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giu45

Delibera per spese su proprietà esterne al condominio

Buongiorno,presento il caso.

Quando piove le nostre cantine vengono allagate da acqua piovana che non si smaltisce nelle fognature a causa di rottura o schiacciamento tubazione esistente sotto la pavimentazione di un cortile extra condominiale ma attiguo al nostro condominio. Il proprietario esclusivo del cortile , che è anche condomino del nostro condominio, si rifiuta di eseguire i lavori di sistemazione. Propone che i lavori vengano eseguiti a carico del nostro condominio o , sua magnanimità, con il suo contributo spese al 50%.

In assemblea ho fatto presente che è nulla ( ma forse solo annullabile, ditemi voi ) la delibera che autorizza spese su parti non comuni del condominio, ancor di più se sono spese rivolte alla manutenzione di propietà esclusiva esterna al nostro condominio. Ho chiesto all'amministratore di informare il proprietario del cortile che si potrebbe arrivare ad un'azione giudiziaria con richiesta danni. C'è però l'insistenza di alcuni condomini di provvedere a nostre spese al ripristino dello scarico incriminato per risolvere il problema allagamento nostre cantine e non intraprendere la strada lunghissima di un'azione giudiziaria. La scelta di una o altra strada molto dipenderà dal preventivo per la riparazione.

Cosa dice la legge e come si fa da altre parti? Grazie

La delibera è assolutamente nulla perchè l'assemblea non è di competente su parti non comuni ed estranee al condominio, in questo caso su un'altro fondo

 

La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.

In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea

per cui l'amministratore ha il dovere di intervenire come previsto dall'art 1130 cc;

 

4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;

L’art. 1130 c.c., che disciplina le attribuzioni dell’amministratore del condominio, non può essere inteso nel senso di limitare gli atti conservativi che l’amministratore deve compiere (art. 1130 n. 4) ai soli provvedimenti cautelari, ma comprende tutto ciò che mira all’integrità delle cose comuni; pertanto l’amministratore del condominio può agire senza autorizzazione dell’assemblea non solo per proporre l’azione di danno temuto, ma anche per ottenere il risarcimento del danno cagionato alle parti comuni dello stabile condominiale, allorché tale danno si concreti nelle spese occorrenti per la rimessione delle cose nel primo stato. (Cass. civ., sez. II, 22 aprile 1974, n. 1154).

Invitando il vicino a riparare l'anomalia ed eventualmente agire per vie legali, non avendo fondi si dovrà provvedere con una delibera per rimpinguare la cassa.

. Ho chiesto all'amministratore di informare il proprietario del cortile che si potrebbe arrivare ad un'azione giudiziaria con richiesta danni. C'è però l'insistenza di alcuni condomini di provvedere a nostre spese al ripristino dello scarico incriminato per risolvere il problema allagamento nostre cantine e non intraprendere la strada lunghissima di un'azione giudiziaria. La scelta di una o altra strada molto dipenderà dal preventivo per la riparazione.

Cosa dice la legge e come si fa da altre parti? Grazie

Perchè azione lunghissima?

Esiste l'istituto della mediazione più veloce e sicuramente meno dispendioso oltre che vincolante.

E' questo che avreste dovuto proporre e che potete ancora intraprendere.

Grazie Tuxx e Patrizia per i vostri rapidi ed utili suggerimenti. Interverrò sull'amministratore per l'attuazione di quanto consigliato. Un saluto cordiale

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