neanche ritira gi atti, etc, et,cm ma tutto è considerato se gli altri condomini gli rinnovano ugualmente il mandato, ( quindi gli danno la “ fiducia” ) ed è quella che cnta più reali danni.

In realtà io avevo interesse che fosse stata convocata l’ assemblea che del resto è obbligato a fare già dal docembre 2015, ma non per la legittimazione, ma per NON andare in giudizio e di fare la che l’assemblea stessa già aveva deliberato ben due volte in 2013 e 2015 ( a gennaio, ) e se ne parla dal 2010! Certamente l' assemblea non avrebbe voluto di andare in altro giudizio e avrebbe delegittimando l’amministratore, se fosse stata convocata. ( considerando anche l’ esperienza precedente, ) Ma l’ amministratore e il suo amico l’ avvocato del Codominio non sono interessati a conciliazione per alcuni motivi opportunisti qui non spiego per non occupare ulteriori spazi, oltre per pure lucro che ne traggano, quindi non hanno attuato alcuna conciliazione, amm.re non ha eseguito le delibere e sono entrambi “latitanti “ . Perciò voglio riprovare con la Revoca …. E quindi accertavo se vi alcuni irregolarità anche in questo senso, di essere o meno obbligato di essere legittimato

Qui non resco a capire se:

 

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.>>>>>

In caso di Revoca Giudiziaria da parte di un condomino, deve o non deve dare notizia all'assemblea, essendo pur una azione riservata all'amministratore in perosna e non al Condominio, che di fatto lo dalle sue attribuzioni, essendo di natura privatistico, ma nello stesso tempo essendo il mandato collettivo e essendo messo in discussione l'attività e affidabiità dell'amministratore anche se da parte di uno singolo singolo condomino, deve lui, amministrratore, comunicare all'assemblea che è stato citato per la revoca giudiziariaconsiderando che è nell' interesse collettivo conscere la notizia?

Si, nel ns. Tribunale vige questo orientamento - rigettare ricorsi a prescendere, probabilmente ha ragione avv. A.Gallucci - Revoca dell'amministrtaore è un business nei Tribunali.

 

- - - Aggiornato - - -

 

eppure:

>>

 

Fonte https://www.condominioweb.com/il-procedimento-giudiziale-con-il-quale-chiede-la-revoca-dellamministratore-di.1821#ixzz4I5CWbMMl

www.condominioweb.com

 

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E ancora :

Che cos'ha detto, specificamente, la Suprema Corte di Cassazione?

"Quanto alla posizione del condominio e all'estensione ad esso del favore delle spese, va osservato, invece, che questa Corte ha avuto modo di affermare che nel giudizio promosso da alcuni condomini, per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto nè ad autorizzare nè a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste negli artt. 1130 e 1131 c.c., e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale (Cass. nn. 8837/99, 12636/95 e 1274/89)".

 

Fonte https://www.condominioweb.com/il-procedimento-giudiziale-con-il-quale-chiede-la-revoca-dellamministratore-di.1821#ixzz4I5CwOgNQ

www.condominioweb.com

Insomma la revoca giudiziaria è un segreto di Stato per assemblea e tutti condomini

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