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vivino

Delega assemblea - coniuge comproprietario

Art 67 d.a.c.c.

1° comma - "Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta."

3° comma - "Qualora un'unita' immobiliare appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice."

 

Se io devo ripassare, qulalcun altro deve studiare di sana pianta 🙂

Geimco, comunque resta una divergenza privata da risolversi fra i soli tre comproprietari, di alcuna rilevanza ai fini condominiali.

La semplice presenza in assemblea di uno qualsiasi dei tre comproprietari, come già detto, lo legittima pienamente ad intervenire e votare in nome dei tre comproprietari.

Diverso sarebbe se in assemblea si presentano contemporaneamente in due o tre. Allora SI che il Presidente deve obbligatoriamente pretendere e sapere anticipatamente all'esame dell'OdG quale sia il rappresentante designato a parlare e votare.

Saluti 🙂

rispondendo alla designazione... penso che il diritto a votare le delibere debba essere sempre un qualcosa che vada messo per iscritto.. di TRE comproprietari interviene uno NON designato con il benestare degli altri due.. vota in maniera contraria agli altri due su una delibera, ( la faccio tragica ) quel voto alla fine è l'ago della bilancia che decide la delibera "a favore" mentre sarebbe stata "contraria" se fosse intervenuto uno degli altri due comproprietari..

 

 

non capisco perche' caricarsi di problemi che non riguardano il condominio

 

 

"interviene uno NON designato con il benestare degli altri due.. vota in maniera contraria agli altri due su una delibera" non e' un problema del condominio riguarda solo i rapporti tra i tre comproprietari .

 

 

"quel voto alla fine è l'ago della bilancia che decide la delibera "a favore" mentre sarebbe stata "contraria" se fosse intervenuto uno degli altri due comproprietari.." conta solo cio? che e' stato votato e non i "se" o i "ma " .

 

non capisco perché cerchi a tutti i costi problemi che non esistono .

Geimco, comunque resta una divergenza privata da risolversi fra i soli tre comproprietari, di alcuna rilevanza ai fini condominiali.

La semplice presenza in assemblea di uno qualsiasi dei tre comproprietari, come già detto, lo legittima pienamente ad intervenire e votare in nome dei tre comproprietari.

Diverso sarebbe se in assemblea si presentano contemporaneamente in due o tre. Allora SI che il Presidente deve obbligatoriamente pretendere e sapere anticipatamente all'esame dell'OdG quale sia il rappresentante designato a parlare e votare.

Saluti 🙂

E' già legittimato e dotato di titolo, in quanto comproprietario, quindi iscritto all'anagrafe condominiale come comproprietario, quindi condòmino.

Vale UNO, esattamente UNA TESTA, e gli interi millesimi proprietà generali ASSOCIATI A QUELLA TESTA , perché la normativa condominiale non prevede una frazione inferiore ad UNA TESTA.

Saluti 🙂

Sono daccordo che lo leggittima ad intervenire.. ma penso che NON sia legittimato a votare se NON dimostra che anche gli altri due accettano le sue decisioni.. Penso che senza una prova scritta, il voto che vale "UNO" del rappresentante NON possa dirsi che valga veramente "UNO". Comunque se poi la realtà dicesse il contrario sarei felice lo stesso, avrei ( e quindi darei ) una certezza in più.. 🙂
sono solo un tuo pensiero .la legge dice altro .

 

leggittimato a votare :si

deve dimostrare che gli altri comproprietari sono d'accordo :no

serve prova scritta :no

il voto vale :uno

 

facciamola semplice semplice :il comproprietario che si presenta da solo in assemblea e' come qualsiasi altro condomino.

ovvero vota e partecipa come un qualsiasi condomino .

ecco: serve la Legge.. la sentenza.. l'articolo.. io ricerco da diversi giorni ma ( fino a d oggi ) NON trovo.. ( o magari NON riesco ad interpretare.. )

che abbia il diritto a intervenire ci siamo.. ci siamo pure che discute.. ma sul voto io NON mi trovo .. perchè ragiono sul presupposto che io NON posso presentarmi senza una prova scritta che attesti che posso votare anche per gli altri comproprietari.. nel caso di 3 condòmini io NON posso arrogarmi il diritto di voto di un UNO quando l'UNO è fatto da "3 parti" perche io da solo NON sono "3 parti" fino a quando gli altri due NON lo dichiarano per iscritto.. questo dubbio mi sorge alla luce delle nuove norme..

ecco: serve la Legge.. la sentenza.. l'articolo.. io ricerco da diversi giorni ma ( fino a d oggi ) NON trovo.. ( o magari NON riesco ad interpretare.. )

che abbia il diritto a intervenire ci siamo.. ci siamo pure che discute.. ma sul voto io NON mi trovo .. perchè ragiono sul presupposto che io NON posso presentarmi senza una prova scritta che attesti che posso votare anche per gli altri comproprietari.. nel caso di 3 condòmini io NON posso arrogarmi il diritto di voto di un UNO quando l'UNO è fatto da "3 parti" perche io da solo NON sono "3 parti" fino a quando gli altri due NON lo dichiarano per iscritto.. questo dubbio mi sorge alla luce delle nuove norme..

