#1 Inviato 16 Settembre, 2022 Buongiorno, in base alle ultime sentenze ho inteso che una delibera è nulla quando approva un criterio di riparto diverso dal 1123, mentre è annullabile quando approva solo un riparto di una spesa in modo difforme dal 1123, ma solo per quell'occasione, senza votare un criterio difforme dal 1123 ma valido per sempre. Un legale di mia conoscenza non è d'accordo e mi scrive: Se si deroga con la maggioranza ad un criterio legale specificando il criterio da adottarsi nel verbale di assemblea la delibera è nulla; Se nel verbale non si precisa alcun criterio di ripartizione ma ci si limita in concreto ad approvare uno stato di ripartizione già confezionato (redatto in modo difforme dal criterio legale) la delibera è annullabile quindi deve essere impugnata nei termini di cui all’art. 1137 c.c. Non ci sto capendo più nulla
#2 Inviato 16 Settembre, 2022 Ci provo con un esempio. Se si deve nominare l'amministratore occorrono 500 millesimi. Se i millesimi sono di meno, la delibera è annullabile. Se devo ripartire il suo onorario, devo applicare la tabella proprietari. Ma se, invece, si delibera che venga ripartito in parti uguali, la delibera è nulla poiché, in tal caso, è necessaria l'unanimità.
#3 Inviato 16 Settembre, 2022 è necessario (se del caso) impugnarla e farla dichiarare nulla formalmente da un giudice. una delibera nulla può essere impugnata da ogni condomino (presente, assente, favorevole o contrario) senza alcun limite di tempo.
#4 Inviato 16 Settembre, 2022 GABRIELE FAUSTINI dice: Buongiorno, in base alle ultime sentenze ho inteso che una delibera è nulla quando approva un criterio di riparto diverso dal 1123, mentre è annullabile quando approva solo un riparto di una spesa in modo difforme dal 1123, ma solo per quell'occasione, senza votare un criterio difforme dal 1123 ma valido per sempre. Un legale di mia conoscenza non è d'accordo e mi scrive: Se si deroga con la maggioranza ad un criterio legale specificando il criterio da adottarsi nel verbale di assemblea la delibera è nulla; Se nel verbale non si precisa alcun criterio di ripartizione ma ci si limita in concreto ad approvare uno stato di ripartizione già confezionato (redatto in modo difforme dal criterio legale) la delibera è annullabile quindi deve essere impugnata nei termini di cui all’art. 1137 c.c. Non ci sto capendo più nulla “In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, secondo comma, cod. civ.”. CASS. CIV., SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 9839/2021 Direi che la tua interpretazione è più aderente a quanto stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite riportata qui sopra, che funge da orientamento per decidere in merito a nullità vs. annullabilità delle delibere. Ovvero: riparto in deroga al criterio legale, approvato a maggioranza -> annullabile ma non nullo; criterio di riparto (valido d'ora in avanti) in deroga al criterio legale, approvato a maggioranza -> nullo Modificato 16 Settembre, 2022 da condo77