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Amico di Tizio

Delibera annullabile nuovo amministratore

Buona sera a tutti,

spero che possiate aiutarmi in merito alla tematica quorum costitutivo e quorum deliberativo per la revoca dell’incarico dell’amministratore e nuova nomina.

Esempio:

Condominio di 9 condòmini

Quorum costitutivo: (1/3 dei condòmini) raggiunto dai 3 Condòmini Tizio, Caio e Sempronio con relativi 334 millesimi (pari ad 1/3 dei millesimi)

Quorum deliberativo (maggioranza degli intervenuti) 2 Condòmini Caio e Sempronio che raggiungono 266 millesimi (ma non 500 millesimi come previsto)

Tale delibera di nomina del nuovo amministratore è annullabile, considerato il mancato raggiungimento dei 500 millesimi.

Nel frattempo il nuovo amministratore può “pretendere” il passaggio di consegna dell’intera documentazione condominiale e procedere alla gestione del condominio, in attesa di eventuali impugnazioni?

Grazie per la gentile attenzione e spero in una Vostra risposta.

Buona sera a tutti,

spero che possiate aiutarmi in merito alla tematica quorum costitutivo e quorum deliberativo per la revoca dell’incarico dell’amministratore e nuova nomina.

Esempio:

Condominio di 9 condòmini

Quorum costitutivo: (1/3 dei condòmini) raggiunto dai 3 Condòmini Tizio, Caio e Sempronio con relativi 334 millesimi (pari ad 1/3 dei millesimi)

Quorum deliberativo (maggioranza degli intervenuti) 2 Condòmini Caio e Sempronio che raggiungono 266 millesimi (ma non 500 millesimi come previsto)

Tale delibera di nomina del nuovo amministratore è annullabile, considerato il mancato raggiungimento dei 500 millesimi.

Nel frattempo il nuovo amministratore può “pretendere” il passaggio di consegna dell’intera documentazione condominiale e procedere alla gestione del condominio, in attesa di eventuali impugnazioni?

Grazie per la gentile attenzione e spero in una Vostra risposta.

Ti avevo già risposto, perchè aprire un nuovo topic identico al primo?

 

 

p.s. non me ne voglia Vanni che ha risposto correttamente 🙂

- l'assemblea in seconda convocazione non raggiunge il quorum deliberativo (cioè entrambi: magg. degli intervenuti e 500 mm), cosa fare?

Non è valida la conferma? I condòmini possono chiedere una nuova assemblea per provvedere alla revoca e nomina di un nuovo amministratore??

E se l'amministratore nonostante la richiesta di nuova assemblea non accetta e non vi provvede, cosa fare?

I condòmini possono convocare l'assemblea? ma dove? presso lo studio dell'amministratore o altrove?

è necessaria la presenza dell'amministratore? e se non è presente che fare?

Se l'assemblea non raggiunge il quorum per la riconferma oppure per la nomina di un altro neo amministratore e quello in carica in proroga rifiuta una nuova assemblea, voi condomini potete avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

Ti ringrazio Tullio Ts.

Grazie per la conferma ai miei dubbi!: conferma non approvata e quindi proroga del vecchio amministratore!

E ancora grazie per chiarimenti circa la convocazione!

Buon lavoro!!

🙂

Approfittiamo della Vostra approfondita conoscenza in materia e della Vostra cortesia nelle risposte!

Mi suggeriscono di chiederVi:

- durante l'assemblea, nel momento in cui si propone un nuovo amministratore e quindi questi espone le sue condizioni d'incarico e compenso, il vecchio amministratore deve necessariamente essere presente? o si può chiedere di allontanarsi? in particolare la proposta può avvenire da parte del nuovo amministratore o dall'assemblea? e ci sono dei riferimenti di legge a proposito?

- il documento scritto dal nuovo amm. dove è indicato nominativo del nuovo amm., cod. fisc, compenso ecc. come previsto dalla nuova riforma deve essere allegato al verbale dell'assemblea, o firmato dall'assemblea o semplicemente esposto in assemblea?

- l'assemblea indetta secondo l'art. 66 Dacc (quindi nel caso in cui l'amm. diniega di convocarla) prevede la necessaria presenza del vecchio amministratore? o l'assemblea può procedere anche senza di lui? per favore anche in questo caso se avete dei riferimenti di legge vi sarei grato!

 

Come potete capire la situazione è alquanto concitata!

Grazie ancora per il Vostro aiuto!

Mi suggeriscono di chiederVi:

1 - durante l'assemblea, nel momento in cui si propone un nuovo amministratore e quindi questi espone le sue condizioni d'incarico e compenso, il vecchio amministratore deve necessariamente essere presente? o si può chiedere di allontanarsi? in particolare la proposta può avvenire da parte del nuovo amministratore o dall'assemblea? e ci sono dei riferimenti di legge a proposito?

2 - il documento scritto dal nuovo amm. dove è indicato nominativo del nuovo amm., cod. fisc, compenso ecc. come previsto dalla nuova riforma deve essere allegato al verbale dell'assemblea, o firmato dall'assemblea o semplicemente esposto in assemblea?

3 - l'assemblea indetta secondo l'art. 66 Dacc (quindi nel caso in cui l'amm. diniega di convocarla) prevede la necessaria presenza del vecchio amministratore? o l'assemblea può procedere anche senza di lui? per favore anche in questo caso se avete dei riferimenti di legge vi sarei grato!

1. se l'assemblea è convocata dall'amministratore questo può rimanere presente, anche se invitato ad uscire, e la proposta della nomina è preferibile sia presente all'OdG, altrimenti potrebbe essere impugnata.

Quindi sarà sempre bene chiedere all'amministratore in anticipo dell'assemblea che sia inserito tale punto.

2. il nuovo amministratore deve;

 

cc art 1129

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore

comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la

sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo

1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può

prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L'assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una

polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del

mandato.

3. No la presenza dell'amministratore non è prevista in questo caso ed il deliberato sarà valido ugualmente.

Se l'amministratore desiderava essere presente, avrebbe potuto esaudire la richiesta fatta dai condomini a norma dell'art 66 Dacc.

Consulta sentenza cass.civ. n.9082 del 18 aprile 2014 che stabilisce: " l'assemblea può procedere alla nomina del nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente"

Infatti, è sufficiente nominare un nuovo amministratore che l'altro decade, perchè non ci possono essere due amministratori.

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