Bhe, se hai questi dubbi, nessuno ti obbliga a partecipare all'assemblea, così non ti arrogherai nessun diritto.

 

Rifaccio la domanda che avevo già fatto.

Chi si prende la responsabilità di allontanare un comproprietario se non ha la delega scritta da parte di tutti gli altri e rischiare l'impugnazione di tutto il deliberato?

 

Ricordo che i comproprietari hanno il diritto di partecipare e solamente se sono presenti più comproprietari sarà uno solo designato a partecipare, prima della modifica era il Presidente che lo sceglieva per estrazione a sorte, ora sono gli stessi comproprietari, mentre se c'è uno solo si presume che sia lui il designato in quanto tutti gli altri erano informati dell'assemblea ricevendo la convocazione e avrebbero potuto parteciparvi.

@ Geimco

A differenza di quanto da te supposto, gli eventuali vizi si concentrano sulla convocazione all'assemblea dei comproprietari di singola u.i., e non sulla partecipazione del loro rappresentante ed alla sua espressione di voto: la mera presenza fisica di uno dei comproprietari è già un fatto concludente non opponibile dalla rimanente compagine condominiale convenuta in assemblea.

 

--link_rimosso--

Saluti 🙂

In particolare vorrei soffermarmi su questo citato da Albano59, che è il più recente;

 

Si è detto che il diritto a manifestare il voto spetta a un solo rappresentante, che adesso, secondo quanto previsto dalla riforma ( art. 67 disp. att. c.c.) deve essere designato dai comproprietari stessi secondo la procedura dettata dall'articolo 1106 c.c., cioè dalla maggioranza di loro calcolata secondo il valore delle rispettive quote. Scelta difficile che inevitabilmente sarà lasciata, in caso di disaccordo, all'autorità giudiziaria, nel caso in cui le quote siano di pari valore. Le ripercussioni sull'assemblea sono però notevoli, nel senso che, a rigor di logica, il presidente dovrebbe sospendere lo svolgimento dell'assemblea in attesa che il giudice, su ricorso di uno dei comproprietari, decida a chi, tra di loro, spetti il diritto di esprimere il voto in assemblea, vincolando anche gli altri partecipanti alla comunione. Un meccanismo sicuramente da rivedere, magari riprendendo quello più semplice dapprima previsto dal legislatore, quello cioè che attribuiva al presidente dell'assemblea il diritto di scegliere per sorteggio.

 

--link_rimosso--

Mettiamo il caso si doveva trattare una cosa importante, non dico urgente ma che dovrebbe essere effettuata entro breve tempo, secondo questo principio bisognerà attendere il ricorso di uno dei comproprietari (se mai avverrà) e la conseguente decisione di un Giudice, benissimo, e visto che è noto a tutti che la giustizia nel nostro bel paese è lenta, chi ci rimetterà sarà tutta la compagine del condominio (comproprietari inclusi).

 

Veramente una bella soluzione!

Bhe, se hai questi dubbi, nessuno ti obbliga a partecipare all'assemblea, così non ti arrogherai nessun diritto.

 

Rifaccio la domanda che avevo già fatto.

Chi si prende la responsabilità di allontanare un comproprietario se non ha la delega scritta da parte di tutti gli altri e rischiare l'impugnazione di tutto il deliberato?

 

Ricordo che i comproprietari hanno il diritto di partecipare e solamente se sono presenti più comproprietari sarà uno solo designato a partecipare, prima della modifica era il Presidente che lo sceglieva per estrazione a sorte, ora sono gli stessi comproprietari, mentre se c'è uno solo si presume che sia lui il designato in quanto tutti gli altri erano informati dell'assemblea ricevendo la convocazione e avrebbero potuto parteciparvi.

