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Butler.2013

Delibera con convocazione assemblea

Nell'ultima assemblea si è verbalizzato di convocare una nuova assemblea per una data in prima convocazione ed un'altra in seconda convocazione, basta questo per riunirsi nel giorno stabilito oppure l'amministratore deve comunque inviare regolari convocazioni?

🤔

ciao

 

se c'è anche l'argomento di discussione per la prossima assemblea, è sufficiente, visto che deve inviare il verbale anche agli assenti.

Conviene che comunque venga fatta una nuova convocazione, eventualmente allegata alla copia del verbale dell'assemblea.

Alla fine l'amministratore ci rimette un foglio (quello della convocazione)...

Saluti

Conviene che comunque venga fatta una nuova convocazione, eventualmente allegata alla copia del verbale dell'assemblea.

Alla fine l'amministratore ci rimette un foglio (quello della convocazione)...

Saluti

Concordo, inviando a tutti in condomini, infatti ai presenti all'assemblea non è obbligatorio inviare il verbale e l'art. 66 Dacc (inderogabile) indica che l'assemblea DEVE essere convocata con almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano
Conviene che comunque venga fatta una nuova convocazione, eventualmente allegata alla copia del verbale dell'assemblea.

Alla fine l'amministratore ci rimette un foglio (quello della convocazione)...

Saluti

Il problema è proprio che l'amministratore non ha provveduto a convocare l'assemblea nonostante fosse stato già stabilito, a questo punto i condomini che possono fare? Si possono riunire lo stesso?

Il problema è proprio che l'amministratore non ha provveduto a convocare l'assemblea nonostante fosse stato già stabilito, a questo punto i condomini che possono fare? Si possono riunire lo stesso?
Direi che i condomini possono riunirsi quanto vogliono e desiderano, ma se non seguono le procedure prescritte sarà una riunione fasulla senza nessuna validità legale, l'art. 66 Dacc (ripeto - inderogabile) è molto chiaro in tal senso

 

p.s. parere personale, ma non solo mio, ricordo che prima della scrittura di questo nuovo C.C. e relative disposizioni, si discuteva su questo Forum e più di qualche Forumista di allora aveva espresso molte perplessità nella scrittura attuale, ed ora vedo che avevano ragione.

Ma se l'art.1330 recita che l'amministrazione deve eseguire le deliberazioni, in tal caso l'amministratore non è revocabile?

 

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio;

Se avete deliberato di riaggiornarvi ad altra riunione e lui non la convoca c'è sua responsabilità.

Potete autoconvocarvi ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. e valutate anche il suo comportamento.

Saluti

 

P.s. come sarebbe carino istruire una causa di amministratore che non convoca l'Assemblea e dal suo comportamento sono scaturiti danni al Condominio (tipo lavori non eseguiti.......)

..... P.s. come sarebbe carino istruire una causa di amministratore che non convoca l'Assemblea e dal suo comportamento sono scaturiti danni al Condominio (tipo lavori non eseguiti.......)

ciao

 

Spese legali e quant'altro sarebbero certamente "carine", ma a carico di chi? e quale vantaggio ? Rischiare dei soldi dei condomini non è il suggerimento migliore.

No camillo50 sono stato frainteso!

Specifichiamo che prima di ogni azione civile nei confronti di un amministratore truffaldino conviene sempre far effettuare le opportune verifiche, e se cioè l'amministratore è solvibile.

Il mio "carine" era riferito alla mia gioia quando si tratta di preparare questi atti di citazione... ormai mi diverto, ne vedo di tutti i colori!!!

Saluti e buona giornata

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