Allora, fissiamo una CERTEZZA: il diritto ad intervenire c'è e NON può essere allontanato, in quanto il comproprietario è, e resta sempre, CONDOMINO ( fossilizzandomi troppo sulle norme avevo perso di vista un DATO DI FATTO!!! 😂

Allora, fissiamo una CERTEZZA: il diritto ad intervenire c'è e NON può essere allontanato, in quanto il comproprietario è, e resta sempre, CONDOMINO ( fossilizzandomi troppo sulle norme avevo perso di vista un DATO DI FATTO!!! 😂
Certo che SI può votare, e se gli altri comproprietari si riterranno usurpati dl loro diritto (ma quando mai, se non hanno partecipato all'assemblea pure essendo convocati? Ed hanno lascito carta bianca all'unico che si è presentato?)

Caso mai sarà una questione interna tra di loro comproprietari, senza che il condominio sia coinvolto, ovvero non c'è nessuna colpa ne responsabilità di nessun altro che loro stessi se non hanno provveduto a designare chi di loro sarà il rappresentante per tutti gli altri ed il primo ed unico che si presenta come comproprietario sarà legittimato a partecipare ed a votare.

Nel caso ci siano due o più comproprietari, la cosa sarà differente e già esposta nella discussione.

io la citazione dell'art 1106 contenuto nell'art. 67 d.a.c.c. lo "sento" come un avvertimento fatto al presidente ( e all'amministratore ) quasi a dire: - stai bene attento che adesso SAI come va designato un rappresentate regolati di conseguenza! - Altrimenti se volevano lasciare le cose come stava nella VECCHIA norma quel "benedetto" 1106 NON l'avrebbero inserito!!!... i comproprietari avrebbero dovuto seguire il 1106 da SOLI e DIRETTAMENTE senza ulteriori suggerimenti ( perchè la comproprietà rientra nei canoni della comunione 1100 -1116 c.c e quindi solo loro si dovevano regolare di conseguenza senza che il condominio ficcasse il naso).

io la citazione dell'art 1106 contenuto nell'art. 67 d.a.c.c. lo "sento" come un avvertimento fatto al presidente ( e all'amministratore ) quasi a dire: - stai bene attento che adesso SAI come va designato un rappresentate regolati di conseguenza! - Altrimenti se volevano lasciare le cose come stava nella VECCHIA norma quel "benedetto" 1106 NON l'avrebbero inserito!!!... i comproprietari avrebbero dovuto seguire il 1106 da SOLI e DIRETTAMENTE senza ulteriori suggerimenti ( perchè la comproprietà rientra nei canoni della comunione 1100 -1116 c.c ).
Fai come credi !

Io come altri ho detto la mia e senza interpretazioni Giudiziali è difficile dare una risposta certa e possiamo solo interpretare quanto dice il Codice Civile, ma se ti capiterà qualche contestazione anche da parte tua, non esitare ed agisci per vie legali, poi posta la sentenza in questo Forum così sapremo come i Giudici daranno il loro responso.

Grazie.

Fai come credi !

Io come altri ho detto la mia e senza interpretazioni Giudiziali è difficile dare una risposta certa, ma se ti capiterà, non esitare agisci per vie legali, poi posta la sentenza in questo Forum così sapremo come i Giudici daranno il loro responso.

Appunto... NON essendoci un orientamento giurisprudenziale ( le norme sono freschissime ) NON abbiamo certezze sul diritto al voto e sulle decisioni.. il problema sta proprio come regolarsi nella realtà.. qui abbiamo trattato l'argomento cercando di trovare un eventuale "inghippo" che le nuove norme possono celare.. lo sappiamo bene come funziona la "legge".. è come un "elastico"..

 

I miei dubbi sorgono anche per equiparazione come ad esempio l'incarico dell'amministratore..

VECCHIE NORME: chi diceva che l'incarico di amministratore doveva essere regolato degli articoli c.c. sul mandato era solo la giurisprudenza

NUOVE NORME: ti rimandano direttamente loro a quelle sul mandato..

Appunto... NON essendoci un orientamento giurisprudenziale ( le norme sono freschissime ) NON abbiamo certezze sul diritto al voto e sulle decisioni.. il problema sta proprio come regolarsi nella realtà.. qui abbiamo trattato l'argomento cercando di trovare un eventuale "inghippo" che le nuove norme possono celare..
Tu sei l'interessato, hai avuto diverse opinioni (molte secondo la mia opinione), per cui sta a te agire per ricercare una differente e più autorevole i quanto detto e che ti aggrada .... Auguri.
Tu sei l'interessato, hai avuto diverse opinioni (molte secondo la mia opinione), per cui sta a te agire per ricercare una differente .... Auguri.

Grazie, ce ne sarà bisogno!. 😂

Il voto è unico.

DA CONFAPI " DOPO LA RIFORMA "

 

Ricordiamo che il voto è sempre unico e non può essere frazionato:

se si presentano in assemblea più persone in comunione o comproprietari, essi devono scegliere un rappresentante unico.

Moglie e marito che hanno in comunione uno o più appartamenti, eredi che hanno (anche con quote diverse) in comproprietà lo stesso immobile, o comproprietari in quote diverse della stessa unità immobiliare, hanno quindi diritto a un solo voto e dovranno mettersi d’accordo tra di loro.

 

 

E ancora

Le nuove norme hanno stabilito che la delega debba essere scritta . In assenza di tale requisito, la delega non può essere accettata; di conseguenza, non si può conteggiare il delegante ai fini del numero dei millesimi e delle “teste” necessarie al quorum per le votazioni. http://www.laleggepertutti.it

 

facendo 2+2

Devi renderti conto che questo è un Forum d'opinione e non si esprimono delle sentenze (salvo non siano già state scritte anche se si sa non fanno Legge), ossia per una nuova questione si esprimono solo dei pareri, che potranno essere contraddetti da una successiva pronuncia Giudiziale, ossia la tua opinione vale come l'opinione di tutti gli altri forumisti.

Ma non avremo mai una una soluzione giuridica ed affidabile sul Forum, a cui tengo molto perchè lo frequento da molti anni, ma ripeto, sentenze non se ne danno.

Forse mi sono posto male io, sono nuovo, nel senso che mai prima d'ora mi ero addentrato in una realtà del genere "forum sul condominio".. se ho scritto cose che facessero intendere di volere avere delle sentenze, era nella foga dello scrivere e del cercare di capire quali "tranelli" potesse celare la nuova norma.. anche attraverso un "conforto" semplice che qualcuno magari potesse avere il mio stesso dubbio ( e li sarebbe potuta scaturire una piccola certezza che sarebbe rimasta fine a se stessa ).. 🙂

... Le nuove norme hanno stabilito che la delega debba essere scritta . In assenza di tale requisito, la delega non può essere accettata; di conseguenza,
Io se sono presidente d'assemblea non mi prenderò mai l'onere di respingere un avente diritto d'intervenire all'assemblea e votare allontanandolo dall'aula, con il rischio di vedere impugnato tutto il deliberato per aver impedito ad un avente diritto di esercitare il diritto di voto.

Se lo desideri fallo TU!!!

P.s. in caso di comproprietà non si tratta di delega, non necessaria, come è stato già detto e ribadito più volte, ma di avente diritto.

 

p.p.s. per cortesia, allo Staff c'è una soluzione?

Il voto è unico.

DA CONFAPI " DOPO LA RIFORMA "

 

Ricordiamo che il voto è sempre unico e non può essere frazionato:

se si presentano in assemblea più persone in comunione o comproprietari, essi devono scegliere un rappresentante unico.

Moglie e marito che hanno in comunione uno o più appartamenti, eredi che hanno (anche con quote diverse) in comproprietà lo stesso immobile, o comproprietari in quote diverse della stessa unità immobiliare, hanno quindi diritto a un solo voto e dovranno mettersi d’accordo tra di loro.

 

 

E ancora

Le nuove norme hanno stabilito che la delega debba essere scritta . In assenza di tale requisito, la delega non può essere accettata; di conseguenza, non si può conteggiare il delegante ai fini del numero dei millesimi e delle “teste” necessarie al quorum per le votazioni. http://www.laleggepertutti.it

 

facendo 2+2

ancora non hai capito che scegliere un rappresentante tra i comprorietari non significa delegare ma solo designare .

Se io devo ripassare, qulalcun altro deve studiare di sana pianta

 

 

questo sei sicuramente tu che non hai ancora capito la differenza fra comproprietà e comunione . esempio:

 

1- aglio tenuto verticale : sette spicchi, tu sei proprietario di uno spicchio , ben individuato, ben distinto (questa è comproprietà )

2- stessa posizione : segalo in sette fettine orizzontale ( questa è la comunione )

L'esempio è perfetto per chi conosce la materia.

Diamo una chiusura alla discussione..

 

Dicendo che:

E' certo che un comproprietario che interviene in assemblea PUO' restarvi e NON PUO' essere allontanato per la sua qualità di CONDOMINO.

 

Poi sul fatto che possa VOTARE e DECIDERE anche per gli altri suoi compropriietari, senza un delega scritta...

 

E' opinione del 99% dei partecipanti a QUESTA DISCUSSIONE che: - il comproprietario NON deve avere deleghe scritte dagli altri suoi comporprietari per votare e decidere anche per loro. le decisioni prese da egli sono vincolanti anche per i restanti suoi comproprietari.

 

E' opinione dell'1% ( che poi sarei solo io, almeno così mi par di capire 🙂

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